Con la sentenza n.99 del 2024 la Corte Costituzionale ha riconosciuto il diritto dei dipendenti pubblici, con figli fino a tre anni di età, a richiedere il trasferimento temporaneo nella provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l’altro genitore eserciti la propria attività lavorativa. Finora l’art. 42-bis del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151 consentiva ai dipendenti pubblici con figli fino a tre anni di età la possibilità di richiedere il trasferimento temporaneo solo nella provincia o regione in cui lavorava l’altro genitore. Tale assegnazione temporanea come previsto può essere disposta “subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione”. La Corte Costituzionale ha ampliato l’ambito di applicazione dell’istituto dell’assegnazione temporanea prevedendo la possibilità di ottenere il trasferimento temporaneo anche nella provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia.