Con il D.P.R. 23/07/1998, n. 323 è stato pubblicato il Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell’art. 1 della Legge 10/12/1997, n. 425. L’annuale Ordinanza Ministeriale n. 45 del 9 marzo 2023, sulla base di detto Regolamento, emana le istruzioni e le modalità organizzative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali.
La citata O.M. ha stabilito, per i corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2022/2023, all’art. 2,il giorno 21giugno 2023, alle ore 8,30 come data di inizio della sessione degli esami di Stato, con la prima prova scritta.
Un’importante novità l’O.M. la introduce con l’art. 1 chiarendo fin dall’inizio come saranno indicate nell’O.M. stessa gli Enti di maggior riferimento specificando le seguenti definizioni:
a) Ministro: Ministro dell’istruzione e del merito;
b) Testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
c) d. lgs. 62/2017: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;
d) d. lgs. 226/2005: decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
e) Statuto: Statuto delle studentesse e degli studenti: decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
f) decreto EsaBac: decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 95;
g) decreto EsaBac techno: decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 4 agosto 2016, n. 614;
h) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali;
i) PCTO: Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, come ridenominati dall’articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
j) IeFP: Istruzione e Formazione professionale;
k) dirigente/coordinatore: dirigente scolastico delle istituzioni scolastiche statali o coordinatoredidattico delle istituzioni scolastiche paritarie;
l) istituti professionali riordinati ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61: istituti professionali di nuovo ordinamento;
m) apprendistato: apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.