Gli Organi collegiali della scuola, e quindi anche il Consiglio di classe, non sono in quanto tali gerarchicamente subordinati ad altri soggetti. Pertanto i loro atti, quali sono per esempio le deliberazioni del Consiglio di classe negli scrutini finali, sono definitivi e non possono essere impugnati davanti all’Organo gerarchicamente superiore (né Dirigente Scolastico, né Direttore USR, né Ministro). É ammesso, ma solo se espressamente previsto dalla norma interessata, unicamente il ricorso gerarchico improprio, come per esempio il ricorso contro le decisioni del Consiglio di classe in materia disciplinare.

Negli altri casi, se non è espressamente previsto il ricorso gerarchico improprio, è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato o giurisdizionale al TAR da parte di chi (Alunno, Genitori, Docenti) ritiene di essere stato leso dall’atto dell’Organo collegiale. Non ha dunque alcun significato, sotto questo punto di vista, un mero reclamo scritto al Dirigente Scolastico.

L’aver richiesto poi una ispezione da parte del Dirigente Scolastico al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale e la mancata disposizione dell’ispezione da parte del Direttore stesso non comporta alcuna responsabilità per quest’ultimo, in quanto una tale ispezione non avrebbe in nessun modo potuto intervenire sulla deliberazione del Consiglio di classe in merito all’ammissione dell’alunno, essendo questa, come già più volte ribadito, di esclusiva competenza del Consiglio di classe e impugnabile solo innanzi al Capo dello Stato o al TAR e, quindi, confermata o annullata solo in sede di giudizio avanti al Capo dello Stato o al TAR.

Per tali ragioni la totale responsabilità per quanto deliberato è solo ed esclusivamente in capo al Consiglio di classe, che risponderebbe nella eventualità di soccombenza in giudizio. Infatti, la responsabilità amministrativa, nel caso di decisioni disposte dagli Organi collegiali e ritenute illegittime dall’Organo giudicante, con effetti dannosi sullo Stato, ricade in solido su tutti i componenti dell’Organo collegiale (e quindi anche sul Dirigente Scolastico) che hanno partecipato alla determinazione dell’atto impugnato, con esclusione di tutti coloro che hanno fatto constare a verbale il proprio dissenso (di qui, ovviamente, l’importanza di riportare a verbale tutto quanto ha contribuito alla deliberazione in parola).