Nel mio istituto capita di frequente che un docente si assenti inviando una certificazione medica da fuori regione di residenza e non comunicando tempestivamente la variazione dell'indirizzo per la reperibilità. Il certificato ha una validità e la dipendente è tenuta a comunicare la variazione di indirizzo di reperibilità in quali tempi?

Risposta

Il dipendente, in caso di assenza per malattia, è tenuto a fornire la prova dello stato di malattia mediante la presentazione della certificazione medica. Il certificato medico deve essere prodotto quale che sia la durata della malattia, anche per un solo giorno di assenza.

L'inosservanza delle prescrizioni inerenti la tempestività ed adeguatezza della produzione dei documenti sanitari diretti ad attestare la legittimità dell'assenza, ovvero l'allontanamento dal domicilio durante le fasce di reperibilità, senza previa comunicazione all’amministrazione, integrano condotte meritevoli di sanzioni disciplinari, secondo quanto previsto dai rispettivi contratti collettivi.

Il certificato medico attestante lo stato di infermità non deve contenere la diagnosi, ma solo la prognosi lavorativa. Il numero dei giorni di prognosi indicato dal medico nel certificato di malattia, sia nel caso di rilascio di primo certificato, sia di quello di continuazione decorre dal giorno nel quale è stato rilasciato il certificato stesso.

All’invio del certificato medico al datore di lavoro non vi provvede più direttamente il lavoratore, ma il medico curante, per via telematica.

Di conseguenza, è venuto meno l’obbligo che l’art.17, comma 11, del CCNL 29/11/2007 poneva a carico del dipendente di presentare il certificato medico di giustificazione dell'assenza al datore di lavoro.

Non è invece venuto meno l’obbligo da parte del dipendente di comunicare, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, l'assenza per malattia, all'istituto scolastico o educativo in cui presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza.

Riguardo la modalità di rilascio della certificazione medica a giustificazione dell’assenza va tenuto conto di quanto stabilito dall’art.71, 2°comma, del Decreto Legge n.112 del 25 giugno 2008 convertito in legge n.133   del 6 agosto 2008, come integrato dall’art.17 del Decreto Legge n.78/2009, in cui si stabilisce: “ Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale”.

Pertanto, affinché l’assenza possa essere giustificata, il certificato medico con l’indicazione della sola prognosi lavorativa deve essere rilasciato, per assenze per malattia superiore a 10 giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare, esclusivamente da una struttura sanitaria pubblica ovvero da un medico convenzionato con il SSN, ciò vuol dire che, a partire dal terzo evento nell’anno solare, il certificato di malattia superiore a 10 giorni, può essere rilasciato anche dal medico di base.

Nell’ipotesi quindi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare, l’assenza deve essere giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.

Pertanto, solo per due volte nell’anno solare e per una patologia che comporti un’assenza inferiore a dieci giorni si ritiene che sia idonea anche la certificazione medica rilasciata da un professionista privato ovvero da una struttura sanitaria privata.

La norma ha anche l’intento di responsabilizzare il datore di lavoro nella funzione di “controllo” dell’idoneità delle certificazioni prodotte dai dipendenti assenti, poiché chiamato ad accettare in quei casi solo documentazione medica promanante da strutture pubbliche, non già a firma di professionisti privati.

Il dipartimento della Funzione pubblica con la circolare n. 7 del 18 luglio 2008 ha chiarito che la disposizione si applica ai periodi di assenza per malattia superiori a 10 giorni, specificando che tale ipotesi si realizza, sia nel caso di assenza attestata mediante un unico certificato medico, sia nel caso di assenza continuativa attestata con più certificati che prorogano la prognosi originariamente formulata.

La circolare in questione ha precisato che la norma in esame disciplina altresì la giustificazione delle assenze che, a prescindere dalla durata, riguardano il terzo episodio di malattia in ciascun anno solare chiarendo al riguardo, che tale fattispecie si verifica successivamente a due episodi di malattia della durata anche di un solo giorno ciascuno.

Il Ministero per la Pubblica amministrazione e l’Innovazione ha altresì chiarito che l’art.71 del Decreto Legge n.112/2008, nel prevedere che per la giustificazione dei predetti periodi di assenza per malattia sono ritenute valide le certificazioni rilasciate da struttura sanitaria pubblica, ha sicuramente escluso, nelle ipotesi descritte, la validità delle certificazioni rilasciate da un medico libero professionista non convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

L’amministrazione, pertanto, non può considerare come assenze giustificate quelle avvenute per malattia per le quali il dipendente produca un certificato di un medico libero professionista non convenzionato.

Pertanto, a seguito delle nuove disposizioni, per la giustificazione delle assenze per malattia devono considerarsi valide esclusivamente le certificazioni rilasciate:

  • dai medici di base convenzionati con il servizio sanitario nazionale ai sensi dell’art.8 del DLvo n.502/1992;
  • dai presidi ospedalieri e ambulatoriali del servizio sanitario nazionale.

Riguardo l'obbligo di comunicazione dell’assenza al datore di lavoro va chiarito che

il Dlgs 27 ottobre 2009 n. 150 ha fatto venire meno l’obbligo della presentazione del certificato medico da parte del dipendente, in quanto vi provvede il medico curante per via telematica, ma non anche l’obbligo della comunicazione dell’assenza. Infatti, continua a trovare applicazione l'art.17, commi 10 e 11, del CCNL 2007, che pone a carico del dipendente l'obbligo di comunicazione dell'assenza per malattia. La mancata comunicazione non comporta effetti sotto il profilo del trattamento economico (salvo che non si determini la fattispecie dell’assenza ingiustificata), ma può costituire illecito disciplinare. Tuttavia, al dipendente, in caso di omessa comunicazione, è consentito provare di essersi trovato nell'impossibilità di adempiere, vale a dire che al dipendente deve essere offerta la possibilità di provare l'esistenza di un giustificato motivo di ritardato invio della comunicazione. L'istituto scolastico può considerare valida la giustificazione anche se tardiva, qualora questa sia stata causata da motivi “seri ed apprezzabili” da documentare a cura del dipendente.

L'assenza per malattia deve essere comunicata all'istituto scolastico di servizio, tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica. Tale comunicazione deve essere fatta anche nel caso di prosecuzione dell'assenza.

Inoltre, il dipendente è tenuto a recapitare a mano o spedire a mezzo raccomandata AR il certificato medico di giustificazione della assenza, entro i 5 giorni successivi dall'inizio della malattia, nei casi in cui non è previsto l’invio con la procedura telematica. Qualora tale termine scada in giorno festivo la stesso è prorogato al primo giorno seguente non festivo.

Ulteriore adempimento posto a carico del dipendente è quello di comunicare, per le vie brevi, la presumibile durata della prognosi. Di conseguenza, il dipendente nelle more dell'invio della certificazione medica, appena avuta conoscenza della prognosi lavorativa, è tenuto a darne comunicazione all'istituto scolastico, scegliendo la modalità ritenuta più opportuna, cioè una comunicazione telefonica o via fax o via telegramma, a cui segue l'invio del certificato medico.

Il dipendente è tenuto a comunicare ed a certificare anche la prosecuzione della malattia con gli stessi termini previsti per l'invio della prima certificazione.

Dalle richiamate norme contrattuali emerge che il comportamento del dipendente durante la malattia deve essere improntato al rispetto del dovere di diligenza.

In questo senso, è l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza in data 14/5/97. Il dovere di diligenza consiste appunto:

  • nel comunicare tempestivamente l'assenza;
  • nel consentire alla scuola di provvedere alla sostituzione;
  • nel consentire l'effettuazione della visita di controllo;
  • nel garantire la reperibilità al domicilio.

La diligenza è dimostrata nel rendere effettivo, sia il dovere di comunicazione dell'assenza, sia il dovere di reperibilità al domicilio.

La reperibilità al domicilio è effettiva solo se il dipendente ha consentito l'accesso immediato nella propria abitazione e l'effettuazione della visita fiscale, senza addurre pretesti vari sulla eventuale mancata reperibilità.

Così anche nella comunicazione dell'assenza il dipendente non può ritenere di aver assolto il proprio obbligo comunicando solo l'impedimento, ma il dovere di diligenza implica che venga data comunicazione anche della durata dell'assenza e ciò per consentire alla scuola di scegliere le modalità di sostituzione più opportune in rapporto alla durata dell'assenza stessa.

La scuola deve infatti provvedere alla sostituzione e ciò può essere fatto solo se viene messa in condizione di conoscere la durata dell'assenza.

Il dovere di diligenza impone al dipendente un comportamento collaborativo. Per cui nella versione del nuovo contratto è stato previsto l'obbligo per il dipendente di comunicare alla scuola, per le vie brevi, la presumibile durata della prognosi lavorativa, vale a dire con il mezzo più rapido a sua disposizione.