Per “chiusura temporanea della scuola” s’intende un provvedimento con il quale, per cause di forza maggiore, si preclude l’accesso ai locali dell’edificio scolastico a chiunque, ovvero sia all’utenza (studenti, genitori), sia a tutto il personale che ci lavora, sia a persone esterne, per un arco di tempo stabilito.
Esso si distingue dal provvedimento di sospensione delle lezioni o delle attività didattiche, che comporta, per gli alunni, l’interruzione dell'obbligo dalla frequenza delle lezioni mentre il personale ATA, i docenti o altre persone che collaborano con la scuola, possono accedere all’edifico scolastico, che rimane aperto per le altre eventuali o ordinarie attività d’istituto (ad es. riunioni degli organi collegiali già programmate, servizi amministrativi e ausiliari ecc,)
I soggetti titolari del potere di emissione del provvedimento di chiusura delle scuole con conseguente sospensione del servizio pubblico scolastico, sono: i sindaci, i prefetti e, limitatamente ai casi sotto precisati, i Dirigenti Scolastici o i Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali.
Le competenze dei sindaci e dei prefetti
I sindaci possono adottare provvedimenti contingibili e urgenti di chiusura della scuola per il periodo necessario, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, e nella duplice veste di:
- rappresentante della comunità locale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, ai sensi dell’art. 50 del Dlgs 267/2000(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dell’art. 117 del Dlgs 112/1998
- ufficiale di Governo, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, ai sensi dell’art. 54 del Dlgs 267/2000 e successive modificazioni. I provvedimenti sono tempestivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione (ad es. necessità d’intervento della forza pubblica)
Sempre secondo l'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000, anche i prefetti nei casi contingibili e urgenti, possono intervenire con proprio provvedimento, anche in caso d’inerzia del Sindaco.
Le competenze dei Dirigenti Scolastici
Il dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 396, c. 2 lettera l del Dlgs 297/94, tra le funzioni proprie del suo ruolo, in quanto responsabile dell’istituzione scolastica, ha il compito di assumere i provvedimenti di emergenza e quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola. Con la sua individuazione quale datore di lavoro in materia di sicurezza (DM 292/96), la gestione dell’emergenza e le misure per mettere in sicurezza gli studenti e il personale diventano un obbligo anche ai sensi dell’art. 18 del Dlgs 81/08, con tutte le sue implicazioni di carattere organizzativo e documentale, ai fini di un’efficace prevenzione e protezione dai rischi e dagli eventi dannosi.
Il Dirigente scolastico, dunque, può assumere provvedimenti di chiusura temporanea della scuola, ma solo in situazioni assolutamente eccezionali di pericolo concreto ed attuale di grave danno alle persone non altrimenti evitabile, informando immediatamente le autorità competenti, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale (che può anch’egli disporre direttamente in tal senso), nonché il Consiglio d’Istituto per le materie attinenti alla sua competenza (C.M. n. 177/1975 e CM 153/1987).
Si tratta, ovviamente, per il Dirigente Scolastico, di una decisione delicata, da prendere valutando attentamente la presenza degli elementi oggettivi di cui sopra, possibilmente avvalendosi del supporto e della consulenza del Responsabile e dei componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi, per non incorrere nel reato di interruzione di pubblico servizio di cui all’art. 331 c.p. e in responsabilità patrimoniale per danno erariale, a seguito della mancata prestazione del servizio del personale scolastico che, in quanto impossibilitato per cause di forza maggiore, conserva il diritto alla retribuzione (art.1256 del Codice Civile).
Al di fuori delle situazioni di eccezionalità, ma comunque in caso di emergenza, il dirigente scolastico deve sempre e preventivamente richiedere l’intervento delle autorità territorialmente competenti come sopra indicate, affinché procedano a valutare ed eventualmente adottare i provvedimenti di chiusura temporanea.
Esempi ricorrenti di causa di forza maggiore sono quelli relativi ad avverse condizioni atmosferiche,come intense nevicate o alluvioni. In questi casi si è verificato che alcuni sindaci abbiano disposto l’intera chiusura delle scuole, altri abbiano previsto la sola sospensione delle lezioni che, come abbiamo visto sopra, non preclude l’accesso a scuola del personale.
La sospensione delle lezioni è un provvedimento attribuito anche alle Province (per le scuole secondarie superiori) e ai Comuni (per le scuole dei gradi inferiori), ai sensi dell’art. 139 del Dlgs di 112/1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), sempre in presenza di in casi gravi e urgenti.
La scelta di non chiudere la scuola, limitando il provvedimento di emergenza alla sospensione delle lezioni, presuppone che vi siano, per il personale in servizio, le garanzie di tutela dai rischi per la salute e sicurezza quali ad esempio: edifici riscaldati, ingressi sgombri da ghiaccio e neve, delimitazioni o chiusura delle zone o spazi pericolosi ecc., di cui non sempre gli Enti Proprietari degli edifici scolastici tengono conto. Sarà quindi cura del Dirigente Scolastico intervenire per le opportune segnalazioni e richieste (al Comune o alla Provincia in base all’ordine di scuola), e per le misure compensative di messa in sicurezza, astenendosi comunque “salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato”(art. 18, c. 1. m Dlgs 81/08).
Per quanto riguarda l’obbligo di cui al Dlgs 297 art. 74 c.3 (numero minimo annuale di giorni di lezione) la nota MIUR n. 1000 del 2012 ha chiarito che nel caso in cui si verifichino eventi imprevedibili e straordinari che inducano i Sindaci ad adottare ordinanze di chiusura delle sedi scolastiche, in modo tale da comportare la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, si deve ritenere che è fatta comunque salva la validità dell'anno scolastico.