L'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 stabilisce che "sono iscritti alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento" (comma 1) e "possono, altresì, essere iscritti alla scuola primaria, su richiesta delle famiglie, le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento" (comma 2). Pertanto i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale:
− iscrivono alla prima classe della scuola primaria, in quanto soggetti all’obbligo di istruzione, i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2025;
− possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2025 ed entro il 30 aprile 2026.
Non è consentita in alcun caso, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2026. Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2026, è opportuno, per una scelta attenta e consapevole, che i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale considerino le indicazioni e gli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini. Le scuole che accolgono bambini anticipatari rivolgono agli stessi particolare attenzione e cura, soprattutto nella fase dell’accoglienza, ai fini di un efficace inserimento.
Alcune scuole soventemente stabiliscono, tra i criteri di accesso alla classe prima della scuola primaria, un criterio di prevalenza degli alunni in obbligo sugli anticipatari. Ebbene, secondo il Tar Sicilia, sez. II - Palermo, 23/01/2020, n. 209, Stabilire la prevalenza sui bambini anticipatari dei bambini in obbligo appartenenti alle più ampie categorie (ad es., i bambini residenti in altro comune e che abbiano il solo domicilio nel territorio di riferimento, ovvero i bambini che, ovunque risiedano, abbiano i nonni residenti nel detto territorio) equivale, di fatto, a negare l'esercizio della facoltà di iscrizione finanche agli anticipatari residenti nel territorio di riferimento, con violazione, peraltro, del principio di ragionevolezza richiamato dalle sopra menzionate circolari ministeriali in tema di iscrizione alle classi prime. Né varrebbe, in senso contrario, richiamare la normativa sull'obbligo scolastico e le sanzioni penali previste per la sua violazione per il quale il rispetto di tale obbligo non può, invero, consentire di vanificare la previsione normativa a monte sulla facoltà di iscrizione degli anticipatari.