Buongiorno,
vista l'urgenza di provvedere agli acquisti fondi PNRR 4.0. Si chiede se è possibile invitare una ditta da cui la scuola ha acquistato a luglio 2021 del materiale informatico per € 7000,00.
Il nostro istituto non ha adottato un regolamento, quindi non è possibile motivare che quella ditta non è mai stata invitata per una soglia sopra i 40000,00.
Inoltre sempre ai fini della rotazione, l'anno scorso sono state invitate 2 ditte per una trattativa diretta a cui poi nessuno ha risposto e quindi andata deserta per bando STEM.
Le possiamo reinvitare per il PNRR 4.0?
Nel corso USR tenuto nel mese di giugno 2023 sul PNRR il formatore ha comunicato che non si deve invitare solo l'ultimo fornitore uscente, ad esempio ditta aggiudicataria bando digital board, e che questo è stato chiarito dall'autorità di gestione, ma non ha citato la normativa di riferimento.

Risposta

Con riferimento al quesito posta si chiarisce in via preliminare che l’art.  49  del nuovo Codice in vigore dal prossimo primo luglio riguardo il   principio di rotazione  degli  affidamenti  “riscrive”  la  disciplina  della  rotazione,  applicabile ai contratti sottosoglia,  in  realtà  confermando  quanto già in precedente previsto era previsto nelle disposizioni emanate   dall’ANAC.

La  più  importante  novità  è  che  la  rotazione  riguarda solo  il precedente  affidatario  e  non  anche  i  soggetti  che erano stati  invitati  nelle precedenti procedure.Il  comma  2,  infatti,  chiarisce  che  in applicazione del principio di rotazione  “è  vietato  l’affidamento  o  l’aggiudicazione  di  un  appalto  al  contraente  uscente  nei  casi  in  cui  due  consecutivi  affidamenti  abbiano  a  oggetto  una  commessa  rientrante  nello  stesso  settore  merceologico,  oppure  nella  stessa  categoria  di  opere,  oppure  nello  stesso  settore  di  servizi”.

In pratica si conferma  (fatta eccezione per la  questione  dei  soggetti  solamente  invitati) quanto in precedenza contenuto  nelle  linee  guida  n.  4  dell'ANAC.Altresì  viene confermata  la  possibilità  di  disciplinare  la  rotazione  (con  apposito  atto,  regolamento,  che  individua  le  fasce  di  importo  entro  le  quali,  solamente,  applicare  le  rotazioni)  e  la  possibilità  di  deroga  al di sotto delle  5 mila euro.

La  norma al comma  4,  prevede  la  possibilità  di  motivare  la  mancata  applicazione  dell’alternanza  ma  solo  “con  riferimento  alla  struttura  del  mercato  e  alla  effettiva  assenza  di  alternative,  nonché  di  accurata  esecuzione  del  precedente  contratto,  il  contraente  uscente  può  essere  reinvitato  o  essere  individuato  quale  affidatario  diretto”.Viene  riaffermata  anche  la  prassi  in cui si affermava la possibilità  di  non  considerare  la  rotazione  come  imprescindibile  riferimento  istruttorio  nel  caso  in  cui  l’avviso  risulti  aperto  alla  partecipazione  di  ogni  soggetto  in  possesso  dei  requisiti.

In  questo  senso,  il  comma  5  precisa  che  “per  i  contratti”  sottosoglia  affidati  con  le  procedure  negoziate  “di  cui  all’articolo  50,  comma  1,  lettere  c),  d)  ed  e),  le  stazioni  appaltanti  non  applicano  il  principio  di  rotazione  quando  l’indagine  di  mercato  sia  stata  effettuata  senza  porre  limiti  al  numero  di  operatori  economici  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  da  invitare  alla  successiva  procedura  negoziata”.

La  più  importante  novità  è  che  la  rotazione  riguarda  il  solo  pregresso  affidatario  e  non  anche  i  soggetti  solamente  invitati  ai  pregressi  procedimenti  semplificati.

Quanto sopra premesso rispetto al quesito posto si chiarisce punto per punto:

Si chiede se è possibile invitare una ditta da cui la scuola ha acquistato a luglio 2021 del materiale informatico per € 7000,00.
Il nostro istituto non ha adottato un regolamento, quindi non è possibile motivare che quella ditta non è mai stata invitata per una soglia sopra i 40000,00.

1)Alla mancanza di regolamento si può sopperire con una adeguata motivazione nella determina a contrarre specificando che la ditta in questione in precedenza non era mai stata invitata per una soglia superiore a 40,000 euro.In ogni caso se la ditta non è l'unica che offre i prodotti desiderati con le caratteristiche da voi richieste, applicando il principio di rotazione la si può anche non invitare.Inoltre sempre ai fini della rotazione, l'anno scorso sono state invitate 2 ditte per una trattativa diretta a cui poi nessuno ha risposto e quindi andata deserta per bando STEM. Le possiamo reinvitare per il PNRR 4.0?

2) Le ditte in questione possono essere nuovamente invitate a discrezionalità della scuola, l'invito precedente senza esito non esclude un invito successivo.

Nel corso USR tenuto nel mese di giugno 2023 sul PNRR il formatore ha comunicato che non si deve invitare solo l'ultimo fornitore uscente, ad esempio ditta aggiudicataria bando digital board, e che questo è stato chiarito dall'autorità di gestione, ma non ha citato la normativa di riferimento.

3) Quest'ultimo punto si riferisce alle norme del nuovo codice che esclude dall'invito solo l'ultimo fornitore uscente come sopra chiarito.