L’articolo 69 ha abrogato il precedente articolo 33 del CCNL 2018 e introduce alcune novità.
Innanzitutto rimane invariata la misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro, che possono essere fruite per le prestazioni di cui sopra. I permessi sono assimilati alle assenze per malattia e sottoposti al regime economico di queste ultime. Inoltre, non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio che viene prevista nel caso di assenze per malattia nei primi 10 giorni.
La richiesta di permesso per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici va fatta al Dirigente Scolastico mediante apposita domanda e con un preavviso di almeno tre giorni.
Soltanto in casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, è possibile presentare la domanda anche nelle 24 ore precedenti o, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui è necessario fruire del permesso. L’assenza per la quale si è richiesto il permesso viene giustificata dall’attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura in cui si è svolta la prestazione. L’attestazione può essere inoltrata dal dipendente oppure trasmessa direttamente dal medico o dalla struttura.
Il comma 3 prevede che: “I permessi orari di cui al comma 1 sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative. Fanno eccezione i permessi di cui all’art. 33 della Legge n. 104/1992 e i permessi e congedi disciplinati dal D.Lgs. n. 151/2001”.
Un’ulteriore modifica riguarda il comma 12, dove vengono trattati i casi in cui l’incapacità lavorativa viene determinata dalle caratteristiche delle visite, degli accertamenti, degli esami o delle terapie. In questi casi, si legge nel nuovo CCNL: “la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l’assenza è giustificata mediante le attestazioni di cui al comma 11, lett. b) dalla quale emerga l’incapacità lavorativa”.
Nel nuovo contratto, non servirà più l’attestazione di malattia ma direttamente l’attestazione di presenza della struttura o del medico, dalla quale emerga l’incapacità lavorativa del dipendente.

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