L’utilizzo di Facebook o di internet può peraltro comportare conseguenze negative per il lavoratore non soltanto quando avvenga durante l’orario di lavoro ma anche fuori da tale ambito, soprattutto ove si configuri un danno all’immagine del datore di lavoro o una vera e propria diffamazione, penalmente perseguibile. Infatti, secondo la Suprema Corte, la diffusione di un messaggio offensivo attraverso l’uso di Facebook assume valenza diffamatoria per la potenziale capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone e, di conseguenza, integra giusta causa di licenziamento.

Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza del 27 aprile 2018, n. 10280