Buongiorno,
vista l'urgenza di provvedere agli acquisti fondi PNRR 4.0. Si chiede se è possibile invitare una ditta da cui la scuola ha acquistato a luglio 2021 del materiale informatico per € 7000,00.
Il nostro istituto non ha adottato un regolamento, quindi non è possibile motivare che quella ditta non è mai stata invitata per una soglia sopra i 40000,00.
Inoltre sempre ai fini della rotazione, l'anno scorso sono state invitate 2 ditte per una trattativa diretta a cui poi nessuno ha risposto e quindi andata deserta per bando STEM.
Le possiamo reinvitare per il PNRR 4.0?
Nel corso USR tenuto nel mese di giugno 2023 sul PNRR il formatore ha comunicato che non si deve invitare solo l'ultimo fornitore uscente, ad esempio ditta aggiudicataria bando digital board, e che questo è stato chiarito dall'autorità di gestione, ma non ha citato la normativa di riferimento.
Risposta
Con riferimento al quesito posta si chiarisce in via preliminare che l’art. 49 del nuovo Codice in vigore dal prossimo primo luglio riguardo il principio di rotazione degli affidamenti “riscrive” la disciplina della rotazione, applicabile ai contratti sottosoglia, in realtà confermando quanto già in precedente previsto era previsto nelle disposizioni emanate dall’ANAC.
La più importante novità è che la rotazione riguarda solo il precedente affidatario e non anche i soggetti che erano stati invitati nelle precedenti procedure.Il comma 2, infatti, chiarisce che in applicazione del principio di rotazione “è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi”.
In pratica si conferma (fatta eccezione per la questione dei soggetti solamente invitati) quanto in precedenza contenuto nelle linee guida n. 4 dell'ANAC.Altresì viene confermata la possibilità di disciplinare la rotazione (con apposito atto, regolamento, che individua le fasce di importo entro le quali, solamente, applicare le rotazioni) e la possibilità di deroga al di sotto delle 5 mila euro.
La norma al comma 4, prevede la possibilità di motivare la mancata applicazione dell’alternanza ma solo “con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto”.Viene riaffermata anche la prassi in cui si affermava la possibilità di non considerare la rotazione come imprescindibile riferimento istruttorio nel caso in cui l’avviso risulti aperto alla partecipazione di ogni soggetto in possesso dei requisiti.
In questo senso, il comma 5 precisa che “per i contratti” sottosoglia affidati con le procedure negoziate “di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata”.
La più importante novità è che la rotazione riguarda il solo pregresso affidatario e non anche i soggetti solamente invitati ai pregressi procedimenti semplificati.
Quanto sopra premesso rispetto al quesito posto si chiarisce punto per punto:
Si chiede se è possibile invitare una ditta da cui la scuola ha acquistato a luglio 2021 del materiale informatico per € 7000,00.
Il nostro istituto non ha adottato un regolamento, quindi non è possibile motivare che quella ditta non è mai stata invitata per una soglia sopra i 40000,00.
1)Alla mancanza di regolamento si può sopperire con una adeguata motivazione nella determina a contrarre specificando che la ditta in questione in precedenza non era mai stata invitata per una soglia superiore a 40,000 euro.In ogni caso se la ditta non è l'unica che offre i prodotti desiderati con le caratteristiche da voi richieste, applicando il principio di rotazione la si può anche non invitare.Inoltre sempre ai fini della rotazione, l'anno scorso sono state invitate 2 ditte per una trattativa diretta a cui poi nessuno ha risposto e quindi andata deserta per bando STEM. Le possiamo reinvitare per il PNRR 4.0?
2) Le ditte in questione possono essere nuovamente invitate a discrezionalità della scuola, l'invito precedente senza esito non esclude un invito successivo.
Nel corso USR tenuto nel mese di giugno 2023 sul PNRR il formatore ha comunicato che non si deve invitare solo l'ultimo fornitore uscente, ad esempio ditta aggiudicataria bando digital board, e che questo è stato chiarito dall'autorità di gestione, ma non ha citato la normativa di riferimento.
3) Quest'ultimo punto si riferisce alle norme del nuovo codice che esclude dall'invito solo l'ultimo fornitore uscente come sopra chiarito.