1) Gli accordi di rete in ambito scolastico sono disciplinate da quale fonte normativa?

 Gli accordi di rete sono uno strumento giuridico previsto dall'art.7 DPR 275/99 che le scuole possono utilizzare qualora vogliono realizzare attività comuni per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. Un riferimento agli accordi di reti è anche contenuto nell'art.47 del regolamento di contabilità scolastica di cui al Decreto n.129/2018, in materia di affidamenti ed acquisti. Di accordi di rete parlano anche i commi 70 e 71 della legge n.107/2015

Le parti dell’Accordo di rete sono le istituzioni scolastiche, che possono promuovere tali accordi o aderire ad essi.

I modelli convenzionali previsti dal regolamento dell’autonomia scolastica sono gli accordi di rete, le convenzioni, gli accordi di programma, i consorzi.

Le istituzioni scolastiche, come precisa   l'art. 43, comma 2, del Decreto n.129/2018, avvalendosi della piena autonomia negoziale di cui sono state dotate: “ per il raggiungimento dei propri fini istituzionali possono stipulare convenzioni e contratti, con esclusione dei contratti aleatori e, in genere delle operazioni finanziarie speculative, nonché della partecipazione a società di capitali e società di persone, fatta salva la costituzione e la partecipazione a consorzi, anche costituiti nella forma di società a responsabilità limitata”.

Quindi le istituzioni scolastiche per perseguire i propri fini istituzionali non solo possono stipulare contratti per l'acquisizione di beni e servizi, come tutti i soggetti privati, ma possono anche concludere accordi di collaborazione con altre amministrazioni pubbliche, enti e soggetti privati per ampliare la gamma dei servizi offerti.

Gli accordi di rete, di cui parla l'art. 7 del DPR n.275/99, rientrano negli accordi di collaborazione e consentono alle istituzioni scolastiche sia di promuovere sia di aderire agli accordi di rete per il raggiungimento delle loro finalità istituzionali.

Scopo degli accordi di rete è quello di permettere alle istituzioni scolastiche il raggiungimento delle finalità istituzionali e, quindi perseguire l'interesse pubblico. Si tratta di accordi che come espressamente prevede l'art.7 precitato, hanno per oggetto il coordinamento e la collaborazione in attività di comune interesse facenti capo a determinati progetti.

Un riferimento agli accordi di rete è anche contenuto nell'art.47 del nuovo regolamento di contabilità scolastica di cui al Decreto n.129/2018 che recepisce la disciplina degli accordi di rete tra istituzioni scolastiche, già prevista dalle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e dall’articolo 1, commi 70 e 71, della legge 13 luglio 2015, n. 107, quale forma di collaborazione interistituzionale per la gestione comune di funzioni ed attività amministrativo contabili, o di procedure di affidamento di contratti pubblici. Viene in tal senso ribadita la possibilità di effettuare una delega di funzioni al dirigente dell’istituzione scolastica individuata quale “capofila” (ferme restando le specifiche responsabilità di ciascun dirigente, derivanti dall’inosservanza della normativa vigente o dalla disciplina in materia di responsabilità dirigenziale e valutazione della dirigenza). La disposizione mira a raggiungere migliori risultati in termini di recupero di efficienza e di riduzione della spesa in ragione delle economie di scala. Più in particolare, tale disposizione prevede che le scritture contabili delle istituzioni scolastiche restino autonome e separate anche in caso di stipula o adesione ad un accordo di rete.

 

2) Quali possono essere i contenuti dell'accordo di rete

L’accordo di rete è una delle possibilità offerte dall’autonomia che è stata ed è una delle più utilizzate dalle scuole, proprio perché, in base all’oggetto della collaborazione, permette di offrire maggiori e qualificate opportunità formative per gli studenti, ottimizzare risorse finanziarie, strumentali e umane, condividere esperienze, competenze e buone pratiche.

L’oggetto dell’Accordo di rete può riguardare ogni attività coerente con le finalità istituzionali, come esemplificato nei commi 2 e 6 dell’art. 7 del Regolamento dell’autonomia citato. Ad esempio, attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di amministrazione e contabilità, ferma restando l’autonomia dei singoli bilanci, di acquisto di beni e servizi; possono anche essere istituiti laboratori finalizzati alla ricerca didattica e alla sperimentazione,alla documentazione, alla formazione in servizio del personale scolastico, all’orientamento scolastico e professionale.

3) Quali sono le modalità di gestione dell'accordo di rete

Ai sensi dell'art.45, comma 1, lett. f) del Decreto n.129/2018, l’Accordo di rete va deliberato dal Consiglio d’Istituto, così come le altre tipologie di Accordo di collaborazione (Convenzioni, Intese, Consorzi, Accordi di programma). Se l’Accordo prevede attività didattiche, di ricerca sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, deve essere approvato anche dal Collegio dei docenti, per la parte di propria competenza.

L’Accordo individua l’organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto (di solito il dirigente scolastico della scuola individuata quale “capofila”), la sua durata, le sue competenze e i suoi poteri, nonché le risorse finanziarie messe a disposizione dalla rete dalle singole istituzioni scolastiche.

Lo strumento per il necessario coordinamento organizzativo e decisionale è costituito dalla Conferenza di Servizi di cui agli art. 14 e seguenti della legge n. 241/90.

La Conferenza di servizi è uno strumento preordinato ad assicurare l’esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, nonché l’acquisizione di intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. Va dunque utilizzata per regolare le modalità di convocazione, di partecipazione e decisionali della rete di scuole.

4) Quale disciplina si applica agli accordi di rete

Dall'art.7 del DPR n.275/99 emerge il carattere associativo che si è voluto dare alla “rete di scuole” con la previsione di un fondo comune e con l'individuazione di un soggetto responsabile della gestione delle risorse.

Quindi, c'è da chiedersi quale sia la natura giuridica della “ rete di scuole” al fine di individuare la disciplina giuridica ad essa applicabile per quanto non espressamente regolamentato dalla norma.

Al riguardo, il riferimento per la concreta disciplina degli accordi tra amministrazioni può essere l'art.15 della legge n.241/90, in cui è prevista, in via generale, la possibilità per le pubbliche amministrazioni di “potere concludere tra di loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”.

La disciplina degli Accordi dei rete, pertanto è la seguente:

  • gli accordi devono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto e, dal 30/6/2014 sottoscritti con firma digitale;
  • agli accordi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
  • laddove gli accordi si sostituiscano a provvedimenti amministrativi sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
  • le controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

L'accordo di rete non dà luogo alla costituzione di un nuovo soggetto giuridico, ma determina il conferimento al DS dell'istituzione scolastica «capofila» di poteri di rappresentanza, sostanziale e processuale, ai fini dello svolgimento delle attività e funzioni amministrative oggetto dell’accordo, e ai fini della stipula dei contratti o convenzioni inerenti. Resta inteso che, ai sensi dell’articolo 15, comma 2 bis della legge 241/1990, gli atti di delega debbano essere predisposti con modalità elettroniche.