Con riferimento alla legittimità e all'autonomia del giudizio finale di non ammissione di un alunno alla classe superiore, non assume rilevanza alcuna la carente od omessa attivazione di corsi di recupero da parte della scuola, poiché il giudizio di non ammissione si basa unicamente sull'insufficiente rendimento scolastico dello studente.
T.A.R. sez. II - Catanzaro, 13/09/2018, n. 1569