Lo ha sancito il Tar Puglia - Lecce, Sez. II con la sentenza del 17 settembre 2019 n. 1473. Nel caso in esame i genitori di una alunna avevano impugnato la determinazione del Consiglio di Classe con la quale si prendeva atto che la ragazza aveva fatto moltissime assenze, superando il numero di ore di assenze consentito nell’anno scolastico. Erano stati attentamente visionati tutti i certificati presentati, ma il tipo di assenze ed il numero non avevano permesso di fatto lo scrutinio dell’alunna. Pertanto non veniva scrutinata. Il provvedimento era stato così impugnato dai genitori dell’alunna, i quali ne chiedevano l’annullamento.
Dal provvedimento di non ammissione del Consiglio di classe, infatti, non è possibile desumere per quali ragioni, pur in presenza di certificati medici atti a giustificare molti (nella specie 33) giorni di non frequenza scolastica e dunque idonei a riportare le assenze entro il limite consentito, la situazione della alunna non sia stata valutata ai fini della concessione della deroga. Non emerge quali e quanti certificati siano stati ritenuti non rilevanti, e in ogni caso non si evidenzia la ragione di tale mancata considerazione e non emerge alcuna valutazione circa la possibilità o meno di esprimere un giudizio sul rendimento della studentessa.
La sentenza pone in evidenza come il Consiglio di classe abbia completamente ignorato il profitto scolastico che l’alunna aveva comunque sostenuto nel corso dell’anno, con esito più che soddisfacente, tanto nel primo che nel secondo quadrimestre. Non è in alcun modo ammissibile, quindi, una motivazione fondata sul solo calcolo aritmetico delle assenze, dal momento che la presenza scolastica deve essere valutata quale mero presupposto per un proficuo apprendimento.
In altri termini, qualora l’alunno, sebbene riporti numerose assenze, non evidenzi tuttavia problemi sul piano del profitto, tale presupposto non va interpretato con eccessiva severità, dal momento che una bocciatura motivata solo dal numero delle assenze «potrebbe ingiustificatamente compromettere lo sviluppo personale ed educativo di colui che, dal punto di vista dell’apprendimento e dei risultati conseguiti, sarebbe stato altrimenti idoneo al passaggio alla classe successiva».