Domanda

Spettabile redazione di amministrare la scuola sono dirigente nell'istituto secondario "Manzoni" dove mi trovo ad operare con una RSU molto litigiosa, dove in particolare uno dei suoi componenti continua a fare richieste le più strane di documenti acquisiti ai fascicoli del personale, sostenendo a motivazione che è un loro diritto controllare che non vengano fatte irregolarità o favoritismi nei confronti di alcuni dipendenti. In una delle ultime richieste vi è stata anche quella di vedere la dichiarazione resa da una docente riguardo le quote di aggiunta di famiglia, in quanto, a detta del sindacalista, la dipendente non avrebbe il diritto essendo che i figli sono stati affidati all'altro genitore.

Mi chiedo e vi chiedo, se rientra nei compiti delle RSU effettuare questi controlli ed esercitare l'accesso ai documenti.

Risposta

L'aspetto più rilevante dalla legge n.241/90 è costituito dal riconoscimento del diritto di accesso ai documenti amministrativi quale concreta applicazione del fondamentale principio di trasparenza dell'azione amministrativa.

Il diritto di accesso è riconosciuto dalla legge “a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso”..

Da tale enunciazione, ne discende che l’esercizio del diritto in esame compete esclusivamente a soggetti portatori di un interesse qualificato in relazione ad una situazione giuridicamente rilevante, con la conseguente esclusione dei titolari di meri interessi di fatto(Cons. di Stato sez. V n. 2109 12/12/1999).

La legge non consente il diritto di accesso generalizzato a tutti i cittadini per soddisfare mere curiosità, ma solo a coloro che possono documentare e motivare una posizione giuridica rilevante tutelata dall'ordinamento giuridico (Cons. di Stato sez. IV 11/1/94 n. 8).

Quindi vi deve essere un interesse specifico a richiedere l'accesso ai documenti. Tale interesse protetto dall'ordinamento deve essere personale, concreto ed attuale e non necessariamente deve identificarsi con l'interesse ad agire in giudizio.

La richiesta di accesso deve essere formulata dal soggetto titolare dell'interesse giuridicamente rilevante o dal suo legale rappresentante.

Le organizzazioni sindacali quali enti portatori di interessi diffusi rientrano nella disciplina dettata dalla legge n.241/90 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa.

Sotto il profilo della legittimazione attiva, secondo il Consiglio di Stato, gli enti associativi, tra cui devono annoverarsi le organizzazioni sindacali, esercitano il diritto d’accesso esclusivamente per la tutela dell’interesse indifferenziato della categoria rappresentata e non per la tutela di interessi propri dei singoli associati (Consiglio di stato sez. IV 3/2/1995 N. 158) per cui anche le RSU esercitano la tutela dell’interesse indifferenziato di tutti i lavoratori della scuola e non solo dei propri eletti.

L'organizzazione sindacale ben può essere titolare di un interesse giuridicamente rile­vante all'accesso di atti e documenti amministrativi, sia in relazione alla posizione dei singoli iscritti — con necessaria esclusione di ogni ipotesi di pur potenziale conflitto di interessi — sia in relazione a un interesse proprio dell'organizzazione, che sia rapportabile a una posizione di parte nel conflitto collettivo che intercorre istituzionalmente tra sindacato e datore di lavoro e, quindi, nel settore pubblico, tra sindacato e amministrazione che agisca nella veste di datore di lavoro ( nella specie veniva riconosciuta l'esistenza dell'interesse del sindacato — Associa­zione dei dirigenti della Regione Lazio e degli enti sub regionali — a conoscere i provvedimenti amministrativi di reinquadramento generalizzato di un consistente numero di dipendenti nella qualifica dirigenziale) (Consiglio di Stato Sez. IV — 30 dicembre 2003 n. 9158).

Il diritto di accesso agli atti non può essere negato ai rappresentanti delle RSU, ove la conoscenza dei documenti risulti funzionale al corretto espletamento del ruolo sindacale ricoperto Consiglio di Stato Sez. IlI — 5 dicembre 2002 n. 2413.

Ai fini dell'accesso alla documentazione amministrativa da parte di un'Associazione sindacale, è necessario che l'Associazione medesima dimostri la sussistenza di un interesse diretto all'accesso ad uno specifico documento in ragione del pregiudizio che da questo può derivare per la categoria rappresentata ( Consiglio di Stato, 6 luglio 2004 n. 604).

E’ indubbio, secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato che va preservata la necessità di evitare che l'accesso si trasformi in azione popolare sull'efficienza di un servizio pubblico, non potendosi identificare la situazione giuridicamente rilevante richiesta dall'art. 22 legge n. 241 del 1990 con il generico e indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell'attività amministrativa (cons. Stato sez. VI 22/10/2002 n. 5818).

La richiesta deve essere adeguatamente motivata, in modo che risulti evidenziata la posizione di interesse rispetto alla documentazione; cioè deve sussistere una relazione tra la documentazione richiesta e la situazione giuridicamente rilevante di cui il richiedente è portatore.

La mancata motivazione che chiarisca in che modo la documentazione richiesta sia strumentale alla situazione giuridicamente rilevante del richiedente può essere motivo di diniego dell'accesso.

Sull’interesse all’esercizio del diritto d’accesso e sull’obbligo di motivazione dell’istanza d’accesso promossa dagli enti rappresentativi degli interessi diffusi si è espressa la Sez. VI del Consiglio di Stato (sent. n. 34 del 4/1/1996), precisando che “…ai fini dell'ammissibilità dell'accesso alla documentazione amministrativa, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, art. 25, il soggetto istante, in specie l'organizzazione sindacale della categoria imprenditoriale che assuma avervi interesse, deve specificamente indicare l'interesse alla conoscenza degli atti dell'amministrazione, precisando le concrete aspettative dalle quali è mossa”.

Le associazioni sindacali sono titolari nei confronti delle pubbliche amministrazioni di una posizione giuridica qualificata relativamente alla corretta applicazione delle norme recate dalle contrattazioni collettive, comprese quelle afferenti le selezioni del personale per il conferimento di particolari incarichi, al fine di permettere la verifica che dette procedure si siano svolte nel rispetto delle regole di trasparenza. Peraltro, tale controllo non può spingersi fino al punto di entrare nel merito delle singole valutazioni degli aspiranti, attraverso l'esame dei documenti contenenti gli elementi soggettivi offerti ai fini valutativi, considerato che il diritto di accesso non comporta un indiscriminato potere esplorativo o di vigilanza sull'ope­rato dell'amministrazione ( Consiglio di Stato Sez. II 12 gennaio 2002 n. 60).

Il diritto di accesso consiste nella facoltà riconosciuta agli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi ed è esercitabile nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico ed i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse.

Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione.

La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

In conclusione il diritto di accesso è consentito anche alle associazioni portatrici di interessi collettivi e, quindi anche alle organizzazioni sindacali a tutela dei lavoratori etc. Nell'amministrazione scolastica è frequente che le istanze di accesso provengano da sindacati ove gli atti richiesti attengano alle finalità istituzionali del sindacato stesso. In tal caso il diritto di accesso deve essere consentito, in quanto si tratta di prerogative sindacali, tutelate dalla legge. Al contrario, al sindacalista che agisce in rappresentanza del sindacato, non può essere consentito il diritto di accesso sui documenti detenuti dall’amministrazione relativi al personale scolastico o agli alunni, a meno che lo stesso non esibisce una delega scritta del soggetto titolare e nel cui interesse viene consentita la visione o il rilascio di copia del documento.