Un genitore collocatario e coaffidatario di un’alunna di un Liceo Ginnasio Statale richiede l’accesso alle prove in classe e alle relative annotazioni svolte dalla figlia in varie discipline nelle quali aveva riportato insufficienze in alcuni giudizi (lingua e cultura italiana, lingua e cultura latina, matematica, e così via).
Tale richiesta veniva negata da parte della scuola che asserisce come l’accesso ai documenti sia consentito solo a conclusione del processo di valutazione, che gli elaborati degli studenti vengono offerti in visione ai genitori dagli insegnanti nel corso dei colloqui infra-annuali e di come l’esito dei compiti sia visionabile sul sito web della scuola mediante l’impiego delle credenziali d’accesso. Pertanto, il genitore collocatario ricorre al T.A.R. competente, impugnando il diniego dell’istanza di accesso espresso con nota dal dirigente scolastico.
Nella nota del dirigente scolastico viene motivato il diniego alla richiesta di accesso per le seguenti ragioni:
(i) Il genitore separato non è un “titolare qualificato” ad esercitare istanza d’accesso ai documenti amministrativi richiesti e pertanto non può richiederlo;
(ii) Non vi sarebbe obbligo di ostensione degli elaborati richiesti dal momento che soltanto in sede di colloqui gli insegnanti consentono la visione degli elaborati ai genitori;
(iii) L’accesso sarebbe consentito solo a conclusione del processo di valutazione e quindi non possono essere accolte domande ad annotazioni svolte nel mese di gennaio. Questa posizione si basa su una disposizione del Regolamento dell’istituto in questione; a stare dell’art. 8 infatti “Per quanto attiene all’accesso ai documenti degli esami, esso è possibile soltanto dopo la pubblicazione dei risultati”;
(iv) infine, ricorrerebbero i limiti all’accesso documentale di cui all’art. 24 comma 1 lett. d) e comma 3 rispettivamente riferiti al caso: dell’accesso ai “procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinali relativi a terzi” e alle istanze di accesso “preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni”.
L’organo giudicante disattende i motivi del diniego espressi dal dirigente scolastico nella nota accogliendo, pertanto, la richiesta di accesso del genitore.
In primo luogo, è stato affermato che la qualità di genitore, anche se non affidatario del figlio in seguito alla separazione con l'altro coniuge, conferisce il diritto ad accedere alle informazioni relative alla frequenza del proprio figlio nella scuola (riguardanti, nella specie, il numero ed i motivi delle assenze, il numero dei pasti consumati e l'avvenuta - o meno - preiscrizione all'anno scolastico successivo); tale diritto non sarebbe condizionato ad un'eventuale autorizzazione da parte del tribunale, dal momento che la stessa veste di genitore legittima ad esercitare il diritto-dovere di vigilanza sull'educazione, sull'istruzione e sulle condizioni di vita del figlio anche attraverso la verifica delle concrete modalità d'inserimento nella scuola dallo stesso frequentata (T.A.R. Lazio, 9/7/2002, n. 753).
Passando al secondo aspetto, il genitore avrebbe chiesto copia dei compiti e delle relative annotazioni a gennaio di quest'anno, ovverosia relativamente a scrutini intermedi. Secondo il T.A.R. non può essere addotta la disposizione di cui all'art. 8 del Regolamento di Istituto, a stare al quale "Per quanto attiene all'accesso ai documenti degli esami, esso è possibile soltanto dopo la pubblicazione dei risultati". Infatti, non si sarebbe al cospetto di documenti concernenti gli esami dell’alunno, atteso che la ricorrente ha domandato l'estrazione di copia dei soli compiti della figlia e delle relative annotazioni apposte dagli insegnanti e non di documenti relativi agli esami.
Sono inoltre inapplicabili le menzionate disposizioni dell’art. 24 Legge 241/1990, considerando che gli scrutini degli studenti nelle scuole di ogni ordine e grado non hanno carattere e natura selettivi, non consistendo in una selezione a merito comparativo ma in un vaglio della loro preparazione in senso assoluto, ovverosia senza il confronto con altre posizioni. Inoltre, l'esclusione di cui al comma 1 lett. d) è circoscritta ai soli casi in cui i documenti richiesti rechino informazioni di carattere psicoattitudinale concernenti non la sfera soggettiva del richiedente ma quella di terzi. Parimenti, il comma 3 esclude che l'azione di accesso possa rivestire i connotati della actio popularis (oggi accesso civico generalizzato o “universale”), disancorata al radicamento di un interesse personale e qualificato dell'istante. Nemmeno tale circostanza ricorrerebbe nel caso in questione, avendo la ricorrente domandato l'accesso dei compiti e delle relative annotazioni riguardanti la figlia minore.
Infine, non costituirebbe una valida causa di esclusione l’assunto per cui in sede di colloqui con i genitori gli insegnanti consentono loro la visione degli elaborati. Non si intravede infatti il perché l'accesso debba essere limitato alla sola visione e non anche all'estrazione di copia degli elaborati stessi, facoltà nella quale si sostanzia maggiormente il diritto d'accesso.
Accogliendo il ricorso, il T.A.R. annulla la nota recante il diniego del diritto di accesso e ordina al dirigente scolastico di fornire copia degli atti che formano oggetto della richiesta al genitore dell’alunna. T.A.R. Roma, sez. III, 19/06/2018, n.6849