TAR Lazio con la decisione n. 1368 del 7 febbraio 2022 ha affermato che in presenza di un’istanza di accesso ai documenti espressamente motivata con esclusivo riferimento alla disciplina generale della legge n. 241/1990, o ai suoi elementi sostanziali, la P.A., una volta accertata la carenza del necessario presupposto legittimante della titolarità di un interesse differenziato in capo al richiedente, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990, non può esaminare la richiesta di accesso civico generalizzato, a meno che non sia accertato che l’interessato abbia inteso richiedere, al di là del mero riferimento alla legge n. 241/1990, anche l’accesso civico generalizzato e non abbia inteso limitare il proprio interesse ostensivo al solo accesso documentale, uti singulus.

Diversamente, infatti, la P. A. si pronuncerebbe, con una sorta di ripiego difensivo « in prevenzione » su un’istanza, quella di accesso civico generalizzato, mai proposta, nemmeno in forma, per così dire, implicita e/o congiunta dall’interessato, che si è limitato a richiedere l’accesso ai sensi della I. n. 241/1990.

Ne discende che al G.A., in sede di esame del ricorso avverso il diniego di un’istanza di accesso motivata con riferimento alla disciplina ordinaria, di cui alla l. n. 241/1990 o di suoi presupposti sostanziali, è precluso di accertare la sussistenza del diritto del richiedente secondo più ampi parametri di legittimazione attiva stabiliti dalla disciplina dell’accesso civico generalizzato, stante l’impossibilità di convertire, in sede di ricorso giurisdizionale, il titolo dell’accesso eventualmente rappresentato all’Amministrazione sotto l’uno o l’altro profilo. Se è vero che il rapporto tra le diverse forme di accesso, generali e anche speciali, deve essere letto secondo un criterio di integrazione e non secondo una logica di irriducibile separazione, per la migliore soddisfazione dell’interesse conoscitivo, è d’altro lato innegabile che questo interesse conoscitivo nella sua integralità e multiformità deve essere fatto valere e rappresen­tato, anzitutto, in sede procedimentale dal diretto interessato e valutato dalla P.A. nell’esercizio del suo potere, non potendo il giudice pronunciarsi su un potere non ancora esercitato, stante il divieto dell’art. 34, comma 2, c.p.a., per non essere stato nemmeno sollecitato dall’istante.

Essere titolare di una situazione giuridicamente tutelata non è una condizione sufficiente perché l’interesse all’accesso documentale rivendicato possa considerarsi « diretto, concreto e attuale », poiché è anche necessario che la documentazione cui si chiede di accedere sia ricollegabile a quella specifica posizione sostanziale, impedendone ovvero ostacolandone il soddisfacimento.

Diversamente, infatti, l’accesso documentale assolverebbe ad una finalità, espressamente vietata dalla legge, perché preordinata ad un non consentito controllo genera­lizzato sull’attività, pubblicistica o privatistica, delle Pubbliche Amministrazioni. Si legittime­rebbe, in altri termini, una sorta di super legittimazione di stampo popolare a conoscere gli atti dell’Amministrazione, laddove l’istante non possa vantare un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al cui accesso aspira.

Se è vero che la c.d. vicinitas costituisce una situazione giuridica potenzialmente legittimante l’accesso alla documentazione urbanistico / edilizia afferente all’immobile conti­guo, è altrettanto vero che alla stessa deve ulteriormente corrispondere un interesse attuale, diretto e concreto all’ostensione. Siffatto interesse non può essere identificato in mere esigenze conoscitive ed esplorative, funzionali all’accertamento ex post di eventuali abusi, ma deve tradursi nell’allegazione di precisi e circostanziati elementi di fatto sintomatici, in base ad una valutazione ex ante, di un concreto ed attuale vulnus della sfera giuridica dell’istante che lo legittimi alla conoscenza dei documenti a cui chiede di accedere (nel caso di specie, la ricorrente ha ammesso di voler espletare un accesso per così dire « al buio », ossia avente finalità meramente esplorative, funzionali alla ricerca di un eventuale abuso del quale non ha, evidentemente, il benché minimo sentore).

In linea di principio, non può pretendersi che l’istante in sede di accesso agli atti indichi specifici dati (quali il numero di protocollo e la data di formazione di un atto) non in suo possesso, tuttavia è necessario che siano fornite all’Amministrazione indicazioni precise e circostanziate che consentano di individuare, con certezza, gli atti richiesti a prescindere dal compimento di defaticanti attività di ricerca ed elaborazione degli stessi. Ciò proprio allo scopo di coniugare il diritto alla trasparenza con l’esigenza di non pregiudicare, attraverso un improprio esercizio del diritto di accesso, il buon andamento dell’Amministrazione, river­sando sulla stessa l’onere di reperire documentazione inerente a un determinato segmento di attività. Ricerche generiche, infatti, sottoporrebbero l’Amministrazione a ricerche incompati­bili sia con la funzionalità dei plessi, sia con l’economicità e la tempestività dell’azione amministrativa. In altri termini, a prescindere dalla specifica indicazione della data e del numero di protocollo attribuito agli atti richiesti, non vi è dubbio come l’accesso non possa costringere l’Amministrazione ad attività di ricerca ed elaborazione dati, di guisa che la relativa istanza non può essere generica, eccessivamente estesa o riferita ad atti non specifi­camente individuati.

 

 

 

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