È legittimo il licenziamento disciplinare adottato nei confronti di un lavoratore che, durante il congedo per malattia, sia sorpreso a svolgere attività lavorativa in modo non occasionale ma continuativo e caratterizzato da un impegno non meno gravoso di quello proprio delle mansioni svolte presso il datore, dimostrando in realtà di non essere affetto da alcun disturbo.

Nella fattispecie il dipendente è stato licenziato per aver utilizzato un periodo di malattia conseguente ad infortunio sul lavoro per svolgere attività lavorativa nella panetteria della figlia.

Corte di Cassazione Sez. Lav., 3 giugno 2021, n. 15465