In materia di istruzione scolastica deve ritenersi che l’eventuale mancata attivazione delle attività di recupero e degli oneri di informazione circa l’andamento scolastico non possono viziare, in alcun modo, il giudizio di non ammissione alla classe successiva. Questo è quanto ha precisato il Tar Lazio - Roma, Sez. III Bis nella sentenza del 23 settembre 2019 n. 1131 .
In una controversia avente ad oggetto la bocciatura di un’alunna, dei genitori avevano contestato la mancanza della tempestiva adozione e attuazione di un piano personalizzato di studio da parte dell’Istituto scolastico nei confronti della figlia. Avevano lamentato, inoltre, di non essere stati adeguatamente informati circa l’evoluzione scolastica della ragazza. Ebbene, i giudici amministrativi ritengono che tali omissioni e mancate comunicazioni non possano essere considerati come vizi idonei ad inficiare la decisione espressa dal Consiglio di Classe di non ammissione alla classe successiva.
Più precisamente, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale della sezione, l’eventuale mancata attivazione delle attività di recupero o degli oneri di informazione circa l’andamento scolastico non è rilevante, tenuto conto che la decisione di non ammettere l’alunno alla classe seguente si basa esclusivamente, senza che ad essa possa riconnettersi alcun intento «punitivo», sulla constatazione oggettiva dell’insufficiente preparazione dello studente e sul grado di maturazione personale dello stesso. Tali circostanze renderebbero l’ammissione dello studente al successivo ciclo di istruzione Superiore, anziché un vantaggio, uno svantaggio per l’allievo.
Alle medesime conclusioni deve pervenirsi anche con riferimento alle contestazioni mosse con riferimento alla mancata tempestiva adozione o alla mancata attuazione di un piano personalizzato di studio, fatti che, di per sé, non costituiscono vizi idonei ad invalidare la valutazione espressa, ma potrebbero, in astratto, giustificare solamente una tutela risarcitoria. Non potranno mai consentire, però, l’ammissione della ricorrente all’anno successivo.