Con riferimento alle notizie riguardanti il mancato pagamento dell’accessorio agli insegnanti colpiti da postumi dellavaccinazione anti-Covid19, il Dipartimento della funzione pubblica precisa quanto segue:1) la norma (articolo 71, comma 1, della legge 133/2008), in vigore da 13 anni e dichiarata legittima dalla Corte costituzionalecon la sentenza n. 120/2012, non colpisce lo stipendio degli insegnanti e degli altri dipendenti pubblici,ma esclusivamente gli emolumenti accessori legati alla produttività e alla presenza in servizio. Per gli insegnanti ilmancato pagamento dell’accessorio per le assenze per malattia è stimato tra i 5 e i 9 euro lordi al giorno;2) avendo ad oggetto il trattamento accessorio e la produttività, è fuorviante parlare di “trattenuta”, perché il mancatopagamento riguarda la prestazione non effettuata;3) in ogni caso la norma non si applica alle malattie con durata superiore a 10 giorni né alle malattie legate a ricoveri,day hospital, infortuni, terapie salvavita;4) le segnalazioni, al momento, sono arrivate soltanto dal mondo della scuola. Da medici, infermieri, forze dell’ordinee altro personale pubblico vaccinato non è giunta alcuna segnalazione.Al Ministero dell’Istruzione e al Dipartimento della funzione pubblica è in corso di perfezionamento una norma perconsentire agli insegnanti e al personale Ata di poter eventualmente usufruire di un giorno di permesso retribuito perricevere la somministrazione del vaccino, sul modello di quanto avviene per la donazione del sangue.








