Un alunno cade all’uscita della scuola rompendosi il braccio. La scuola è dotata di cortile e il cortile della scuola è utilizzato anche da un privato che lo deve attraversare per recarsi alla sua abitazione.

I genitori hanno presentato denuncia formale all’Assicurazione, allegando il certificato medico del pronto soccorso. La società assicuratrice ha risposto che non doveva nulla in quanto, a suo avviso non rilevava alcuna responsabilità da parte della scuola, né da parte dell’insegnante interessato.

Successivamente il legale della famiglia ha presentato un atto di citazione al MIUR davanti al Tribunale, per l’accaduto.

Quali devono essere le determinazioni assunte dal Dirigente Scolastico?

Il Dirigente Scolastico deve procedere con gli adempimenti relativi alla denuncia di infortunio, il rapporto con la Compagnia assicuratrice, il rapporto con l’Avvocatura dello Stato, il rapporto con la famiglia e con illegale della famiglia.

In questo caso il Dirigente Scolastico stesso deve procedere ad alcuni ulteriori accertamenti necessari:

1) la scuola, come descritto nel caso, è dotata di cortile; deve dunque essere chiaro se l’infortunio è accaduto all’interno del cortile o appena fuori del cancello che limita il cortile stesso;

2) nel caso in cui l’infortunio fosse accaduto dentro il cortile, deve essere accertato se l’insegnante in servizio nella classe frequentata dall’alunno interessato, nell’ora in cui l’incidente si è verificato, ha accompagnato il bambino fino all’uscita da scuola o fino all’uscita dal cancello del cortile. L’obbligo di accompagnamento degli alunni all’uscita dalla scuola incombe, infatti, all’insegnante per tutti i locali scolastici, comprese le pertinenze e per pertinenze deve intendersi anche il cortile;

3) se i bambini erano soli nel cortile il Dirigente Scolastico deve informare l’insegnante che è passibile di denuncia per omessa vigilanza e che, pertanto, detta omissione sarà valutata sia sotto il profilo disciplinare e sia sotto il profilo giudiziale, trattandosi comunque di comportamento colposo;

4) potendosi inoltre configurare la colpa grave, l’insegnante, se assente nel momento dell’incidente senza giustificato motivo, potrebbe essere chiamato ad ottemperare all’eventuale rivalsa che l’Amministrazione potrebbe attivare nei suoi confronti nel caso in cui, chiamata in giudizio, il giudizio stesso si chiudesse con una sentenza di condanna a pagare il relativo risarcimento, sempre che, ovviamente, non intervenga l’Assicurazione;

5) il Dirigente Scolastico, se non lo aveva ancora fatto, con un’apposita ordinanza, da portare a conoscenza in modo incontestabile a tutto il Personale della scuola e possibilmente da richiamare più volte, inserendo addirittura l’argomento anche nel Regolamento di Istituto, deve disciplinare dettagliatamente:

  • l’accesso degli alunni alle aule, alla palestra, ai laboratori e a tutti gli altri ambienti della scuola;
  • l’uscita delle classi al suono della campana in termini di orari, di ordine di uscita delle classi stesse, degli spazi da vigilare, di personale addetto alla vigilanza e di quant’altro la specificità delle strutture richiederebbero per limitare al massimo il rischio di incidenti;
  • la verifica della presenza di materiale potenzialmente idoneo a creare danni agli alunni all’ingresso, all’uscita e durante la ricreazione;
  • lo svolgimento della ricreazione;
  • l’analisi di eventi dannosi già verificatisi e ripetutisi provvedendo a rimuoverli;
  • la nomina delle figure sensibili e del personale addetto al primo soccorso;

6) il Dirigente Scolastico, sempre nel caso in specie, deve richiamare formalmente l’attenzione dell’Ente Locale per la sistemazione del cortile della scuola che non può essere utilizzato anche da privati cittadini, al fine di eliminarne l’anomalia.

Il mancato adempimento di quanto sopra potrebbe essere fonte di responsabilità anche grave da parte del Dirigente Scolastico in caso di infortuni.