Il fatto e la decisione
Nel caso in esame il Dirigente scolastico di un istituto di Salerno aveva constatato, durante una visita nella classe in cui era in servizio una docente, l'ennesima situazione di assoluta mancanza di controllo dell'insegnante sui ragazzi: alcuni giocavano a carte, altri maneggiavano telefoni e un gruppo era in giro per l'istituto contravvenendo al regolamento che impone l'uscita singolarmente con un pass. Il dirigente aveva, così, contestato alla docente di violare i suoi doveri connessi alla funzione di insegnante e inerenti l'obbligo di vigilanza sugli allievi, ponendoli in una situazione di pericolo. Alla lettera di contestazione dei fatti era seguita la sanzione disciplinare della censura. La docente, invece, aveva negato i fatti addebitati e aveva eccepito la carenza di potere in capo al dirigente di censurarla. Aveva, infine, eccepito la mancata affissione del codice disciplinare.
Tribunale di Salerno n. 3463 del 2019
La giurisprudenza sul punto
L'art. 55-bis, comma 1, d.lg. n. 165/2001 attribuisce la competenza a irrogare le sanzioni disciplinari nei confronti dei pubblici dipendenti al responsabile della struttura di appartenenza per le sole infrazioni disciplinari di minori gravità, mentre per quelle di maggiore gravità il comma 3 prevede che il responsabile trasmetta la notizia del fatto all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Di conseguenza per il personale direttivo e docente della scuola, il dirigente scolastico è competente all'irrogazione diretta soltanto delle sanzioni disciplinari della censura e dell'avvertimento scritto. Pertanto qualora si tratti di infrazioni punibili con sanzione più grave, tra cui quella della sospensione con un massimo edittale «fino a un mese», il dirigente deve trasmettere la notizia del fatto all'ufficio per i procedimenti disciplinari, istituito presso l'ufficio scolastico regionale. La violazione delle norme sulla competenza disciplinare, trattandosi di norme imperative (art. 55, d.lg. n. 165/2001), determina la nullità della sanzione irrogata. (Tribunale di Roma, pronuncia del 03 marzo 2017).
Ulteriori aspetti di rilievo
- Innanzi tutto è confermata la legittima competenza del dirigente scolastico ad irrogare la sanzione della censura. Ai sensi dell'art. 55 bis del dlgs. 165/2001, come modificato dal dlgs. 150/2009, nell'ipotesi di infrazioni con sanzioni disciplinari inferiori alla sospensione del servizio per più di dieci giorni, è sua la competenza. Il secondo aspetto trattato, ovvero l'obbligo o meno di affissione del codice disciplinare, si statuisce che «è sufficiente la conoscenza da parte della generalità dei dipendenti» e tale consapevolezza rende inutile la affissione.
- Il Tribunale dichiara illegittima la sanzione disciplinare comminata alla docente per mancanza di prove, dato che le sole dichiarazioni rese dal dirigente non sono sufficienti a verificare se la ricorrente fosse davvero venuta meno all'obbligo di vigilanza. Riguardo l’insufficienza di quantum probatorio della resa dichiarazione del dirigente scolastico si ricorda come a valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. ord. 04/07/2017, n. 16467).