Il Dirigente Scolastico riceve richiesta da parte dei genitori di un alunno di scuola secondaria di I grado di autorizzazione all’impiego del minore in spettacoli e spot televisivi e contestualmente di derogare al limite di assenze per la validità dell’anno scolastico. Si evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento e alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente nella situazione e nel contesto professionale descritto.
Innanzitutto occorre precisare che, in via generale, l’età minima per l’accesso al lavoro dopo le modifiche introdotte dall’art. 1, comma 662, della legge n. 296/2006, è stata elevata a sedici anni, cui va necessariamente aggiunto l’ulteriore requisito dell’istruzione scolastica impartita per almeno dieci anni e finalizzata al conseguimento di un titolo di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età (D.M. 22 agosto 2007, n. 139). Pertanto, la possibilità di lavorare al di sotto dell’età di 16 anni appare non contemplata.
Tuttavia, il legislatore ha riservato la possibilità dell’impiego dei minori per le attività legate ad alcuni particolari settori come quello dello spettacolo, della cultura, dello sport e della pubblicità regolamentati dall’art. 4 della legge n. 977/1967, come sostituito dall’art. 6, comma 1, del D.L.vo n. 345/1999 e dal DPR n. 365/1994 che fissa i termini per il rilascio del provvedimento autorizzatorio da parte dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente (trenta giorni dalla presentazione dell’istanza) previo assenzo scritto di chi esercita la potestà genitoriale e purché ciò non pregiudichi la sicurezza, l’integrità psicofisica, lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica e/o la partecipazione a progetti di orientamento o formazione professionale.
Occorre poi sottolineare come il provvedimento dell’Ispettorato valga soltanto per quello specifico spettacolo e nel definito ambito territoriale ove si esplica la propria competenza, non è dunque assolutamente da definirsi permanente.
Obbligo dell’Ispettorato è anche quello di verificare, nei trenta giorni dalla richiesta dell’istanza, l’esistenza delle misure legate alla sicurezza sul lavoro previste dal D.L.vo n. 81/2008 e tutte le garanzie legate alla salute fisica e salvaguardia della moralità del minore attraverso la valutazione di merito dei contenuti della prestazione lavorativa.
Per quanto attiene invece alla normativa scolastica, ai fini della validità dell’anno scolastico, nella Scuola Secondaria di I grado è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni.
In casi eccezionali, le motivate deroghe previste dal succitato comma 1, sono deliberate dai singoli Collegi dei Docenti a condizione che le assenze non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa ai fini dell’ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo.
Pertanto, il Dirigente scolastico, in relazione al quadro normativo evidenziato, non potrà accogliere la richiesta di autorizzazione presentata dai genitori del minore in quanto non rientra nei suoi poteri autorizzativi il provvedimento di impiego o meno del minore in spot televisivi.
In merito, invece, alla possibilità di andare in deroga alle assenze del minore per partecipare alle attività lavorative summenzionate, occorre verificare se le stesse rientrino tra quelle previste come assenze “eccezionali” dall’organo collegiale competente della singola Istituzione scolastica che, per opportuna informazione, spesso annoverano assenze legate a motivi gravi di salute e/o motivi “sociali” certificati, oppure relative ad attività di formazione artistica e musicale di comprovata rilevanza, o ancora attività sportive riconosciute dal CONI.