Buongiorno. Per la partecipazione ad eventi sportivi nella sec. di primo grado, fino al precedente anno scolastico gli alunni e accompagnatori andavano con pulmino dell'oratorio guidato da un volontario. Questa procedura è percorribile? Quale documentazione è necessaria? Nel caso sia il docente a guidare quali norme devono essere rispettate?
RISPOSTA
Gentilissima
Il quesito posto fa riferimento ad una prassi che riteniamo che non sia corrispondente alle norme sull'organizzazione dei viaggi e visite d'istruzioni nel cui ambito vi rientrano anche ii Viaggi connessi ad attività sportive.
Tali tipologie di viaggi hanno anch'essi valenza formativa, anche sotto il profilo dell'educazione alla salute. Rientrano in tale tipologia le manifestazioni sportive scolastiche nazionali ed internazionali, nonché le attività in ambiente naturale e quelle rispondenti a significative esigenze a carattere sociale, anche locale.
Vi rientrano sia le specialità sportive tipicizzate, sia le attività genericamente intese come «sport alternativi», quali le escursioni, i campeggi, le settimane bianche, i campi scuola. Ovviamente, rientra in tale categoria di iniziative anche la partecipazione a manifestazioni sportive.
Per cui tali viaggi non si sottraggono alle norme in vigore sui viaggi d'istruzione per quanto riguarda la scelta degli accompagnatori e dei mezzi di trasporto.
Anche per tali uscite didattiche fondamentale è la prevenzione per cui è necessaria una efficace programmazione del viaggio, che descriva precise attività lungo tutto l’arco del tempo da utilizzare, tenendo presente la vigilanza sugli studenti partecipanti.
La C.M. n.291/92 prevede infatti all’articolo 1.2 che tutte le “le visite guidate e i viaggi di istruzione, ivi compresi quelli connessi ad attività sportive, presuppongano (…) una precisa, adeguata programmazione didattica e culturale (…) che rappresenta un momento di particolare impegno dei docenti e degli organi collegiali ad essa preposti e si basa su progetti articolati e coerenti.”
Al riguardo la C.M. n. 623 del 2/10/96 del MIUR specifica che “l’intera gestione delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione o connessi ad attività sportive in Italia e all’estero rientra nella completa autonomia decisionale e nella responsabilità degli organi di autogoverno delle istituzioni scolastiche”.
Considerato che durante il viaggio l’accompagnatore è tenuto all’obbligo della vigilanza degli alunni con l’assunzione delle responsabilità di cui agli artt. 2047-2048 del Codice civile (“culpa in vigilando”), va precisato che l'incarico di accompagnatore non rientra nell'ambito degli obblighi di servizio da parte del Docente, perchè l'attività connessa ai viaggi d'istruzione anche se con finalità didattiche/educative non può essere assimilata alle normali lezioni in aula.
Il docente destinatario dell'incarico deve essere consapevole che se accetta l'incarico di accompagnatore è tenuto alla vigilanza con assunzione di specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 2047 del Codice Civile e dell’art. 61, della Legge 11/07/80, n. 312, secondo cui la responsabilità patrimoniale del personale della scuola è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.
L'incarico per l’accompagnamento di una classe conferito dal dirigente per un’uscita didattica per i docenti delle scuole di ogni ordine grado sul piano giuridico si configura come attività extra ufficio, con un orario di servizio differente da quello curricolare di insegnamento e con oneri di responsabilità maggiori connaturati all'evento.
Per la scelta dei mezzi trasporto bisogna fare riferimento al Vademecum elaborato dalla Polizia stradale nell’ambito delle iniziative previste e dirette ad accrescere i livelli di sicurezza stradale di cui al protocollo di intesa siglato il 5 gennaio 2015 con il Ministero dell’Interno (Dipartimento della Pubblica Sicurezza).
Il vademecum per quanto riguarda la “Scelta dell’impresa di trasporto” invita a non considerare esclusivamente l’ordine economico tra le priorità di scelta, per esigenze di risparmio, dando risalto anche alle garanzie di sicurezza.
Nel documento si legge testualmente: «Le ditte devono preventivamente dimostrare, mediante apposita documentazione e se del caso autocertificazione, di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente, di essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro e di aver provveduto alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, di essere autorizzati all’esercizio della professione (AEP) e iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di avvalersi di conducenti in possesso dei prescritti titoli abilitativi e di mezzi idonei. […] le imprese dovranno altresì dimostrare che il mezzo sia regolarmente dotato dello strumento di controllo dei tempi di guida e di riposo del conducente (cronotachigrafo o tachigrafo digitale), coperto da polizza assicurativa RCA, che il personale addetto alla guida sia titolare di rapporto di lavoro dipendente ovvero che sia titolare, socio o collaboratore dell’impresa stessa, in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL. Il dirigente scolastico, dovrà altresì ricordarsi di acquisire attraverso il servizio on line INPS-INAIL il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità.»