Il Tribunale di Bolzano con sentenza del 26 luglio 2019 ha stabilito che ai fini dell'attribuzione della fascia retributiva su­periore dei docenti precari, deve considerarsi il servi­zio effettivo reso con contratti a termine anche se non continuativo, con conseguente attribuzione di un trattamento economico differente da calcolare con l'anzianità determinata con il periodo di lavoro a tempo determinato "prorogato" di anno in anno.

Nella fattispecie il ricorrente ha premesso di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'amministrazione scolastica in base a vari contratti a tempo determinato, fino all'immissione in ruolo, e di aver richiesto ed ottenuto la ricostruzione della carriera con riconoscimento dei servizi pre-ruolo, deduceva:

a) di non aver beneficato nel periodo pre-ruolo della pro­gressione di carriera che spettava solo al personale as­sunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e chiedeva, quindi, che le venissero corrisposte le differen­ze retributive per i periodi di servizio svolti a termine, al pari dei colleghi con contratto a tempo indetermina­to;

b) l'illegittimità del decreto di ricostruzione della carriera adottato nei propri confronti, essendo i servizi pre-ruolo stati riconosciuti non integralmente ma nei limiti ed in base ai criteri di cui all'art. 485 d.lgs. 297/94 e chiedeva, quindi, che venisse correttamente ef­fettuata la ricostruzione della propria carriera, sia ai fi­ni giuridici che economici, attribuendole la corretta fa­scia stipendiale e che l'amministrazione venisse condannata al pagamento in proprio favore delle dovute differenze retributive risultanti.

La resistente si costituiva in giu­dizio eccependo la prescrizione dei crediti e chiedendo,

comunque, la reiezione delle domande avversarie per la loro infondatezza nel merito.

Esperito invano il tentati­vo di conciliazione, il Giudice invitava parte convenuta ad effettuare un conteggio delle spettanze in ipotesi do­vute alla ricorrente in relazione al capo a) della doman­da come sopra individuato, tenuto conto della prescri­zione quinquennale e dell'indennità provinciale percepi­ta dalla ricorrente in corso di contratti a tempo deter­minato ed assegnava termine a parte ricorrente per memoria di replica.

Il Tribunale pronunciava sentenza, con la quale accertava l'illegittimo mancato riconoscimento (ai fini stipendiali) da parte dell'Amministrazione resisten­te di alcuna anzianità di servizio in corso di rapporto precario con il ricorrente e l'illegittimità di tale discri­minazione e per l'effetto condanna l'ex datore di lavoro al pagamento delle differenze, oltre interessi e rivaluta­zione monetaria secondo gli indici ISTAT della Provin­cia di Bolzano nei limiti di cui all'art. 22 co.36 L.724/94.

La sentenza oggetto di esame argomentava le proprie posizioni in diritto richiamando i seguenti elementi normativi e giurisprudenziali:

1) l'art. 526, c. 1 D.Lgs. n. 297/1994: "Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo";

2) l'art. 485, par. 1, D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297;

3) l'art. 489 D.Lgs. n. 297/1994 "ai fini del riconosci­mento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell’anno dall'ordinamento scolastico vigente al mo­mento della prestazione"; la norma va letta congiunta mente all'art. 11 comma 14 della legge 124/1999 che sta­bilisce che "il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974 /1 975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servi­zio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale";

4) l'art. 4, c. 3, DPR 399/1988 "al compimento del sedi­cesimo anno per i docenti laureati della scuola seconda­ria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materne ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresi­mo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è inte­ramente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali";

5) la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, che al punto 1 prevede: «Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto 0 rap­porto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive»; in particolare, al punto 4 della clausola si prevede: "I criteri del periodo di anzia­nità di servizio relativi a particolari condizioni di lavo­ro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccet­to quando criteri diversi in materia di periodo di anzia­nità siano giustificati da motivazioni oggettive";

6) la Corte di giustizia 13.9.2007: La clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e figu­rante quale allegato della direttiva 1999/70/CE del Con­siglio , del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale quale quella controversa nei pro­cedimenti principali, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica si­ano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima au­torità, come dipendenti di ruolo nell'ambito di una spe­cifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi dei punti 14 e/o 4 della clausola di cui sopra, Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ra­gione oggettiva di tal genere"".