Alla luce del nuovo codice dei contratti ci si chiede se alla luce di quanto previsto dall’art. 52 circa le nuove modalità di controllo dei requisiti, se gli adempimenti previsti dall’art. 48-bis del DPR 602/73 siano ancora da fare. Infatti, l’art. 52 del d.lgs 36/2023 nel caso di affidamenti diretti inferiori a € 40.000, la stazione appaltante è esonerata dall’obbligo di verifica puntuale dei requisiti dell’affidatario che deve attestare, con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l’affidamento. Pertanto la S.A., in luogo di un controllo a carico di tutti gli affidatari, è obbligata soltanto a verificare le dichiarazioni rese dagli operatori economici, su un campione individuato ogni anno tramite sorteggio, con modalità predeterminate. Nel presente lavoro analizziamo tale problematica.

In base al citato articolo 48-bis, infatti, le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, co. 2 del D.Lgs. 165/2001, recante la ricognizione degli enti compresi nella nozione di pubblica amministrazione e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento a qualsiasi titolo di importi superiori a 5.000,00 euro devono verificare se il beneficiario sia inadempiente (vale a dire abbia debiti verso l’Erario) all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro. In caso affermativo (vale a dire in caso di beneficiario inadempiente per almeno 5.000 euro), le Amministrazioni pubbliche non possono procedere al pagamento e devono inoltrare unasegnalazione all’Agente della riscossione competente per territorio, per consentire l’esercizio dell’attività di recupero delle somme iscritte a ruolo.

Con la nota del 17 settembre 2007, la Ragioneria Generale dello Stato aveva precisato che nel computo della soglia di 10.000 euro deve essere inclusa anche l’Iva, se dovuta dal beneficiario, in quanto la norma fa riferimento non ai compensi ma ai pagamenti. Art. 1 commi da 986 a 989 legge di bilancio 2018 (Legge 205 del 27 dicembre 2017) c’è riduzione da diecimila a cinquemila euro della soglia al di sopra della quale le P.A. e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di procedere ad un pagamento, devono verificare se il beneficiario del pagamento stesso sia inadempiente all’obbligo derivante dalla notifica di una o più cartelle per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Aumento da 30 a 60 giorni del termine nel quale, in caso di esito positivo della verifica, i soggetti pubblici devono sospendere il pagamento per consentire il pignoramento della somma da parte dell’agente della riscossione. Il vigente decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 40/2008, recante modalità di attuazione dell’art. 48-bis, dispone, all’art. 6, il rinvio ad un successivo decreto della disciplina attuativa nei confronti delle società a prevalente partecipazione pubblica. Pertanto, le disposizioni contenute nell’art. 48-bis, come modificato dalla legge di bilancio per il 2018, continuano ad essere applicate dalle P. A. e dalle società a totale partecipazione pubblica.

Il DL n. 137/2020 (“Decreto Ristori”) recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ha modificato l’art. 19 del DPR n. 602/73, stabilendo che non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell’articolo 48-bis, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di dilazione (art. 19, comma 1- quater 1, del DPR n. 602 del 1973 modificato dall’art. 13 decies, comma 1-quater del DL n. 137 del 2020). Il divieto di pagamento, per importi superiori a 5.000 Euro, da parte delle Pubbliche amministrazioni in caso di inadempienze da parte dell’operatore economico va attentamente gestito dparte della Pubblica Amministrazione anche alla luce delle disposizioni contenute nell’articolo 1, c. da 231 a 252, della L. n. 197/2022, che prevedono la possibilità, per tutti i contribuenti, di “rottamare” i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, presentando l’apposita domanda di adesione entro il prossimo 30 giugno 2023.

Infatti, a seguito della mera presentazione della dichiarazione di adesione a tale “rottamazione”, il comma 240 dell’art. 1 della L. n. 197/2022 dispone espressamente che il debitore non possa essere considerato inadempiente ai fini di cui al sopra detto art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73, con conseguente diritto a ricevere il pagamento da parte dei “soggetti pubblici”, nonostante la presenza di debiti presso l’Agente della Riscossione sopra la predetta soglia di legge. Infatti, in base a quanto previsto dall’art. 1, commi da 231 a 252, della L. n. 197/2022, tutte le tipologie di contribuenti possono richiedere la “rottamazione” dei carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Presentando l’apposita domanda di “rottamazione” entro il prossimo 30 giugno 2023, il contribuente beneficia dello sgravio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora previsti dall’art. 30 del D.P.R. n. 602/73 nonché dell’aggio di riscossione.

Va evidenziato che la mera presentazione della domanda di “rottamazione” fa si che il debitore (creditore della Pubblica Amministrazione) non sia più considerato “inadempiente” rispetto all’obbligo di pagamento di uno o più carichi, con la conseguenza che quest’ultimo potrà riscuotere i propri crediti vantati nei confronti di “soggetti pubblici”, così come potrà ottenere il DURC di cui all’articolo 54 del D.L. n. 50/2017 ed il certificato di regolarità fiscale, ai fini della partecipazione a gare di appalto. Va inoltre evidenziato che, come regola generale, la presentazione della domanda di “rottamazione” vieta l’avvio di nuove procedure esecutive e la prosecuzione di quelle già avviate (a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo).

Tuttavia, sulla scorta dei chiarimenti che erano stati forniti dall’ex Equitalia in sede di precedenti edizioni della “rottamazione” dei ruoli, vi sono dei casi in cui la presentazione dell’istanza non dovrebbe produrre effetti. Uno di questi è rappresentato dal pignoramento presso terzi esperito ai sensi dell’art. 72-bis del d.P.R. n. 602/73 innescato da una procedura 48-bis del D.P.R. n. 602/73, qualora esso sia già stato notificato sia al terzo pignorato sia al debitore alla data di presentazione della domanda di adesione alla “rottamazione”. Relativamente alle modifiche in base al nuovo codice dei contratti d.lgs. 36/2023 si specifica che l’ALLEGATO II.10 del nuovo codice dei contratti stabilisce le disposizioni in materia di possibile esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate (art. 94 comma 6 e art. 95 comma 2 del codice).

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 94 comma 6 del codice, costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. In relazione agli art. 94 comma 6 e 95 comma 2, si considera mezzo di prova, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, il documento unico di regolarità contributiva acquisito d’ufficio dalle stazioni appaltanti presso gli istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente. Invece ai sensi e per gli effetti dell’articolo 95, comma 2, del codice, si considera violazione l’inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla:

a) notifica di atti impositivi, conseguenti adattività di controllo degli uffici;

b) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici;

c) notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 95 comma 2 del codice, la violazione si considera grave quando comporta l’inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10 per cento del valore dell’appalto. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l’operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico. In ogni caso, l’importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del DURC, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 95 comma 2 del codice, la violazione grave di cui all’articolo 3, comma 1, del presente allegato si considera non definitivamente accertata, e pertanto valutabile dalla stazione appaltante per l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all’obbligo di pagamento e l’atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati.

In risposta al parere n. 1962 del 5 maggio 2023, in cui venivano richieste delucidazioni in merito alla corretta interpretazione dell’art. 3 del D.M. 28 settembre 2022, a cui rimanda l’art. 80, co. 4 del D.lgs. n. 50/2016, integralmente trasfuso nell’allegato II.10, art. 3 del nuovo Codice dei contratti pubblici, in Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti haevidenziato quanto segue. Quando l’art. 3 del citato D.M. 28 settembre 2022 usa il termine “violazione” (fiscale) per stabilire la soglia oltre la quale scatta la gravità (10% del valore dell’appalto e comunque non inferiore a 35.000 euro) ai fini dell’esclusione dell’operatore economico, bisogna riferire l’espressione non alla singola violazione, ma al debito complessivo, in quanto la norma di rango primario, ossia l’art. 80 co. 4 del D.lgs. n. 50/2016 usa il termine al plurale. Per cui anche alla luce di quanto sopra, ad avviso di chi scrive, permane tale adempimento a carico delle pubbliche amministrazioni anche dopo l’applicazione del nuovo codice.