Tra le misure del decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri il 24 settembre 2026, il cambio di denominazione degli istituti tecnici in licei tecnologici e degli istituti professionali in licei professionali è passato quasi in secondo piano rispetto al tetto del 30% e al divieto di coprire il volto. Merita invece attenzione, perché non si limita a un nuovo nome: interviene sul quadro orario dei tecnici e sposta una parte non trascurabile del curricolo dalla disponibilità delle singole scuole alla disciplina nazionale. Come per le altre disposizioni del provvedimento, occorre una premessa: alla data in cui scriviamo il decreto non risulta ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Le considerazioni che seguono si fondano quindi sul testo approvato dal Consiglio dei ministri e sulla relazione tecnica che lo accompagna, come riportati dalla stampa specializzata, e andranno verificate sul testo ufficiale.
Un cambio di nome dichiaratamente «ordinamentale»
Secondo la relazione tecnica, la nuova denominazione ha natura soltanto ordinamentale e nominalistica. Non modifica i profili in uscita, gli ordinamenti didattici né l'organizzazione delle istituzioni scolastiche, e non ha effetti sugli organici. Per i professionali resta fermo il riordino operato dal d.lgs. 13 aprile 2017, n. 61. Per i tecnici l'intervento si presenta come il completamento della riforma avviata con il d.l. 23 settembre 2022, n. 144, collegata al PNRR e partita con le classi prime di quest'anno scolastico.
Il Ministro ha più volte sostenuto che la distinzione tra licei e istituti tecnici e professionali alimenta un pregiudizio di gerarchia tra percorsi di studio, e che a pari dignità delle intelligenze deve corrispondere pari dignità dei percorsi. Il nuovo nome vuole quindi agire sulla percezione sociale dell'istruzione tecnica e professionale, più che sul suo contenuto.
Proprio la natura nominalistica della misura solleva però alcune questioni di coordinamento. Nel nostro ordinamento il termine «liceo» individua i percorsi disciplinati dal d.P.R. 15 marzo 2010, n. 89, distinti dagli istituti tecnici (d.P.R. n. 88/2010) e professionali. La relazione tecnica chiarisce che la sostituzione vale per tutte le disposizioni vigenti. Resterà però da verificare come verrà gestita la convivenza, nella medesima categoria nominale, di percorsi con ordinamenti, profili e titoli finali diversi. Questo vale in particolare per la denominazione dei diplomi, per la modulistica delle iscrizioni e per i riferimenti contenuti nei contratti collettivi e nelle norme sulle classi di concorso. Sono aspetti che il Parlamento potrà chiarire in sede di conversione e che, in mancanza, ricadranno sui provvedimenti attuativi.
Il vero contenuto: meno quota delle scuole, più curricolo nazionale
La parte sostanziale della disposizione riguarda il quadro orario dei tecnici, già ridisegnato dal d.l. 7 aprile 2025, n. 45. L'impianto attuale distingue un'area di istruzione generale comune, un'area di indirizzo e, al suo interno, una quota oraria rimessa alle singole scuole. Le scuole possono usare questa quota per potenziare insegnamenti esistenti, introdurne di nuovi o costruire percorsi legati alle esigenze del territorio. Il decreto lascia invariata l'area generale e ridistribuisce la quota delle scuole a favore delle discipline di indirizzo.
In concreto, nel primo biennio la quota riservata alle istituzioni scolastiche, oggi pari a 132 ore, viene azzerata. Nel secondo biennio scende da 198 a 132 ore e nel quinto anno da 231 a 99. Il monte ore complessivo non cambia: resta di 2.112 ore per ciascun biennio e di 990 ore per il quinto anno.
Le ore sottratte all'autonomia confluiscono nelle materie di indirizzo, con una destinazione diversa a seconda del settore. Nel settore economico le 132 ore del primo biennio portano gli elementi di base dell'indirizzo da 495 a 627 ore. Nel settore tecnologico-ambientale vanno alle scienze sperimentali, che passano da 297 a 429 ore. In entrambi i settori gli insegnamenti caratterizzanti l'indirizzo salgono da 924 a 990 ore nel secondo biennio e da 297 a 429 ore nel quinto anno.
La relazione tecnica motiva la scelta con la necessità di preservare l'identità dell'istruzione tecnica e di assicurare un curricolo nazionale omogeneo. Un primo biennio uniforme renderebbe più agevole il riorientamento degli studenti che intendono cambiare indirizzo e favorirebbe la stabilità degli organici. La norma, del resto, trasforma in regola una linea che il Ministero aveva già indicato con la circolare del 19 marzo 2026. Quella circolare chiedeva alle scuole di destinare prioritariamente al potenziamento delle materie di indirizzo le 66 ore annue della quota di flessibilità del primo biennio.
Il profilo dell'autonomia scolastica
Il punto giuridicamente più delicato è proprio questo. La quota di curricolo rimessa alle scuole è una delle espressioni più concrete dell'autonomia didattica riconosciuta dall'art. 8 del d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, e presidiata a livello costituzionale dall'art. 117. Azzerarla nel primo biennio e ridurla sensibilmente negli anni successivi significa restringere lo spazio in cui le istituzioni scolastiche possono adattare l'offerta formativa al contesto territoriale e produttivo. Eppure è proprio quel raccordo che la riforma dei tecnici, nel suo impianto originario, intendeva valorizzare.
La scelta è legittima: spetta al legislatore statale fissare le norme generali sull'istruzione e il quadro orario nazionale. Non è però neutra. Nel triennio le scuole conservano comunque la quota di autonomia complessiva del 20%. Resta da capire se lo spazio residuo basterà a sostenere le progettualità già avviate, in particolare quelle costruite con le imprese del territorio. Le scuole che hanno impostato il PTOF 2025-2028 contando sulla quota di flessibilità del primo biennio dovranno rivederlo nelle parti incompatibili con il nuovo quadro.
Decorrenza e ricadute operative
Le nuove tabelle orarie sono inserite direttamente nel decreto e si applicheranno dall'entrata in vigore. Dal prossimo anno scolastico varranno per tutte le classi del nuovo ordinamento, cioè le prime e le seconde. Per le classi seconde l'impatto concreto dovrebbe essere modesto, perché molte scuole hanno già seguito le indicazioni della circolare di marzo. Le modifiche relative al secondo biennio e al quinto anno scatteranno invece progressivamente, man mano che vi arriverà la coorte entrata nel primo anno a settembre 2026.
Sul piano pratico, due scadenze meritano attenzione. La prima riguarda le iscrizioni per l'anno scolastico 2027/2028, che si svolgeranno nel prossimo inverno. Le famiglie si troveranno di fronte a una nomenclatura nuova, ed è opportuno che l'orientamento in uscita dalla secondaria di primo grado spieghi con chiarezza che «liceo tecnologico» e «liceo professionale» indicano i percorsi finora chiamati tecnici e professionali, con i relativi profili. La seconda riguarda la conversione in legge. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione il testo potrà essere modificato, e non è escluso che il dibattito parlamentare investa proprio l'opportunità di disciplinare con decreto-legge una modifica di denominazione priva, per ammissione della stessa relazione tecnica, di effetti immediati sull'organizzazione delle scuole.
Le risorse per i campus
Il decreto aggiunge infine 10 milioni di euro per il 2027 al fondo per i campus della filiera formativa tecnologico-professionale, istituito dalla legge 8 agosto 2024, n. 121. Il fondo contava finora su 10 milioni per il 2024, 5 per il 2025 e 20 per il 2026, destinati alla progettazione e alla realizzazione degli interventi infrastrutturali.










