Con una nuova nota alle istituzioni scolastiche, il Ministro dell'istruzione e del merito torna su un tema già affrontato lo scorso anno: la gestione dei compiti a casa e la distribuzione delle verifiche. Le indicazioni sono tre. I compiti vanno assegnati entro il termine dell'orario delle lezioni, senza comunicazioni successive. Il riferimento per gli studenti, in entrambi i cicli, deve essere il diario cartaceo e non soltanto il registro elettronico. Le verifiche vanno pianificate collegialmente, in modo da evitarne la concentrazione nella stessa giornata o nella stessa settimana. Ai dirigenti scolastici è chiesto di vigilare sul rispetto delle indicazioni.
Il ritorno sul tema si spiega con i dati. Secondo un sondaggio, circa tre studenti su quattro ricevono ancora compiti tramite notifiche del registro elettronico, nonostante la nota dell'anno precedente. La prassi di integrare o modificare le consegne nel pomeriggio o in serata è quindi tutt'altro che superata.
La natura dell'atto: un indirizzo, non un obbligo sanzionato
Occorre anzitutto inquadrare la portata giuridica della nota. È un atto di indirizzo, che orienta l'organizzazione delle scuole e l'esercizio dei poteri del dirigente in materia di coordinamento e di vigilanza sull'attività didattica, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. La stessa nota richiama del resto il rispetto dell'autonomia didattica dei docenti e indica come criteri guida la ragionevolezza, l'equità e la proporzionalità.
Ne deriva che le indicazioni diventano vincolanti per i docenti nella misura in cui le singole scuole le recepiscono nei propri atti. La nota individua esplicitamente la sede in cui farlo: il Regolamento di istituto, adottato dal Consiglio di istituto, e il Patto educativo di corresponsabilità previsto dall'art. 5-bis del d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249. A questi si aggiungono le delibere del Collegio dei docenti e la programmazione dei consigli di classe per quanto riguarda il calendario delle verifiche.
Il registro elettronico resta, ma cambia la sua funzione
La nota non mette in discussione il registro elettronico, che resta il documento ufficiale dell'attività didattica secondo la disciplina sulla dematerializzazione introdotta dall'art. 7, comma 31, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95. Il punto è un altro: il registro non dovrebbe diventare un canale per assegnare lavoro fuori dall'orario scolastico. L'annotazione dei compiti sul registro rimane utile per le famiglie e per gli studenti assenti. L'assegnazione, però, deve avvenire in classe, e lo studente deve annotarla sul proprio diario.
La nota lega questa scelta all'autonomia degli studenti nella gestione degli impegni e al loro bisogno di disconnessione dai dispositivi digitali. Il parallelo con il personale è evidente. Per i docenti il diritto alla disconnessione è da tempo materia di contrattazione integrativa di istituto, che definisce i criteri per l'uso degli strumenti tecnologici fuori dall'orario di servizio. Per gli studenti non esiste una disciplina equivalente. Il Regolamento di istituto potrebbe però colmare questo vuoto, per esempio fissando un orario oltre il quale non si pubblicano nuove consegne e stabilendo che le comunicazioni tardive non producono effetti sulla valutazione.
Le ricadute sulla valutazione
Proprio il profilo valutativo è quello che più interessa le famiglie e, in caso di contenzioso, i giudici. Il d.lgs. 13 aprile 2017, n. 62 richiede che la valutazione sia trasparente, tempestiva e coerente con i criteri deliberati dal Collegio dei docenti. Se uno studente riceve una valutazione negativa per un compito comunicato soltanto in serata sul registro elettronico, o per una verifica fissata nello stesso giorno di altre due prove, la questione non è solo di opportunità didattica. Nei casi più evidenti può incidere sulla ragionevolezza della valutazione, soprattutto quando la scuola ha recepito la nota nei propri regolamenti e poi se ne è discostata.
Non si tratta, beninteso, di vizi in grado da soli di travolgere un giudizio di non ammissione, che si fonda sulla valutazione complessiva del percorso dello studente. In un quadro di contestazione più ampio, tuttavia, la violazione delle regole che la scuola si è data sulla distribuzione dei carichi può concorrere a dimostrare l'irragionevolezza o la scarsa trasparenza del procedimento valutativo.
Un'attenzione particolare per gli alunni con DSA
Le indicazioni della nota coincidono in larga parte con misure già previste per gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento. La programmazione delle verifiche, l'esclusione di più prove nella stessa giornata e la calibrazione dei compiti a casa sono tra le misure più frequenti nei Piani didattici personalizzati adottati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170. Per questi alunni tali misure costituiscono già obblighi per il consiglio di classe, e la loro inosservanza è un profilo ricorrente nel contenzioso sulle valutazioni. La nota ne generalizza la logica a tutta la classe. Per gli studenti con PDP, però, resta ferma la maggiore cogenza delle misure individuate nel piano.
Le indicazioni per le scuole
Per rendere effettive le indicazioni ministeriali, le istituzioni scolastiche possono intervenire su più livelli. Il Consiglio di istituto può integrare il Regolamento con regole chiare sull'assegnazione dei compiti e sull'uso del registro elettronico fuori dall'orario delle lezioni. Il Patto educativo di corresponsabilità può esplicitare gli impegni reciproci di scuola, studenti e famiglie. I consigli di classe possono adottare un calendario condiviso delle verifiche, con un limite giornaliero e un'attenzione ai periodi che precedono le festività. È questo il livello in cui l'equilibrio richiesto dalla nota si traduce in regole verificabili, e quindi anche in parametri per valutare la correttezza dell'operato della scuola.










