Il decreto-legge n. 170 del 2026 deve essere convertito entro il 29 novembre. In Commissione al Senato pesano circa 800 emendamenti, e i temi in discussione toccano da vicino docenti precari, famiglie di alunni con disabilità e dirigenti scolastici.

Il cosiddetto decreto scuola entra nella fase decisiva. Il testo, incardinato al Senato come A.S. n. 2053, deve essere convertito in legge entro il 29 novembre, pena la decadenza. La settima Commissione si trova a esaminare circa 800 proposte emendative, settecento delle quali provenienti dalle opposizioni, con il rischio concreto che il provvedimento approdi in Aula senza relatore.

La mole degli emendamenti è di per sé un indice della eterogeneità del decreto. Vi convivono misure sul reclutamento, nuove regole sul Piano educativo individualizzato, un tetto alla presenza in classe di alunni stranieri non italofoni, il divieto di frequentare le attività scolastiche con il volto coperto. Si tratta di questioni molto diverse fra loro, che conviene esaminare separatamente, perché ciascuna solleva profili giuridici propri.

Precariato: un canale strutturale, ma residuale

Sul fronte del reclutamento, gli emendamenti della maggioranza,, mirano a rendere strutturali, a decorrere dall'anno scolastico 2027/28, le assunzioni a tempo indeterminato dalla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, sia su posto comune sia su posto di sostegno. L'impianto riprende quello introdotto in via straordinaria dall'articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021, che aveva consentito di immettere in ruolo i docenti abilitati o specializzati inseriti nella prima fascia.

La novità, però, è più limitata di quanto il termine «strutturale» lasci intendere. Il canale resterebbe infatti residuale: vi si attingerebbe soltanto dopo l'esaurimento delle graduatorie dei concorsi ordinari e di quelli legati al PNRR. È proprio su questo punto che si appuntano le critiche delle organizzazioni sindacali audite in Commissione. SNALS e ANIEF chiedono un vero doppio canale di reclutamento, nel quale le immissioni in ruolo dei precari storici procedano in parallelo con lo scorrimento degli idonei; la FLC CGIL propone di estendere subito le assunzioni straordinarie a tutti i posti vacanti; la UIL Scuola richiama l'attenzione sul costo e sulle difficoltà logistiche dei percorsi abilitanti per chi insegna da anni, osservando che l'abilitazione non può diventare una barriera di natura economica.

Il sistema di reclutamento scolastico italiano ha generato negli anni un vasto contenzioso sulla reiterazione dei contratti a termine, alla luce della direttiva 1999/70/CE e della giurisprudenza della Corte di giustizia. Un canale di stabilizzazione che si attiva solo in via eventuale e residuale rischia di lasciare intatta, per una parte significativa dei docenti precari, quella successione di contratti annuali che il diritto europeo considera con sfavore quando risponde a esigenze stabili.

PEI e GLO: tempi più stretti, osservazione più breve

Per le famiglie degli alunni con disabilità, la parte più rilevante del decreto è quella che interviene sul Piano educativo individualizzato. Il testo anticipa a giugno il termine per l'adozione del PEI e consente al Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di approvare il documento anche quando uno dei suoi componenti, regolarmente convocato, non sia presente.

Le reazioni sono divergenti. L'Associazione nazionale presidi accoglie con favore la seconda previsione, che a suo giudizio evita blocchi procedurali dovuti all'assenza di un singolo componente. La Gilda, invece, contesta la scadenza di giugno: per effetto dei consueti ritardi nelle nomine, i docenti assegnati a settembre si troverebbero a lavorare su un piano costruito senza aver potuto osservare l'alunno, e il GLO rischierebbe di ridursi a un passaggio formale.

Entrambi i rilievi meritano attenzione. Il PEI non è un adempimento burocratico, ma l'atto nel quale si individuano gli interventi educativi e didattici e si quantificano le risorse necessarie, a cominciare dalle ore di sostegno. La partecipazione effettiva della famiglia, dei docenti e delle figure professionali che seguono l'alunno è la condizione perché quel documento sia realmente individualizzato. Una norma che consente di procedere in assenza di un componente andrà quindi applicata con cautela: altro è l'assenza del componente che, pur informato, scelga di non partecipare, altro è una convocazione formalmente regolare ma fissata in modo da rendere di fatto impossibile la presenza della famiglia o degli specialisti.

UIL e SNALS hanno inoltre richiamato un principio che la giurisprudenza ha affermato con chiarezza. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 80 del 2010, ha dichiarato illegittime le norme che ponevano un limite rigido al numero dei posti di sostegno e sopprimevano la possibilità di deroghe, e con la sentenza n. 275 del 2016 ha affermato che il nucleo incomprimibile del diritto all'istruzione dell'alunno con disabilità non può essere condizionato dalle disponibilità di bilancio. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 25101 del 2019, hanno poi chiarito che, una volta individuate le ore di sostegno nel PEI, l'amministrazione è tenuta ad assicurarle. Qualunque intervento sui tempi e sulle modalità di redazione del PEI dovrà misurarsi con questo quadro, che resta il parametro di riferimento anche per le famiglie che intendano far valere i propri diritti.

Alunni stranieri e volto coperto: le norme più controverse

Il decreto introduce un tetto del 30 per cento per classe agli alunni stranieri con carenze nella conoscenza della lingua italiana. Non è un'idea del tutto nuova: un limite analogo, riferito agli alunni con cittadinanza non italiana, era già stato fissato in via amministrativa dalla circolare ministeriale n. 2 del 2010. La differenza è che ora il criterio viene ancorato alla competenza linguistica e trasposto in una norma di legge. Le organizzazioni sindacali osservano che, in assenza di organici aggiuntivi per l'insegnamento dell'italiano come seconda lingua e di risorse per i percorsi di alfabetizzazione dei CPIA, il vincolo finirebbe per tradursi in rifiuti di iscrizione e trasferimenti forzati verso altri istituti.

Il punto giuridico è delicato. L'articolo 34 della Costituzione apre la scuola a tutti, e l'articolo 38 del testo unico sull'immigrazione riconosce ai minori stranieri presenti sul territorio il diritto all'istruzione alle stesse condizioni dei minori italiani. Un tetto per classe può essere compatibile con questo quadro solo se si traduce in una diversa distribuzione degli alunni accompagnata da strumenti di sostegno linguistico, e non in un ostacolo all'accesso o in un allontanamento dalla scuola più vicina alla residenza. Anche l'ANP ha espresso riserve, in particolare sulla possibilità di segnalare ai servizi sociali le famiglie nelle quali le difficoltà linguistiche ostacolino il percorso del minore: una previsione che, secondo i dirigenti, rischia di incrinare il rapporto di fiducia tra scuola e genitori.

Ancora più divisivo è il divieto di partecipare alle attività scolastiche con il volto coperto, presidiato da sanzioni pecuniarie da 200 a 1.000 euro a carico delle famiglie. USB e FLC CGIL ne chiedono la soppressione, ritenendolo una misura di ordine pubblico che colpisce di fatto le studentesse musulmane e rischia di provocarne l'abbandono scolastico, e che finirebbe per attribuire ai dirigenti scolastici funzioni di accertamento estranee al loro ruolo. Sul piano giuridico, la norma dovrà confrontarsi con la libertà religiosa tutelata dall'articolo 19 della Costituzione e dall'articolo 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, oltre che con il principio di proporzionalità: la Corte di Strasburgo ha ammesso limitazioni di questo tipo in determinati contesti, ma il loro bilanciamento con il diritto all'istruzione di una minore costituisce un terreno ancora largamente da esplorare.

Una conversione da seguire da vicino

Accanto ai grandi temi, il confronto in Commissione riguarda anche questioni più tecniche ma tutt'altro che marginali per i diretti interessati: l'ANIEF chiede, tra l'altro, di attribuire in via univoca alla classe di concorso A-21 l'insegnamento della Geografia nel riordino degli istituti tecnici, di tutelare dalla soprannumerarietà i docenti di ruolo della classe A-37 e di istituire per legge la figura del collaboratore vicario del dirigente scolastico, con il relativo esonero.

I tempi sono stretti e il rischio di una conversione affrettata, magari con un voto di fiducia che comprima il confronto sugli emendamenti, non è remoto. Per questo è utile guardare fin d'ora al testo che uscirà dal Senato con attenzione. Le norme sul PEI incideranno sui GLO di fine anno già a partire dalla prossima primavera, quelle sul reclutamento orienteranno le scelte di migliaia di docenti precari, quelle sugli alunni stranieri e sul volto coperto si tradurranno in decisioni concrete dei dirigenti scolastici, potenzialmente sindacabili davanti al giudice. Su ciascuno di questi fronti torneremo non appena il testo definitivo sarà disponibile.

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