La Corte di Cassazione, con sentenza n° 5546 del 1° marzo 2021, ha affermato che, in caso di periodo di prova con esito sfavorevole, la proroga di un altro anno scolastico non richiede un servizio minimo effettivo, previsto invece per l'anno iniziale di formazione. Secondo la Cassazione la prova non può essere prorogata di un ulteriore anno perché rilevano gli elementi di valutazione acquisiti nel corso dell'anno iniziale, tanto che la norma testualmente si riferisce a elementi di valutazione «maggiori» e non ad una valutazione «nuova», in relazione alla quale soltanto si porrebbe l'esigenza di un periodo minimo di prova. Per il docente è prevista la nomina di un nuovo docente tutor, se possibile diverso da quello che lo ha accompagnato nel primo anno di servizio, e la partecipazione alle connesse attività di formazione. Il dirigente scolastico disporrà inoltre una verifica, affidata a un dirigente tecnico, per la valutazione dell'idoneità dell'insegnante che sarà alla base della documentazione esaminata dal comitato al termine del secondo periodo di prova, durante il quale saranno di nuovo accertate le competenze didattiche. Se il docente avesse ancora esito sfavorevole, l'interessato sarà dispensato dal servizio o restituito al ruolo di provenienza. Ragion per cui è opportuno che il docente si metta nelle condizioni di veder valutata pienamente l'adeguatezza delle sue competenze professionali.