Scuole incorporate

Le scuole che, pur incorporando dal 1° settembre una precedente Istituzione, continuano a sussistere senza alcuna modifica nella propria configurazione giuridica e conservano il proprio codice meccanografico, dovranno:

  • subentrare nella gestione e firma di tutti gli atti contabili per sistemare i residui rapporti instaurati dalle Istituzioni scolastiche incorporate;
  • iscrivere in bilancio, con modificazioni ex. 10 del D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018:
    • tra le entrate, all’aggregato 12/03 “altre entrate”, l’ammontare del fondo cassa;
    • nelle relative voci di entrata i crediti (residui attivi delle scuole cessate: finanziamenti MIM - finanziamenti Enti locali - finanziamenti privati);
    • nei relativi aggregati di spesa i debiti (residui passivi delle scuole cessate: spese a carico MIM - spese a carico Enti locali - spese finanziate da privati);
    • nei relativi aggregati di spesa, o nell’aggregato Z “disponibilità da programmare”, la differenza attiva non destinata alla copertura dei predetti residui passivi;
  • assumere in carico tutti i beni patrimoniali delle Istituzioni scolastiche soppresse. All’uopo si ricorda che l’art. 30 comma 5 del D.I. n° 129/2018 prevede che quando il direttore s.g.a. cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne avviene mediante ricognizione materiale dei beni in contraddittorio con il direttore s.g.a consegnatario subentrante, in presenza del dirigente e del presidente del Consiglio di istituto e che tale operazione deve risultare certificata dalla redazione di un apposito verbale di passaggio di consegna tra i DSGA interessati, conservato agli atti della scuola. ”.
  • unificare gli archivi (fisici e telematici);
  • adeguare tutte le posizioni contrattuali, eventualmente, trasferite dalle Scuole incorporate;
  • adeguare il POF alla nuova realtà;
  • adeguare il regolamento interno alla nuova realtà.

Scuole che cedono o acquisiscono sezioni staccate, sedi coordinate e/o plessi dal 1° settembre

Le scuole che, senza alcuna modifica nella propria configurazione giuridica e conservando il proprio codice meccanografico, al 1° settembre cedono o acquisiscono sezioni, sedi e/o plessi e/o classi devono:

  • determinare la consistenza patrimoniale e finanziaria oggetto di cessione ad altra istituzione scolastica, ossia la quota parte delle risorse di bilancio non impegnate alla data del 31 agosto, in base ai criteri vigenti per la determinazione delle relative assegnazioni finanziarie;
  • effettuare il trasferimento di materiali e attrezzature, salvaguardando la specificità degli indirizzi di studio di ciascuna istituzione scolastica.

Le Istituzioni scolastiche coinvolte al 1° settembre  nell’acquisizione, devono:

  • assumere in carico la consistenza patrimoniale e finanziaria oggetto di cessione, mediante variazione della pertinente documentazione (programma annuale, inventari etc.);
  • assumere quota parte degli archivi dei “ pezzi “ di scuole acquisite;
  • valutare l’esigenza di adeguare il POF, così come redatto, alla nuova realtà;
  • valutare l’esigenza di adeguare il regolamento interno, così come redatto, alla nuova realtà.

Le Istituzioni scolastiche coinvolte al 1° settembre  nella cessione, devono:

  • diminuire la consistenza patrimoniale e finanziaria oggetto di cessione, mediante variazione della pertinente documentazione (programma annuale, inventari etc.);
  • cedere quota parte degli archivi dei “ pezzi “ di scuole cedute;
  • valutare l’esigenza di adeguare il PTOF, così come redatto, alla nuova realtà;

valutare l’esigenza di adeguare il regolamento interno, così come redatto,  alla nuova realtà.