Buonasera,
nell’ipotesi in cui un alunno lanci dalla finestra un oggetto ferendo un passante, in quali responsabilità incorrono il docente e il dirigente?
Risposta
La responsabilità della scuola nel caso in cui l’alunno arrechi lesioni ad altri, siano essi il personale scolastico, altri alunni o persone terze (in questo caso durante l’orario scolastico) deve essere valutata alla luce dell’art. 2048, cc. 2 e 3, c.c. Come noto, infatti, la responsabilità per danni a persone e cose arrecati dall’alunno medesimo è riconducibile al disposto dell’articolo sopra riportato, secondo cui “2. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. 3. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.”
Si precisa preliminarmente che questo è il parametro di riferimento per la responsabilità della scuola e non degli insegnanti o del dirigente scolastico.
Infatti, in base all’art. 61, cc. 1 e 2, legge n. 312/1980, “1. La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi.
2. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.”
Si ricorda in tal senso sentenza n. 49/2016 della sezione regionale Calabria della Corte dei conti, ciò significa in buona sostanza che le circostanze accertate in sede civile, “seppure sono state sufficienti ad acclarare una responsabilità civile dell’Amministrazione in ragione della presunzione di responsabilità per culpa in vigilando, sono assolutamente irrilevanti ai fini di configurare una responsabilità per colpa grave in capo agli insegnanti o al dirigente scolastico.”
Quindi il passante ferito dovrà provare che il fatto illecito è accaduto durante l’attività scolastica, mentre per escluderla la scuola deve provare:
1. nonostante tutti gli sforzi organizzativi e le misure adottate, di non essere stata in grado di attivare un intervento correttivo o repressivo, dopo l’avvio della serie causale che conduce all’infortunio che va quindi ricondotto ad evento del tutto imprevedibile;
2. di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure idonee ad evitare l’insorgere di detta serie causale.
La responsabilità di insegnanti e dirigente scolastico si configurerà eventualmente in sede erariale per colpa grave derivante da omessa vigilanza.
Si ricorda sempre l’importanza di coinvolgere l’assicurazione RC in questi casi.