La Corte di Cassazione ha reso pubblica in data 12 settembre 2018 (pronuncia n. 37776 del 2019) un provvedimento di condanna per il dirigente scolastico che avendo disposto un programma eccessivamente generico di presidio anti-infortunistico, abbia omesso la puntuale e dettagliata “mappatura” dei rischi specifici del luogo e di conseguenza le misure di protezione e prevenzione.
Il caso si presenta di particolare interesse per quanto riguarda l’imputabilità della responsabilità, in tal sede sia civile che penale, dal momento che le circostanze del fatto hanno sollevato dubbi circa l’irrogazione di sanzioni al dirigente scolastico così come al responsabile del servizio di protezione e prevenzione. In sintesi, l’incidente è stato determinato dalla caduta di uno studente per circa sette metri di profondità, a causa del passaggio in uno spazio che doveva essere precluso e luchettato, ma diversamente lasciato aperto da un collaboratore scolastico.
I giudici del supremo consesso hanno ravvisato delle violazioni per colpa omissiva in capo alle figure apicali nella predisposizioni di misure preventive i fatti, come quello accaduto, in particolare nella mancata interdizione stabile dell’accesso, del segnale di pericolo, della mancata informazione specifica ai collaboratori scolastici sulle modalità di apertura e chiusura della porta e sui mancati interventi di manutenzione che dovevano essere richiesti alla Provincia.
Il caso interessa l’orizzonte normativo attuale in materia di presidio infortunistico, i quanto le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 assegnano in capo al dirigente scolastico una responsabilità di natura quasi oggettiva dal momento che è predisposta una sanzione civile di 15.000 € per ciascheduno studente leso e anche pene di carattere penale, la cui comminazione non richiede l’apprezzamento di un nesso causale tra la condotta del preside e il danno arrecato allo studente.
Sul punto infatti si segnala che lo stesso dirigente scolastico, in evidenza di un’intera posizione ricoperta dall’Anp, ha intessuto una serie di segnalazioni nei confronti del legislatore per rivere una normativa, che a conti fatti prescrive un’ineludibile responsabilità anche per eventi che si verificano anche a causa di irregolarità altrui.