Il problema dell’incompatibilità e del cumulo con il rapporto d’impiego delle attività lavorative extra scuola, da parte del personale ATA impegnato a tempo pieno nella scuola statale, è regolato in modo non sempre uniforme. La disciplina delle incompatibilità e degli incarichi extraistituzionali che i dipendenti pubblici possono accettare e cumulare con il rapporto di lavoro a tempo pieno è contenuta nell’art.53 del D.L.vo n.165/2001. Tale norma nel confermare le pregresse disposizioni sulle incompatibilità e cumulo d’impieghi contenute nell’art.60 del T.U. 10/1/57, n.3, ha escluso per le pubbliche amministrazioni la possibilità di conferire ai dipendenti incarichi “non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati”. Tale divieto, come precisato dal comma 6 dello stesso articolo 53, riguarda “tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso”. Le richiamate norme sono ispirate al principio di esclusività che lega il dipendente pubblico all’amministrazione. La fonte giuridica primaria relativa all’esclusività della prestazione di lavoro e all’incompatibilità nel pubblico impiego è rinvenibile nell’art. 98 della Costituzione in cui si statuisce che “i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”; principio questo fortemente in crisi, per le tendenze accentuate verso la cd. “privatizzazione” dei rapporti lavoro e la liberalizzazione delle relative discipline. Il dipendente pubblico, in applicazione del dovere di esclusività, non può esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato.
La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata dal dipendente interessato oppure dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l’incarico e deve contenere il nome del dipendente al quale viene proposto l’incarico, l’oggetto dell’incarico, il periodo previsto per il suo svolgimento e l’importo del compenso. Il dipendente, ai fini del rilascio dell’ autorizzazione, deve produrre una prima dichiarazione nella quale deve essere evidenziato l’eventuale contemporaneo svolgimento di altri incarichi già conferiti e/o autorizzati e una seconda dichiarazione nella quale sia specificato l’impegno ad assolvere i doveri di ufficio ed agli obblighi derivanti da eventuali altri incarichi conferiti dalla stessa istituzione scolastica di titolarità e che l’espletamento del nuovo incarico non arrecherà pregiudizio alle esigenze di servizio della struttura di appartenenza. L’autorizzazione deve essere concessa non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta di autorizzazione. Decorso il termine per provvedere, l’autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata (silenzio-assenso; in ogni altro caso, si intende negata). Circa la durata, l’autorizzazione non può che durare per il periodo in cui gli impegni lavorativi istituzionali ed extra-istituzionali e, quindi, anche quelli orari, restano perfettamente immutati. Nel caso in cui l’incarico sia giudicato incompatibile con il rapporto di lavoro l’autorizzazione è negata con adeguata motivazione. Il T.A.R. Piemonte ha affermato che l’autorizzazione a collaborazioni o consulenze rese all’esterno dell’amministrazione, in modo occasionale e non confliggenti con gli interessi della medesima amministrazione, non può essere negata se non con provvedimento motivato che spieghi perché il dipendente non può svolgere l’incarico, ossia “le ragioni per le quali l’amministrazione riteneva che tale attività avrebbe arrecato pregiudizio all’assolvimento dei compiti d’ufficio”.
Nel decidere il rilascio dell’autorizzazione il dirigente deve valutare: ● se l’attività, per intensità, continuità e sistematicità richieste, configuri un cumulo d’impieghi; ● se l’attività eventualmente espletata per l’intensità e la durata possa pregiudicare l’adempimento dei doveri d’ufficio e l’assolvimento dei compiti istituzionali; ● se per il tipo di attività svolta dal soggetto conferente in relazione al compito cui l’istituzione scolastica è preposta, sia ipotizzabile un conflitto d’interessi; ● se per la natura dell’attività richiesta in relazione a quella svolta nell’ambito dell’istituzione scolastica dell’interessato, sia ipotizzabile un conflitto d’interesse; ● la temporaneità e l’occasionalità dell’incarico: sono autorizzabili le attività, non comprese nei compiti e doveri di ufficio, esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l’aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità non diano luogo ad interferenze con l’impiego; ● l’attività deve essere svolta al di fuori dell’orario di servizio. In ogni caso, sono da ritenersi incompatibili con il rapporto di lavoro pubblico, le attività che non hanno carattere di saltuarietà ed occasionalità e quelle che consistono nello svolgimento continuato di libere professioni. Quindi, è da escludere la possibilità di concedere l’autorizzazione quando, nonostante il nome iuris di “incarico” utilizzato dal dipendente, emerge che il contenuto della prestazione e le modalità di svolgimento dello stesso presentino caratteri propri del rapporto di lavoro subordinato. Sono considerati elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato: il rispetto dell’orario di lavoro, la subordinazione gerarchica, l’inserimento nell’organizzazione del soggetto conferente l’incarico, il tacito rinnovo dell’incarico, una indeterminata durata dell’incarico. Sono attività incompatibili con il rapporto di lavoro a tempo pieno e con il rapporto di lavoro a tempo parziale superiore al 50%: ● essere socio accomandatario in società accomandita semplice o in società accomandita per azioni; ● essere presidente o amministratore di società di capitali, esclusa la posizione di presidente non operativo;● essere titolari di licenza commerciale, avere la partita IVA, o svolgere qualsiasi attività commerciale; ● essere socio in società di persone, con esclusione dei casi in cui la responsabilità del socio è limitata per legge o per atto costitutivo della società; ● ricoprire cariche sociali in società costituite a fini di lucro, quando tali attività hanno il carattere oltre che della continuità della professionalità (incarico di sindaco o revisore dei conti in società costituite a fini di lucro; presidente o consiglieri di casse rurali); ● svolgere libere professioni il cui esercizio è subordinato all’iscrizione in appositi albi o registri abilitanti