La docente ha impugnato davanti al giudice del lavoro la sanzione del rimprovero scritto che le è stato irrogato dal dirigente causa anticipato abbandono del collegio docenti argomentando che nessun illecito disciplinare era previsto né dalla legge né dal contratto collettivo per il fatto contestatole e, comunque, il provvedimento era viziato da eccesso di potere poiché l’uguaglianza giuridica dei docenti nel collegio non attribuiva al dirigente il potere di sanzionarla.

Il  Trib. Modena Sez. lavoro, Sent., 25-03-2016 ha respinto il ricorso della docente per i seguenti motivi.  ” È vero che i docenti hanno pari dignità all’interno del collegio, ma ciò significa che ciascuno di loro ha gli stessi diritti e i medesimi doveri in relazione alle competenze decisionali, proprie del collegio, non che ciascuno può arrivare o andarsene a seconda delle proprie esigenze, o anche partecipare o non partecipare a seconda delle proprie esigenze, gestendo liberamente il numero complessivo delle ore delle attività funzionali, pena l’impossibilità di far funzionare efficacemente il collegio, rendendo aleatoria la presenza di chi lo compone.

Ciascun docente è tenuto a partecipare alle riunioni del collegio docente – dall’inizio fino a quando non terminano – salva la facoltà di assenze giustificate, il che non è avvenuto nel caso di specie ove né il ritardo iniziale né l’allontanamento anticipato risultano avere avuto plausibile giustificazione e l’assenza non era nemmeno giustificata – ammesso che possa ritenersi una giustificazione – il fatto di avere già superato il numero complessivo delle ore di attività funzionali.

D’altra parte l’art. 29 del contratto collettivo prevede fra i doveri dei docenti la partecipazione dei docenti a quaranta ore annuali di attività funzionali (documento n. 5 di parte ricorrente) e lo stesso codice di comportamento disciplinare invocato dalla ricorrente (documento n. 11 di parte ricorrente) prevede all’art. 10/2 che i docenti limitino le assenze dal lavoro a quelle strettamente necessarie, il che non è stato nel caso di specie, non risultando giustificate. Se così è, devono ritenersi sussistenti gli addebiti disciplinari contestati alla ricorrente, poiché fra gli obblighi dei docenti v’è anche quello di essere presente al collegio docenti ex art. 29/2 CCNL applicato (documento n. 5 di parte ricorrente).

Quanto poi alla sanzione irrogata, ex art. 91 del medesimo CCNL le sanzioni risultano quelle previste dal titolo I, capo IV, parte terza del D.Lgs. .n. 297 del 1994, fra le quali v’è anche l’avvertimento scritto e non può rilevare che le norme che prevedono le sanzioni siano state abrogate dall’art. 72 D.Lgs. n. 150 del 1999 poiché il rinvio deve ritenersi recettizio e, quindi, le sanzioni in esse previste irrogabili finché è vigente il citato art. 91, essendo le norme incorporate nel citato art. 91 che rinvia a esse. Dunque legittimamente le è stata irrogata la sanzione dell’avvertimento scritto