Con la liberalizzazione degli appalti sottosoglia e cioè fino a 5,3 milioni di euro le stazioni appaltanti potranno decidere di attivare procedure negoziate o affidamenti diretti, rispettando il principio della rotazione. Con l'art. 48 si prevede quanto segue:
-
L'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II.
-
Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie.
-
Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.
-
Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice.
A) La possibilità di continuare a fare appalti inferiori a 5.000 euro in modalità cartacea
Relativamente alla possibilità di continuare a fare appalti inferiori a 5.000 euro in modalità cartacea si riporta il parere del MIT n. 2196 del 2023 che chiarisce, “come indicato nell’Allegato 1 al nuovo codice, gli strumenti telematici (che consentono l’integrazione di telecomunicazioni) possono essere strumenti di negoziazione, ovvero strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo, oppure strumenti di acquisto, ovvero strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo, tra cui rientra, ad esempio, il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo. Pertanto la prima delle ipotesi da voi riportate non appare corretta. Per quanto riguarda la questione in esame, si ricorda che l'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 ha modificato l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro. Dall'1 gennaio 2019 le pubbliche amministrazioni sono obbligate a ricorrere al MEPA per forniture di beni e l'acquisto di servizi di importo superiore ai 5.000 euro. Tuttavia occorre considerare che nel nuovo codice dei contratti, all’art. 25 è stato previsto, dal primo gennaio 2024, l’obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere tutte le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, piattaforme certificate secondo le regole tecniche di cui all’articolo 26. Pertanto, pur considerando che nel caso concreto si tratta di affidare una servizio di importo inferiore a 5.000 euro, la risposta al secondo quesito è negativa. Si ricorda che anche per gli affidamenti in oggetto vale il rispetto dei principi di cui al Libro I, Parte I, Titolo I ed in particolare il principio di cui all’art. 2 (principio della fiducia) e di cui ai commi 4, 5, e 6 dell’art. 14. In particolare, quest’ultimo comma 6 dispone che “un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino”.
B) Il Comunicato del Presidente ANAC del 10 gennaio 2024
Tuttavia il 10 gennaio 2024 il Presidente dell’ANAC ha pubblicato un Comunicato relativo alle“Indicazioni di carattere transitorio sull’applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici in materia di digitalizzazione degli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro”. Dopo aver ricordato che il legislatore ha rinviato l’operatività della digitalizzazione di sei mesi rispetto all’entrata in vigore del codice (1 luglio 2023) per consentire il graduale adeguamento da parte delle stazioni appaltanti, ha suggerito alcune indicazioni transitorie. In caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle Piattaforme di approvvigionamento digitali certificate (PAD) per il primo periodo di operatività della digitalizzazione, le stazioni appaltanti/scuole possono utilizzare una modalità suppletiva. Si tratta dalla Piattaforma Contratti Pubblici – PCP dell’ANAC, raggiungibile al link https://www.anticorruzione.it/-/piattaforma-contrattipubblici, che è disponibile anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 30 settembre 2024.
È doveroso sottolineare che anche in caso di utilizzo della Piattaforma Contratti Pubblici – PCP ANAC la stazione appaltante/scuola deve comunque garantire la tempestiva trasmissione delle informazioni alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), attraverso la compilazione dell’apposita Scheda AD5. Pertanto, ancorché si operi in deroga, è necessario consentire l’assolvimento delle funzioni demandate alla BDNCP, compresi gli obblighi in materia di trasparenza.
Per gli affidamenti di importo pari o superiore a 5.000 euro restano ferme le indicazioni già fornite in merito all’obbligo di svolgere le procedure di affidamento mediante Piattaforme di approvvigionamento digitali certificate (PAD). Anche il Servizio supporto giuridico del MIT con parere 2196/2023, ha precisato che anche per piccoli affidamenti inferiori a 5.000 euro è obbligatorio l’utilizzo della piattaforma telematica.