Il Tribunale di Bolzano con sentenza del 26 luglio 2019 ha stabilito che ai fini dell'attribuzione della fascia retributiva superiore dei docenti precari, deve considerarsi il servizio effettivo reso con contratti a termine anche se non continuativo, con conseguente attribuzione di un trattamento economico differente da calcolare con l'anzianità determinata con il periodo di lavoro a tempo determinato "prorogato" di anno in anno.
Nella fattispecie il ricorrente ha premesso di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'amministrazione scolastica in base a vari contratti a tempo determinato, fino all'immissione in ruolo, e di aver richiesto ed ottenuto la ricostruzione della carriera con riconoscimento dei servizi pre-ruolo, deduceva:
a) di non aver beneficato nel periodo pre-ruolo della progressione di carriera che spettava solo al personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e chiedeva, quindi, che le venissero corrisposte le differenze retributive per i periodi di servizio svolti a termine, al pari dei colleghi con contratto a tempo indeterminato;
b) l'illegittimità del decreto di ricostruzione della carriera adottato nei propri confronti, essendo i servizi pre-ruolo stati riconosciuti non integralmente ma nei limiti ed in base ai criteri di cui all'art. 485 d.lgs. 297/94 e chiedeva, quindi, che venisse correttamente effettuata la ricostruzione della propria carriera, sia ai fini giuridici che economici, attribuendole la corretta fascia stipendiale e che l'amministrazione venisse condannata al pagamento in proprio favore delle dovute differenze retributive risultanti.
La resistente si costituiva in giudizio eccependo la prescrizione dei crediti e chiedendo,
comunque, la reiezione delle domande avversarie per la loro infondatezza nel merito.
Esperito invano il tentativo di conciliazione, il Giudice invitava parte convenuta ad effettuare un conteggio delle spettanze in ipotesi dovute alla ricorrente in relazione al capo a) della domanda come sopra individuato, tenuto conto della prescrizione quinquennale e dell'indennità provinciale percepita dalla ricorrente in corso di contratti a tempo determinato ed assegnava termine a parte ricorrente per memoria di replica.
Il Tribunale pronunciava sentenza, con la quale accertava l'illegittimo mancato riconoscimento (ai fini stipendiali) da parte dell'Amministrazione resistente di alcuna anzianità di servizio in corso di rapporto precario con il ricorrente e l'illegittimità di tale discriminazione e per l'effetto condanna l'ex datore di lavoro al pagamento delle differenze, oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT della Provincia di Bolzano nei limiti di cui all'art. 22 co.36 L.724/94.
La sentenza oggetto di esame argomentava le proprie posizioni in diritto richiamando i seguenti elementi normativi e giurisprudenziali:
1) l'art. 526, c. 1 D.Lgs. n. 297/1994: "Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo";
2) l'art. 485, par. 1, D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297;
3) l'art. 489 D.Lgs. n. 297/1994 "ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell’anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione"; la norma va letta congiunta mente all'art. 11 comma 14 della legge 124/1999 che stabilisce che "il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974 /1 975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale";
4) l'art. 4, c. 3, DPR 399/1988 "al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materne ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali";
5) la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, che al punto 1 prevede: «Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto 0 rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive»; in particolare, al punto 4 della clausola si prevede: "I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive";
6) la Corte di giustizia 13.9.2007: La clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e figurante quale allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio , del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale quale quella controversa nei procedimenti principali, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendenti di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi dei punti 14 e/o 4 della clausola di cui sopra, Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere"".