In tema di sanzioni disciplinari a carico dei lavora­tori subordinati, la contestazione dell'addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore incolpato l'imme­diata difesa e deve, conseguentemente, rivestire il carattere della specificità, senza l'osservanza di sche­mi prestabiliti e rigidi, purché siano fornite al lavora­tore le indicazioni necessarie ed essenziali per indi­viduare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebi­tati. Ne consegue la piena ammissibilità della contestazione "per relationem", mediante il richiamo di atti non allegati alla contestazione disciplinare pur­ché lo stesso riguardi atti dei quali ha conoscenza il dipendente incolpato, il quale deve essere posto in condizione di approntare un'efficace difesa, già al momento in cui riceve l'incolpazione.

La Suprema Corte ha chiarito da un lato che la contestazione dell’addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore incolpato l'immediata difesa e, quindi, che la stessa deve essere specifica, nel senso che deve contenere le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, la condotta adde­bitata; dall'altro lato ha precisato che «l'accertamento relativo al requisito della specificità, riservato al giudice di merito, va condotto considerando che in sede discipli­nare la contestazione non obbedisce ai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell'accusa nel processo penale né si ispira ad uno schema precostituito, ma si modella in relazione ai principi di correttezza che infor­mano il rapporto esistente fra le parti, sicché ciò che ri­leva è l'idoneità dell'atto a soddisfare l'interesse dell'in­colpato ad esercitare pienamente il diritto di difesa».

Al principio, di carattere generale, è stata desunta l'ammissibilità della contestazione per relationem, in ordine alla quale si è osservato che risultano rispettati i principi di correttezza e garanzia del contraddittorio qualora gli atti richiamati siano già a conoscenza dell'interessato, che, quindi, viene posto immediatamen­te nella condizione di svolgere un'adeguata difesa.

La Suprema Corte ha rilevato quindi che a detta ipotesi non è assimilabile la fattispecie che si verifica allor­quando la contestazione non contenga gli elementi ne­cessari per individuare i fatti materiali addebitati e l'in­tegrazione, necessaria per soddisfare il requisito della specificità, debba essere operata con atti in possesso del solo datore di lavoro, non portati previamente a conoscenza del dipendente interessato.

Il giudizio sulla sussistenza o meno del requisito della specificità va espresso in relazione a quanto il lavorato­re possa apprendere dalla lettura della contestazione e, quindi, il rinvio a fonti esterne è consentito solo a con­dizione che le stesse siano già note all'incolpato, di mo­do che questi nel momento in cui riceve l'atto, sia in grado di comprendere i fatti in relazione ai quali l'ini­ziativa disciplinare è stata intrapresa.

Corte di Cassazione . Sez. Lav. 1° ottobre 2018, n. 23771