Ai fini della ricostruzione di carriera del docente, la volontà del legislatore delegato di riconoscere, al personale docente della scuola secondaria ed artistica, il solo servizio pre-ruolo prestato nelle scuole statali o pareggiate, è manifesta: basta confrontare la disposizione del comma 1 dell’art. 485 del D.lgs. n. 297/1994 con quella del comma 3 che, per il personale docente della scuola elementare, riconosce anche il servizio pre-ruolo prestato in scuole elementari parificate. Ne consegue che non è possibile un’interpretazione estensiva della norma di fronte alla precisa scelta del legislatore mentre, d’altro canto, non è consentita neppure un’estensione analogica, trattandosi di norma attributiva di un beneficio e come tale a carattere eccezionale. La legge n. 62/2000, infatti, è stata introdotta per disciplinare la natura giuridica degli istituti paritari e non ha dettato norme per disciplinare il riconoscimento del servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione della carriera di un docente, materia invece disciplinata dal D.Lgs. n. 297/1994 (nel caso di specie, tra il 2003 ed il 2015 il ricorrente aveva lavorato presso scuole paritarie, ma non aveva dedotto trattarsi di scuole secondarie legalmente riconosciute o pareggiate che successivamente acquisivano lo status di paritarie, per cui tale servizio non poteva essere riconosciuto ai fini della ricostruzione di carriera).

Tribunale sez. lav. - Torino, 16/06/2017, n. 1039