l presupposto perché sorga l’obbligo di denuncia è il verificarsi di un fatto dannoso per la finanza pubblica.

L'art.52 del D.L.vo n.174/2016 (codice contabile) infatti, sancisce l’obbligo di denuncia alla Corte dei Conti territorialmente competente dei fatti che possono dar luogo a responsabilità per danni cagionati alla finanza pubblica.

La denuncia di fatti dannosi per il pubblico erario costituisce essenziale presupposto per l’attivazione giurisdizionale diretto all’accertamento di responsabilità amministrative, a garanzia del buon uso delle risorse pubbliche che costituisce un interesse di tutti i cittadini.

La collaborazione, in tal senso, da parte delle pubbliche amministrazioni è, pertanto, necessaria, anche tenuto conto che la legge n. 20/1994, all’art. 1, comma 3, chiama a rispondere del danno erariale coloro che, con l’aver “omesso o ritardato la denuncia”, abbiano determinato la prescrizione del relativo diritto al risarcimento. Trattasi di una autonoma e specifica forma di responsabilità amministrativa.

Fondamentale è, quindi, la tempestività della denuncia, da parte delle pubbliche amministrazioni, dell’evento lesivo alla procura della Corte dei Conti competente per territorio, che potrà così attivarsi per l’adozione degli atti di propria competenza nei confronti dei presunti responsabili, disponendo di ogni utile elemento di valutazione.

Dettagliati elementi sul contenuto e modalità di presentazione della denuncia sono rinvenibili nella nota Prot. PG 9434/2007 del 2 agosto 2007, emanata dal Procuratore Generale della Corte dei Conti.

A) I soggetti tenuti all’obbligo della denuncia

L’obbligo di denuncia per i funzionari e dipendenti statali scaturisce dall'art.52 del D.L.vo n.174/2016. In particolare sono soggetti obbligati:

  • I responsabili delle strutture di vertice delle amministrazioni;
  • I funzionari con compiti ispettivi;
  • I revisori dei conti, quali organi di controllo interno, competenti al riscontro della regolarità amministrativa e contabile.

I soggetti sopra specificati che nell'esercizio delle loro funzioni vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di segnalazione di soggetti dipendenti, di fatti che possono dare luogo a responsabilità erariali, devono presentarne tempestiva denuncia alla procura della Corte dei conti territorialmente competente. Le generalità' del pubblico dipendente denunziante saranno tenute riservate.  

A tale riguardo va ricordato che i Dirigenti scolastici rientrano tra i soggetti obbligati a presentare alla Procura Regionale della Corte dei Conti le denunce di danno erariale per tutti i fatti verificatisi nella scuola ad opera del personale. Pertanto, i Dirigenti Scolastici, qualora nell'esercizio delle loro funzioni, vengano a conoscenza di fatti che possono dar luogo a responsabilità hanno l'obbligo di farne denuncia al Procuratore regionale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

Nei confronti dei dipendenti non apicali si configura un dovere di segnalazione nei confronti dei vertici tenuti alla denuncia con possibile coinvolgimento degli stessi in caso di omessa o ritardata segnalazione di fatti causativi di danno

erariale.

Sono esentati dall’obbligo in questione gli addetti alle strutture che, all’interno delle amministrazioni pubbliche, effettuano il controllo di gestione, la valutazione dei dirigenti e il controllo strategico (art.1, comma 6 D.L.vo n.286/1999).

A) Quali sono i presupposti per effettuare le denunce

Presupposto necessario affinché sorga l’obbligo di denuncia è evidentemente il verificarsi di un fatto dannoso per la finanza pubblica. L’obbligo, infatti, è strettamente correlato alla conoscenza o alla possibilità di conoscenza dei presunti fatti dannosi da parte della pubblica amministrazione, attraverso l’uso dell’ordinaria diligenza professionale, in considerazione della qualifica e delle funzioni concretamente espletate.

Per dar luogo ad una denuncia, il danno deve essere, quindi, "concreto e attuale", con esclusione pertanto della denuncia di eventi che abbiano solo una "potenzialità di causare un danno al pubblico erario".

B) La tempestività e la completezza delle denunce

L’obbligo della denuncia decorre, secondo la giurisprudenza contabile, dal momento del verificarsi del fatto dannoso che ai sensi dell’art.1, comma 2 della legge n.20 del 1994, costituisce anche il dies a quo della decorrenza della prescrizione nelle ipotesi di responsabilità amministrativa. In tali ipotesi, la giurisprudenza contabile, ritiene che il fatto dannoso non sia costituito dal solo comportamento illecito, ma sia comprensivo dell’evento e coincida con l’effettivo pregiudizio del patrimonio dell’amministrazione, sotto il profilo del danno emergente o del lucro cessante, ovvero nel caso di danno non patrimoniale, con la lesione del bene immagine di cui è titolare l’amministrazione.

Il termine di prescrizione dell’azione di rivalsa verso il dipendente colpevole del danno per dolo o colpa grave è stabilito in cinque anni.

Quindi, il presupposto perché sorga l’obbligo della denuncia è quello stesso che comporta il decorso del termine di prescrizione per l’azione di responsabilità. La giurisprudenza costante è nel senso di ritenere che il termine di prescrizione non decorre dal compimento del fatto dannoso in violazione degli obblighi di servizio, dal quale non sia ancora scaturito alcun danno al patrimonio dello Stato, ma il verificarsi del “danno” che, in uno con la “condotta” illecita, va a costituire le due inscindibili componenti del “fatto dannoso” cui fa riferimento lo stesso art.1, comma 2, della legge n.20/94, in materia di prescrizione.

In concreto, quindi, l’obbligo della denuncia decorre da quando l’amministrazione ha subito il danno, cioè da quando ha operato l’effettivo esborso del risarcimento.

Nel caso di infortunio degli alunni l’obbligo della denuncia si realizza non nel momento del verificarsi dell’incidente, ma:

  • quando la scuola o la direzione scolastica regionale abbia corrisposto il risarcimento danni;
  • quando la scuola abbia convenuto con il terzo l’entità del risarcimento attraverso il contratto di transazione;
  • quando la scuola sia stata condannata con sentenza passata in giudicato a corrispondere il risarcimento danni.

Al fine di impedire che scadano i termini di prescrizione o che la denuncia pervenga alla procura regionale della Corte dei Conti non in tempo utile per consentire l’attivazione delle iniziative giudiziali prima della scadenza della prescrizione, è stabilito l’obbligo della “immediatezza” della denuncia.

Nel caso, invece, di occultamento doloso del danno, l’obbligo di denuncia, così come la decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento, sorge dal momento in cui si scopre il fatto dannoso da parte del soggetto obbligato o, comunque, dal momento in cui quest’ultimo ne è venuto a conoscenza.

La denuncia, una volta verificatosi l’evento lesivo, deve essere immediata e deve essere effettuata sulla base degli atti in possesso dell'amministrazione. Tale denuncia sarà poi integrata successivamente al momento dell’attività giudiziaria istruttoria.

L’immediatezza della denuncia, è sancita dall’articolo 1, comma 3 della legge n.20/1994, che attiene non solo ai casi di omessa denuncia, ma anche ai casi di "ritardata” denuncia, cioè quando pervenga alla Procura della Corte dei Conti oltre il termine di prescrizione.

Sussiste, quindi, un grado di responsabilità anche a carico di chi, con l'omissione o il tardivo invio della denuncia, abbia determinato la prescrizione del relativo diritto al risarcimento.

La tempestività non esclude la completezza dei dati forniti nella denuncia tale da consentire alle Procure regionali l’avvio delle iniziative di competenza; infatti, una denuncia immediata, ma priva di completezza, comporta una dilatazione dei tempi dell’azione risarcitoria.

A proposito della irrinunciabile coesistenza delle due essenziali caratteristiche della denuncia – tempestività e completezza, qualora i fatti da cui possano derivare responsabilità, vengano a conoscenza dell’amministrazione a seguito di iniziative assunte dall’autorità giudiziaria (sequestro di atti, arresto etc), l’amministrazione in considerazione del possibile dilatarsi dei tempi dell’indagine penale, è tenuta comunque a portare a conoscenza della Procura della Corte dei Conti, gli eventi di cui è venuta a conoscenza. La denuncia, in tali casi, potrà essere inoltrata “allo stato dei fatti” e per quanto consti all’amministrazione, salvo a comunicare successivamente gli sviluppi che la vicenda avrà avuto in sede penale.

Le pubbliche amministrazioni devono tempestivamente inviare alla procura della Corte dei conti competente per territorio le denunce relative al verificarsi di danno erariale, che siano dettagliate nelle circostanze che hanno determinato l'evento lesivo, ma gli adempimenti non si esauriscono con la presentazione della denuncia.

In particolare l’amministrazione nelle more delle decisioni definitive del P.M. presso il giudice contabile:

  • ha la facoltà di “costituire in mora”, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1219 e 2943 c.c., i responsabili del danno, al fine di interrompere la decorrenza del termine di prescrizione;
  • ha il potere, di assumere iniziative nei confronti del dipendente per ottenere, in via amministrativa, la refusione del danno, informandone contestualmente il P.M. contabile competente;
  • il dovere di tenere costantemente informata la Procura presso la Corte dei Conti territorialmente competente sugli intervenuti successivi sviluppi dei medesimi fatti oggetto di denuncia, mediante puntuale invio della documentazione, sia amministrativa (esiti di procedimenti disciplinari), sia giudiziaria civile, penale o controversie arbitrali (sentenze appellate e/o definitive).

C)Il contenuto della denuncia

Nella denuncia devono essere compresi tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni e ad essa deve essere allegata tutta la documentazione idonea ad evidenziare il danno subito (art. 53 D.L.vo n.174/2016).

La denuncia-tipo da inoltrare alla Procura della Corte dei Conti deve riportare:

  • l'indicazione del fatto dannoso, nel senso che deve descrivere il comportamento dannoso e/o il procedimento amministrativo lesivo, evidenziandone le illegittimità o le diseconomie gestionali originate da tali procedimenti;
  • l’indicazione dell'importo del presunto danno erariale, qualora questo risulti da fatti conosciuti. Se, invece, tale elemento non sia esattamente determinabile nel suo ammontare, può essere indicata una sua stima, "sulla base dei dati dell'esperienza amministrativa nel settore", oppure la stessa amministrazione potrà fornire, se ne è in grado, "parametri per la determinazione in via equitativa del medesimo danno" (ex art.1226 del codice civile).
  • elementi facoltativi del contenuto della denuncia possono essere, tranne i casi in cui sia chiara la partecipazione di determinati soggetti ai fatti dannosi (ad esempio, nel caso di condanne penali):
  • l'indicazione nominativa (generalità e domicilio) di coloro cui possa essere presuntivamente ascritto il danno;
  • la rappresentazione di motivate valutazione circa la colpevolezza dei presunti responsabili del danno.

D) Il caso in cui uno dei soggetti coinvolti è deceduto

Qualora uno dei soggetti coinvolti risulti deceduto, l'amministrazione da cui il de cuius dipendeva dovrà, su delega della competente Procura regionale, provvedere all'acquisizione degli elementi necessari per l'individuazione degli eredi legittimi o testamentari:

  • denunce di successione
  • atti testamentari
  • accertamenti sulla consistenza mobiliare e immobiliare dell'asse ereditario
  • documenti relativi al diritto degli eredi a riscuotere rate di stipendio o di altre competenze maturate dal responsabile al momento del decesso
  • etc…