La pubblicazione dei risultati

L'esito dell'esame con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode, è pubblicato, contemporaneamente per tutti i candidati della classe, all'albo dell'istituto sede della commissione, nonché, distintamente per ogni classe, unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso. Il punteggio finale è riportato, a cura della commissione/classe, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d’esame. Nel caso di mancato superamento dell’esame, per il relativo candidato andrà pubblicata la sola indicazione di «non diplomato».

I risultati degli esami sono pubblicati, al termine dei lavori, nella data individuata dal calendario degli esami appositamente predisposto dal Presidente. Conformemente al parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso con la nota prot. n. 7277/62850 del 31/3/2009 su richiesta del MIUR, l’esito dell’esame, se positivo, deve essere pubblicato, per tutti i candidati, CON L’INDICAZIONE DEL PUNTEGGIO FINALE CONSEGUITO, INCLUSA LA LODE se è stata attribuita dalla Commissione. In caso di esito negativo e, quindi, in caso di mancato superamento dell’esame l’esito deve essere pubblicato con la sola indicazione della dizione NON DIPLOMATO.

La Commissione avrà cura di riportare il punteggio finale sulla scheda d’esame di ciascun Candidato e sui Registri d’esame. Per i candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano e che, per tale motivo, hanno sostenuto prove di esame differenziate, coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio dell’attestazione di cui all’art. 13 del D.P.R. n. 323/1998 (cfr art. 17, comma 4 dell’O.M. n. 40/200), il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’Istituto. L’esito della parte specifica dell’esame ESABAC con l’indicazione del punteggio finale conseguito, è pubblicato, per tutti i candidati, nell’albo dell’Istituto sede della commissione, con la formula: “Esito ESABAC: Punti….” in caso di risultato positivo; con la sola indicazione ESITO NEGATIVO nel caso di mancato superamento dell’esame relativo a detta parte specifica.

Nel caso degli studenti che conseguono agli esami la votazione di 100 con l’attribuzione della lode, la scuola provvede, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del D.L.gs 29-12-2007, n.262, all’acquisizione del consenso dei medesimi, ai fini della pubblicazione dei relativi nominativi nell’Albo Nazionale delle Eccellenze. L’esito della parte specifica dell’esame EsaBac ed EsaBac techno, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, è pubblicato, per tutti i candidati, nelle modalità di cui al comma 1, con la formula: “Esito EsaBac/EsaBac techno: punti…” in caso di risultato positivo; con la sola indicazione “Esito EsaBac/EsaBac techno: esito negativo” nel caso di mancato superamento dell’esame relativo a detta parte specifica

 La conservazione degli atti e ulteriori disposizioni organizzative

La conservazione degli atti

Gli atti e i documenti scolastici relativi agli esami di Stato devono essere consegnati, con apposito verbale, al Dirigente scolastico o a chi ne fa le veci, da parte del Presidente della Commissione. Il Dirigente scolastico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, è responsabile della loro custodia e dell’accoglimento delle richieste di accesso, nonché dell’eventuale apertura del plico sigillato che contiene gli atti predetti, custodito dallo stesso Dirigente scolastico. Nel caso di richiesta di accesso il Dirigente scolastico, alla presenza di personale della scuola, procede all’apertura del plico, redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che verrà inserito nel plico stesso da risigillare immediatamente. Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso valgono le norme dettate dalla precitata legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive disposizioni.

Le disposizioni organizzative

Ai fini dello snellimento dell’azione amministrativa e di una più celere definizione degli adempimenti, i Direttori generali degli Uffici Scolastici regionali potranno valutare l’opportunità di conferire specifiche deleghe ai dirigenti in servizio presso gli Uffici regionali o le strutture periferiche del territorio di rispettiva competenza.Per la prossima sessione dell’esame Stato, è stato previsto un progetto di semplificazione, finalizzato alla trasmissione per via telematica delle prove, denominato “plico telematico”, contenente i testi della prima e della seconda prova scritta (nonché, ove prevista, della quarta prova scritta). Ciascuna sede di esame diviene destinataria del “plico telematico”, documento digitale, protetto con procedimenti di cifratura, e, a tal fine, il dirigente scolastico deve garantire la dotazione tecnica indispensabile e, almeno, un “referente di sede”. In sede di prima applicazione, comunque, saranno predisposte adeguate misure cautelative e alternative per garantire il regolare svolgimento degli esami. A riguardo, con apposita nota tecnica del 12 aprile 2012 sono state fornite dettagliate istruzioni.

La verbalizzazione

1. La commissione verbalizza tutte le attività che caratterizzano lo svolgimento dell’esame nonché l’andamento e le risultanze delle operazioni di esame riferite a ciascun candidato.2. La verbalizzazione deve descrivere sinteticamente ma fedelmente le attività della commissione e chiarire le ragioni per le quali si perviene a determinate conclusioni, in modo che il lavoro di ciascuna commissione possa risultare trasparente in tutte le sue fasi e nella sua interezza e che le deliberazioni adottate siano pienamente e congruamente motivate. 3. La Commissione, nella compilazione dei verbali, utilizzerà, di norma, l’applicativo “Commissione web” che permette una più completa ed agevole verbalizzazione di tutte le fasi di svolgimento dell’esame, salvo motivata impossibilità.