In tutti i casi in cui non si riscontri il carattere della continuità delle azioni vessatorie del datore di lavoro, come può accadere, ad esempio, in caso di demansionamento, dequalificazione, isolamento o privazione degli strumenti di lavoro, se la condotta nociva si realizza con una azione unica ed isolata o comunque in più azioni ma prive di continuità, si è in presenza dello straining, che è pur sempre un comportamento che può produrre una situazione stressante, la quale a sua volta può anche causare gravi disturbi psico-somatici o anche psico-fisici o psichici al lavoratore, pertanto, pur mancando il requisito della continuità nel tempo della condotta, essa può essere sanzionata in sede civile in applicazione dell'art. 2087 Cod. Civ. ma può anche dare luogo a fattispecie di reato, se ne ricorrono i presupposti.
Tribunale Modena, sez. lav., 26 gennaio 2021, n. 41