Qualora l’RSPP sia un esperto esterno (dell’Ente locale, di Enti specializzati in materia di salute e sicurezza o libero professionista), l’art. 32, comma 10 del D.Lgs.81/2008 sottolinea l’obbligo in capo al Dirigente Scolastico di organizzare internamente alla propria scuola un vero e proprio Servizio, composto di un adeguato numero di Addetti (ASPP), lasciandogli tuttavia la massima libertà rispetto all’entità di tale numero e ai criteri di individuazione delle persone. Il numero di Addetti SPP va individuato in relazione alle dimensioni e alla complessità dell’istituzione scolastica.
La situazione ottimale, se pur non obbligatoria, è quella di prevedere e formare un addetto SPP per ogni edificio scolastico. Nel caso, per esempio, degli istituti comprensivi che sono generalmente costituiti anche da più di 10 plessi divisi in tre tipologie scolastiche di complessità differente (scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di secondo grado) sarebbe necessario prevedere almeno 3 addetti SPP, cioè uno per ogni tipologia di scuola, a patto che ciascun addetto SPP effettui un sopralluogo di vigilanza in ciascuno dei plessi assegnatogli almeno 2 volte al mese.