Nella recente audizione in Commissione Affari costituzionali del Senato, il ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta ha spiegato nei dettagli la riforma dei concorsi pubblici contenuta nell’articolo 10 del Decreto legge 44/2021, primo passo della rivoluzione del reclutamento.

L’articolo 10 ha quattro finalità principali: sbloccare i concorsi rimasti fermi anche a causa della pandemia, digitalizzare e semplificare le procedure (anche a regime), velocizzare i tempi di realizzazione delle selezioni, valorizzare le competenze e non le semplici conoscenze.

Lo sblocco dei concorsi avviene in totale sicurezza anti-Covid, grazie al nuovo Protocollo predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica e validato dal Comitato tecnico-scientifico nella seduta del 29 marzo: un esempio di leale e fruttuosa collaborazione istituzionale nell’interesse dei nostri giovani e della ripresa del Paese.

La selezione preliminare mediante i titoli legalmente riconosciuti – i titoli di studio – prevista a regime per l’ammissione alle prove successive e la facoltà per le amministrazioni di prevedere nei bandi che i titoli e l’esperienza professionale concorrano alla formazione del punteggio finale hanno suscitato qualche preoccupazione che il Ministro ha fugato confermando che “l’intento dell’articolo 10 non era e non poteva essere quello di fermare i giovani e l'ascensore sociale. Sono figlio di venditori ambulanti, penso che tutti abbiano diritto di prendere l'ascensore sociale. Lungi da me la volontà di penalizzare i giovani. La chance a tutti non può, però, essere un terno al lotto: ognuno deve poter fare un suo percorso di accesso alla PA, in ragione del suo patrimonio formativo. Io credo che la più grande innovazione di questa norma sia proprio quella di sbloccarli e di farli, i concorsi, non di prometterli o accumularli”.

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