In questa sede si analizza la procedura che la segreteria deve svolgere dopo aver ricevuto una domanda di valutazione dei servizi. Ricordiamo che, in seguito alla riforma della Legge del 13 luglio 2015 n. 107, devono essere presentate al Dirigente Scolastico tra il 1° settembre e il 31 dicembre di ciascun anno. 
Quindi occorre ricordare le modalità di presentazione della domanda per ottenerne la valutazione, gli adempimenti della scuola successivamente alla sua protocollazionecome la verifica dell’autocertificazione e soprattutto l’inserimento dei servizi dichiarati alla voce “Gestione Servizi Pregressi e Benefici”.
La seconda parte del contributo vuole approfondire i servizi prestati anteriormente alla nomina in ruolo riconoscibili al personale docente e ATA e i requisiti per ottenere la valutazione del servizio pre-ruolo sia per il personale docente che ATA.

Normativa di riferimento

Il riconoscimento del servizio pre-ruolo trova il suo principale riferimento normativo negli artt. 485 e ss. del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Il riconoscimento del suddetto servizio a fini di ricostruzione di carriera può essere richiesto dal docente dopo il superamento del periodo di prova, ed i suoi effetti decorrono dalla conferma in ruolo.
In base al combinato disposto del comma 1 dell’art. 489 del T.U. e dell’art. 11 comma 4 della legge 3 maggio 1999, n. 324, il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come “anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
Va chiarito in proposito che sebbene ai fini del riconoscimento dell'anno di pre-ruolo concorrano tutti i permessi retribuiti previsti per il personale assunto a tempo detenninato (incluse le assenze retribuite anche parzialmente), tuttavia le assenze non retribuite del personale con contratto a tempo determinato interrompono l'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Come già premesso sul contributo in Amministrare la scuola, il comma 209 dell’art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 recita: “Le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico sono presentate al dirigente scolastico nel periodo compreso tra il 1º settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, ferma restando la disciplina vigente per l'esercizio del diritto al riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera. Entro il successivo 28 febbraio, ai fini di una corretta programmazione della spesa, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico”.
Quindi il comma 14 dell’art. 11 di cui alla legge n. 124 del 3 aprile 1999 prevede che “Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974 -1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”. 
In base ai commi 12 e 13 dell’art. 25 del CCNL del 4 agosto 1995:
“12. Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal Capo di istituto, si applica l’art. 5 del D.L. 12/9/1983, n. 463 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.
13. I periodi di assenza parzialmente retribuiti di cui al precedente comma 12 non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti”.