Con la sentenza n. 18156 del 5 giugno 2026, la Sezione Lavoro della Cassazione chiude in modo definitivo una controversia che ha generato in questi anni un imponente contenzioso. Pronunciandosi su rinvio pregiudiziale della Corte d’Appello dell’Aquila, la Suprema Corte stabilisce che la mancata indicazione di alcune sedi nella domanda telematica vale come rinuncia esclusivamente per quelle preferenze non espresse: il docente conserva il diritto a concorrere per le sedi indicate che si rendano disponibili nelle fasi successive. Una pronuncia che apre prospettive risarcitorie significative per migliaia di docenti precari ingiustamente esclusi.
La Cassazione civile, Sezione Lavoro, con sentenza n. 18156 del 5 giugno 2026 interviene a chiudere una delle controversie più rilevanti e più diffuse degli ultimi anni in materia di reclutamento del personale scolastico. La pronuncia, originata da un rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte d’Appello dell’Aquila ex art. 363-bis c.p.c. (istituto introdotto dalla riforma Cartabia con il D.Lgs. 149/2022), riguarda il caso di una docente inserita nelle GPS della provincia di Chieti. Il ricorso è stato patrocinato dall’Avv. Maria Rosaria Altieri.
Il punto sottoposto alla Corte era quello dell’interpretazione del comma 4 dell’articolo 12 dell’O.M. n. 112 del 6 maggio 2022, che disciplina il conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche per il personale docente attinto dalle GPS. La disposizione prevede che la mancata presentazione dell’istanza di partecipazione costituisca rinuncia all’incarico, e che “limitatamente alle preferenze non espresse” costituisca altresì rinuncia la mancata indicazione di talune sedi, classi di concorso o tipologie di posto.
La domanda interpretativa era: questa “rinuncia limitatamente alle preferenze non espresse” comporta solo l’esclusione del docente dall’attribuzione delle specifiche sedi non indicate, oppure comporta una esclusione complessiva del docente dalle successive fasi di scorrimento? È su questo bivio interpretativo che si era costruito tutto il contenzioso degli ultimi quattro anni.
Il principio di diritto enunciato dalla Cassazione merita di essere riportato testualmente, perché definisce in modo nitido il perimetro dell’interpretazione:
Il comma 4 dell’art. 12 dell’O.M. n. 112 del 2022 si interpreta nel senso che la mancata indicazione da parte dell’aspirante alla supplenza di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto comporta la rinuncia esclusivamente alle preferenze non espresse, con la conseguenza che, nel caso in cui tali sedi siano le uniche disponibili al momento del suo turno di nomina, egli non sarà assegnatario del relativo incarico, senza che la mancata indicazione di tutte sedi/classi di concorso/tipologie di posto precluda il conferimento di supplenze sulle sedi/classi di concorso/tipologie di posto prescelte che dovessero rendersi disponibili, anche per effetto di rinuncia, nelle ulteriori fasi di attribuzione, nel rispetto della posizione occupata in graduatoria.
Tradotto in linguaggio pratico: chi ha indicato (poniamo) 80 sedi su 120 disponibili nella provincia, e al suo turno di nomina trova disponibili solo sedi non indicate, non riceverà supplenza in quel turno (e fin qui nulla quaestio); ma conserva pieno diritto a essere chiamato nei turni successivi se tra le 80 sedi indicate se ne libera anche solo una purché il suo punteggio gli garantisca la priorità rispetto agli altri candidati. È esattamente quello che, fino a oggi, l’amministrazione scolastica negava sistematicamente.
L’interpretazione del MIM aveva una sua logica organizzativa: semplificare la procedura algoritmica trattando ogni docente “saltato” come definitivamente rinunciatario consentiva al sistema informatizzato di non dover gestire complessi scorrimenti retroattivi. È una logica di efficienza amministrativa ma non sostenuta dal testo normativo e in contrasto con principi costituzionali fondamentali. Quando l’efficienza amministrativa si scontra con i diritti dei lavoratori e con il principio meritocratico, è quest’ultimo che deve prevalere.
Tre sono i passaggi argomentativi della Cassazione che meritano di essere isolati. Primo: l’interpretazione restrittiva non trova un adeguato fondamento nel testo dell’ordinanza ministeriale il comma 4 parla espressamente di rinuncia “limitatamente alle preferenze non espresse”, non di rinuncia generale all’incarico. Secondo: l’attuale sistema informatizzato consente di gestire automaticamente gli scorrimenti e l’attribuzione dei posti che si rendono disponibili, senza compromettere la rapidità delle procedure. L’argomento dell’efficienza tecnica, dunque, non regge: la tecnologia oggi è in grado di gestire complessità maggiori di quelle ipotizzate dal MIM. Terzo il sistema attuale produce esiti incompatibili con il principio meritocratico ex art. 97 Cost., che impone di rispettare l’ordine delle graduatorie nella distribuzione degli incarichi pubblici. Escludere docenti collocati in posizione migliore a vantaggio di docenti con punteggio inferiore è “non giustificato”.
Va segnalato un dato di particolare rilievo: il MIM ha già modificato la propria disciplina con l’O.M. n. 27/2026 (la nuova ordinanza per il biennio 2026/2028). La nuova formulazione prevede espressamente l’introduzione di un meccanismo di “ripescaggio” sulle disponibilità sopravvenute: le sedi che si rendono disponibili dopo il primo turno sono attribuite agli aspiranti utilmente collocati in graduatoria che non abbiano già ricevuto un incarico, sulla base delle preferenze espresse.
La Cassazione interpreta questo intervento normativo come conferma ex post della propria interpretazione: il fatto che lo stesso MIM abbia ritenuto di modificare la disciplina nella direzione del ripescaggio è per la Suprema Corte riconoscimento implicito dell’inadeguatezza della precedente prassi interpretativa. È un argomento di forte impatto sistematico: la giurisprudenza recepisce e fa propria una modifica normativa successiva come parametro di legittimità dell’interpretazione vigente, in una logica di coerenza diacronica del sistema.
Va peraltro sottolineato che la modifica normativa per il futuro non sana gli errori del passato. I docenti che, negli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, sono stati ingiustamente esclusi dagli scorrimenti hanno subito un danno concreto che resta risarcibile indipendentemente dal cambiamento di disciplina per il futuro. La sentenza n. 18156/2026 fornisce a questi docenti un fondamento giurisprudenziale solidissimo per agire in giudizio.
La pronuncia della Cassazione apre, per i docenti che si ritengano danneggiati dall’interpretazione restrittiva applicata negli ultimi quattro anni, uno scenario di potenziale contenzioso significativo in termini di responsabilità del MIM. La giurisprudenza di merito che si era già consolidata prima della pronuncia della Suprema Corte particolarmente la sentenza del Tribunale di Roma del gennaio 2026 patrocinata da ANIEF, che aveva riconosciuto 19.551,14 euro di risarcimento a una docente esclusa illegittimamente da una supplenza fornisce ora un riferimento quantitativo concreto.
Le voci di danno tipiche, nella prospettiva del ricorso risarcitorio, sono tre. Il lucro cessante ossia gli stipendi che il docente avrebbe percepito se fosse stato regolarmente nominato. Si tratta di una voce quantificabile con precisione attuariale, sulla base della retribuzione lorda mensile per la classe di concorso, della durata dell’incarico mancato (annuale o al 30 giugno), e dei contributi previdenziali e assistenziali correlati. Il danno emergente spese effettivamente sostenute per le ricerche di occupazione alternativa, oneri di trasferimento se erano stati preparativi, eventuali costi di formazione professionale aggiuntiva. Il danno non patrimoniale eventualmente riconosciuto dalla giurisprudenza per la lesione del diritto al lavoro o per il pregiudizio professionale di carriera; voce più difficile da quantificare e di non sempre facile riconoscimento, ma astrattamente ammissibile.
Sul piano dei termini, va richiamato che si tratta di controversie di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, devolute al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ex art. 63 D.Lgs. 165/2001. Il termine di prescrizione del diritto risarcitorio è quello decennale ex art. 2946 c.c. applicabile in materia di responsabilità contrattuale del datore di lavoro nei confronti del dipendente che decorre dal momento in cui l’inadempimento si è manifestato (assegnazione delle supplenze del singolo anno scolastico). I docenti danneggiati nell’anno scolastico 2022/2023, dunque, hanno tempo fino al 2032 per agire; quelli danneggiati nel 2025/2026 fino al 2035. È un orizzonte temporale ampio, ma non è opportuno attendere: raccogliere la documentazione probatoria diventa più difficile col passare degli anni, e l’accumulo dei ricorsi rischia di rallentare i tempi di trattazione.
Sul piano probatorio, il quadro è oggi quello che abbiamo già illustrato nei nostri precedenti articoli sulla mobilità docenti: il rigoroso schema di allegazione specifica + dimostrazione dell’effetto sfavorevole + individuazione dei controinteressati sancito dalla Cass. n. 1055/2024 e dai suoi seguiti (Cass. nn. 34602/2024, 6190/2025, 16835/2025, 883/2026). Adattato alla fattispecie delle supplenze GPS, il docente che agisce dovrà:
- Allegare l’inadempimento specifico: indicazione precisa del comma 4 art. 12 O.M. 112/2022, come interpretato dalla Cass. n. 18156/2026; richiamo all’art. 97 Cost. (principio meritocratico) e ai principi di ragionevolezza e merito.
- Dimostrare l’effetto sfavorevole: il proprio bollettino di supplenza con le sedi richieste; la documentazione delle assegnazioni effettuate al proprio turno; la prova che, nei turni successivi, sono state assegnate sedi tra quelle indicate dal ricorrente a docenti con punteggio inferiore; calcolo del lucro cessante per il periodo dell’incarico mancato.
- Individuare i controinteressati: nominativo (o categoria) dei docenti che, in violazione del corretto scorrimento, hanno ottenuto le sedi indicate dal ricorrente. È il punto in cui l’accesso agli atti preliminare è indispensabile: senza la conoscenza dei controinteressati, il ricorso è destinato a essere respinto per difetto di integrazione del contraddittorio.
Va detto con la consueta onestà intellettuale che non tutti i docenti che si ritengono danneggiati hanno effettivamente subito un torto risarcibile. Casi tipici di mancata fondatezza: docenti che hanno indicato tutte le sedi della provincia (in tal caso non si pone il problema della rinuncia per le sedi non espresse); docenti con punteggio strutturalmente non sufficiente a raggiungere alcuna sede della provincia (in tal caso, anche con il “ripescaggio”, il loro turno non sarebbe arrivato); docenti che hanno ottenuto una supplenza e poi vi hanno rinunciato (caso che ricade nelle regole ordinarie sulla rinuncia espressa). La selezione preliminare dei casi è essenziale per non avviare iniziative giudiziarie destinate al rigetto, con costi inutili.
La sentenza Cass. n. 18156/2026 chiude un ciclo durato quattro anni di interpretazione restrittiva dell’algoritmo GPS che ha danneggiato migliaia di docenti precari. È una pronuncia che ha tre piani di significato che vale la pena esplicitare.
Sul piano tecnico, chiarisce in modo definitivo il significato del comma 4 dell’art. 12 dell’O.M. 112/2022, scegliendo con nettezza l’interpretazione più aderente al testo normativo e più rispettosa dei principi costituzionali. È una pronuncia di metodo interpretativo: l’interpretazione restrittiva, ancorché funzionale a esigenze di efficienza amministrativa, non può prevalere sul testo normativo letteralmente formulato e sui principi sostanziali della procedura.
Sul piano politico-istituzionale, la pronuncia consolida un orientamento giurisprudenziale ormai stabile (Cass. nn. 1055/2024, 34602/2024, 6190/2025, 16835/2025, 883/2026, 18156/2026) secondo cui gli automatismi informatici delle procedure di reclutamento del personale scolastico sono pienamente sindacabili dal giudice del lavoro, quando producano esiti incompatibili con i diritti dei docenti e con i principi costituzionali. È un segnale forte alla pubblica amministrazione: l’algoritmo non è insindacabile, e l’efficienza tecnica non può essere invocata come giustificazione per esiti sostanzialmente ingiusti.
Sul piano professionale la pronuncia apre uno spazio di azione professionale significativo per gli avvocati che assistono il personale scolastico. La giurisprudenza di merito che già stava emergendo (Tribunale di Roma gennaio 2026, ANIEF) acquisisce ora un fondamento di legittimità solidissimo. È prevedibile un’ondata di ricorsi nei prossimi mesi: per gestirla con responsabilità professionale, vale la pena ribadire l’invito alla selezione attenta dei casi, alla costruzione rigorosa delle motivazioni alla luce della Cass. n. 1055/2024, alla quantificazione precisa del danno con consulenza tecnica attuariale dove necessaria.
Resta sullo sfondo una considerazione di sistema. Il reclutamento del personale scolastico precario in Italia è una delle macchine amministrative più complesse del Paese, e la digitalizzazione introdotta a partire dal 2020 (algoritmo GPS, fasi automatizzate, scorrimenti telematici) ha portato indubbi vantaggi di efficienza ma ha anche prodotto rigidità interpretative e automatismi inefficienti che la giurisprudenza sta progressivamente correggendo. La Cass. n. 18156/2026 è uno di questi correttivi: in un sistema in cui la dimensione tecnologica dell’amministrazione è sempre più centrale, la giurisprudenza del lavoro mantiene il proprio ruolo di garante sostanziale dei diritti dei lavoratori. È — alla fine — una buona notizia per la qualità complessiva del sistema.








