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Il problema dell’incompatibilità e del cumulo con il rapporto d’impiego delle attività lavorative extra scuola, da parte del personale ATA impegnato a tempo pieno nella scuola statale, è regolato in modo non sempre uniforme. La disciplina delle incompatibilità e degli incarichi extraistituzionali che i dipendenti pubblici possono accettare e cumulare con il rapporto di lavoro a tempo pieno è contenuta nell’art.53 del D.L.vo n.165/2001. Tale norma nel confermare le pregresse disposizioni sulle incompatibilità e cumulo d’impieghi contenute nell’art.60 del T.U. 10/1/57, n.3, ha escluso per le pubbliche amministrazioni la possibilità di conferire ai dipendenti incarichi “non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati”. Tale divieto, come precisato dal comma 6 dello stesso articolo 53, riguarda “tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso”. Le richiamate norme sono ispirate al principio di esclusività che lega il dipendente pubblico all’amministrazione. La fonte giuridica primaria relativa all’esclusività della prestazione di lavoro e all’incompatibilità nel pubblico impiego è rinvenibile nell’art. 98 della Costituzione in cui si statuisce che “i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”; principio questo fortemente in crisi, per le tendenze accentuate verso la cd. “privatizzazione” dei rapporti lavoro e la liberalizzazione delle relative discipline. Il dipendente pubblico, in applicazione del dovere di esclusività, non può esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato.

Il personale ATA a tempo pieno in quanto dipendente pubblico in ragione del principio di esclusività della prestazione e dei divieti posti dalla legge non può svolgere nessuna altra attività extra officio. Tuttavia ci sono delle attività che sono consentite e che se svolte non risultano incompatibili con il rapporto di lavoro pubblico a tempo pieno. Difatti, al di fuori delle attività vietate descritte nell’art.60 del DPR n.3/57 e considerate dalla legge assolutamente incompatibili, il personale ATA può svolgere tutti gli incarichi retribuiti e non, previsti dall’art.53 del D.L.vo n.165/2001, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, se preventivamente autorizzati.

Per tutti gli altri incarichi conferiti da altre amministrazioni pubbliche o da soggetti privati, (e, quindi anche quelli conferiti da altre istituzioni scolastiche) è richiesta la preventiva autorizzazione del Dirigente scolastico per la legittimità dello svolgimento dell’incarico. L’autorizzazione serve a verificare la compatibilità dell’incarico con il rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% di quella a tempo pieno e l’assenza dei motivi di incompatibilità. Le attività autorizzate devono essere effettuate al di fuori dell’orario di servizio. Il conferimento dell’incarico, nei casi in cui è autorizzato, è disposto secondo criteri oggettivi di professionalità, che escludano un conflitto di interesse con l’amministrazione (art. 53, comma 5 del D.L. n.165/2001). Di seguito vengono indicate tutte le attività che sono consentite al personale ATA previa autorizzazione del Dirigente. A) Attività consentite previa autorizzazione del Dirigente scolastico:

● gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali sia previsto sotto qualsiasi forma un compenso;

● impartire lezioni private ad alunni di altri istituti;

● prestare la propria collaborazione ad altri istituti per la realizzazione di specifici progetti c.d. collaborazioni plurime;

● prestare attività a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere assistenziale senza scopo di lucro;

● partecipare ad associazioni sportive, culturali, religiose o di opinione;

● accettare incarichi presso le commissioni tributarie;

● partecipare a società agricole a conduzione familiare, quando l’impegno richiesto sia modesto e non abituale o continuato durante l’anno;

● assumere cariche anche di amministratore in società cooperative ma con impegno limitato e non continuativo;

● esercitare attività di formazione e aggiornamento diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;

● partecipare a società di persone o di capitali a titolo di singolo socio;

● esercitare la libera professione che non sia di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e sia compatibilecon l’orario di lavoro;

● svolgere incarichi di collaborazione e consulenza di breve durata presso privati e che non siano di pregiudizio alla funzione docente;

● svolgere la carica di amministratore di condomino quando assolta nel proprio interesse;

● svolgere incarichi conferiti da altre amministrazioni pubbliche (commissioni tributarie, consulenze tecniche, consigli di amministrazione, collegi sindacali, commissioni di vigilanza, collaborazioni, ecc.) per i quali deve essere valutata la non interferenza con l’attività principale;

● assumere cariche in società cooperative ovvero enti per i quali la nomina sia riservata allo Stato (art. 60 D.P.R. n. 3/1957 e legge n. 59/1992 sulle società cooperative). In particolare, le partecipazioni attive a società cooperative, ivi comprese casse rurali, sono ammesse purché l’impegno e le modalità di svolgimento siano inidonee ad interferire con l’attività ordinaria; le partecipazioni in qualità di amministratore a società cooperative, ivi comprese casse rurali, purché non vi sia conflitto di interessi tra attività gestionale del dipendente e competenze dell’amministrazione;

● altre attività rese anche a titolo gratuito, delle quali va valutata caso per caso la compatibilità con il rapporto di lavoro principale;

● la collaborazione ad altre scuole per realizzare specifiche attività che richiedono particolari competenze professionali non presenti in quella scuola (art.56 CCNL 24/7/2003);

● altre attività espletate al di fuori dei compiti istituzionali, purché non corrispondano ad alcun esercizio professionale;

● le attività didattiche, comprese quelle di partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento professionale, con Enti pubblici purché tali attività non corrispondano al alcun esercizio professionale;

● incarichi di perito o arbitro, o far parte di collegi sindacali in società o enti ai quali lo Stato partecipi o siano sottoposti alla sua vigilanza. Sono, inoltre, compatibili e soggetti ad autorizzazione, ad esempio, le collaborazioni e gli incarichi di consulenza conferiti da altre amministrazioni pubbliche per i quali deve essere valutata la non interferenza con l’attività istituzionale: è il caso di commissioni tributarie, consulenze tecniche, consigli di amministrazione, collegi sindacali, comitati di vigilanza, collaborazioni, attività di revisore in enti pubblici.

Inoltre, sono compatibili con il rapporto di lavoro a tempo pieno, previa autorizzazione, a seconda del caso specifico, le seguenti attività extra-istituzionali:

● Pittura, scultura, musica ed, in genere, attività libere di espressione di personalità artistica, letteraria, di pubblicista, articolista, giornalista (Consiglio di Stato, sezione II, parere 14.01.1982, n. 1485).

● Fotografo e grafico (T.A.R. Veneto, 05.11.1981, n. 674).

● Investigatore privato (Consiglio di Stato, sezione VI, 10.10.1983, n. 7209).

● Amministratore di condominio (Consiglio di Stato, sezione VI, 29.07.1991, n. 487 purchè l’impegno riguardi la cura dei propri interessi).

● Notaio (Consiglio di Stato, sezione VI, 21.05.1984, n. 297).

● Guardia medica (T.AR. Umbria, 9.6.1994, n. 368).

● Partecipazione attive a società agricole a conduzione familiare, quando l’impegno richiesto sia modesto e non abituale o continuato durante l’anno. La circolare n. 6/97 della Funzione Pubblica. Sottolinea, altresì, che spetta all’amministrazione valutare che le modalità di svolgimento siano tali da non interferire sull’attività ordinaria. Per la nozione di prevalenza è necessario fare riferimento all’art. 12 della legge di attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee n. 153 del 9 maggio 1975. Secondo tale normativa “la qualifica di imprenditore agricolo principale va riconosciuta a chi dedichi all’attività agricola almeno 2/3 del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavi dall’attività medesima almeno i 2/3 del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale”.

● Le cariche in società cooperative ovvero enti per i quali la nomina sia riservata allo Stato (art. 60 DPR 3/57).

● Amministratore in società cooperative (L. 59/92). Per valutare la compatibilità o meno con il rapporto di lavoro a tempo pieno bisogna tenendo presente che non possono essere superati i seguenti limiti: 1. se l’attività, per intensità, continuità e sistematicità richieste, configuri un cumulo di impieghi; 2. se l’attività eventualmente espletata per l’intensità e la durata possa pregiudicare l’adempimento dei doveri d’ufficio e l’assolvimento dei compiti istituzionali; 3. se per il tipo di attività svolta dal soggetto conferente in relazione al compito cui l’istituzione scolastica è preposta, sia ipotizzabile un conflitto di interessi; 4. se per la natura dell’attività richiesta in relazione a quella svolta nell’ambito dell’istituzione scolastica dall’interessato sia ipotizzabile conflitto d’ interesse; 5. la natura del soggetto committente. In ogni caso l’autorizzazione non potrà essere concessa: 1. quando l’attività da affidarsi configuri cumulo di impieghi; 2. quando trattasi di carica gestionale in una società con fini di lucro; 3. quando l’espletamento configuri conflitto di interesse oggettivo e soggettivo; 4. quando non risulta garantito l’assolvimento dei compiti istituzionali e l’adempimento dei doveri d’ ufficio.

B) Attività consentite che non necessitano di preventiva autorizzazione del Dirigente scolastico: Possono essere liberamente accettati senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione tutti i seguenti incarichi contemplati dall’art.53, comma 6, del D.L. n.165/2001, anche se retribuiti:

● le attività che costituiscono direttamente esplicitazioni di diritti e libertà costituzionalmente garantiti, quali la partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose, di opinione;

● le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro;

● collaborazione a giornali e riviste, enciclopedie e simili;

● partecipazione a convegni e seminari;

● utilizzazione economica delle opere dell’ingegno;

● incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali ai dipendenti distaccati presso di esse o in aspettativa sindacale;

● incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

● incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;

● incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.