Buongiorno, come regolamentato dall'art.55 del CCNL nel nostro istituto esistono le condizioni per cui è concessa la riduzione d'orario al personale collaboratore scolastico durante l'attività didattica, che quindi svolge servizio per 35 ore settimanali anziché 36, su 6 giorni dal lunedì al sabato.
Chiediamo se detto personale ha diritto ad usufruire di questa riduzione anche nei seguenti casi:
1. nel caso di settimana corta con chiusura prefestiva al sabato, deliberata dal consiglio di istituto, fruita dal personale con recupero ore eccedenti, oppure con effettuazione di servizio giornaliero di 7,12 ore per 5 giorni, oppure con fruizione di ferie;
2. nel caso di settimana con meno di 6 giorni lavorativi perché comprendente giornate festive da calendario
Precisiamo che in entrambi i casi la scuola mantiene il requisito fondamentale di essere aperta per più di 10 ore per almeno 3 giorni settimanali, e in questi giorni il personale effettua turnazioni.
RISPOSTA
Con riferimento al quesito che si riscontra si chiarisce in via preliminare che la modalità di svolgimento dell'orario di lavoro (che può essere flessibile, ordinario, per turni, plurisettimanale, con riduzione a 35 ore) deve essere tenuta distinta da quello che è l'obbligo di servizio di rendere la prestazione per 36 o 35 ore settimanali
Altra questione da tenere presente nell'autorizzazione delle 35 ore che tale autorizzazione non può essere generalizzata, ma deve riguardare unicamente il personale che sia adibito a regimi di orario articolati su più turni oppure con rientri comportanti significative oscillazioni degli orari individuali rispetto all’orario ordinario.
in particolare come chiarito dalla Ragioneria Generale dello Stato che con la nota prot. n.73072 del 6 giugno 2006, per evitare che si determini la fattispecie del danno erariale, la riduzione di orario attiene alla particolare situazione in cui viene a trovarsi il personale nel subire il disagio di una articolazione gravosa dell’orario di lavoro causato dell’ampliamento dei servizi offerti dall’istituzione scolastica. Per cui il beneficio della riduzione dell’orario va a costituire una specie di compensazione della particolare gravosità della prestazione lavorativa, dovuta alla necessità di essere stati costretti ad istituire più turni per garantire il servizio ovvero, ricorre a rientri comportanti significative oscillazione dell’orario individuale di lavoro rispetto all’orario ordinario al fine di garantire un’apertura al pubblico della scuola per più di dieci ore giornaliere. Per meglio comprendere il concetto di gravosità ci è d’ausilio l’art. 52 dello stesso CCNL dove con riferimento alla turnazione precisa, tra le altre cose, che si considera in turno il personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione l’intera durata del servizio. Quindi, ciò che contraddistingue il lavoro a turni dal lavoro flessibile e dal lavoro plurisettimanale è la notevole oscillazione del servizio con connessa alternanza tra lavoratori incaricati di coprire l’intero arco del servizio. Ne consegue che il personale Ata individuato dal successivo art. 55 viene accomunato al turnista quanto al disagio psico-fisico che ne deriva e ai correlati benefici compensativi.
Ciò premesso si chiarisce che il regime orario ordinario su 36 ore settimanali o il regime orario di 35 ore settimanali, implica che il personale deve rendere la prestazione rispettivamente per 36 o 35 ore.
Pertanto le ore di servizio in più possono essere compensate con straordinario, ferie permessi etc, le ore di servizio in meno vanno recuperate.
Di conseguenza nel caso della chiusura prefestiva le ore non lavorate devono essere recuperate sia dal personale in regime di orario di lavoro ordinario sia dal personale che fruisce della riduzione.
La riduzione di orario si giustifica solo quando ci sono le condizioni, ad esempio, in periodo di sospensione dell'attività didattica, mancando gli alunni non si giustifica.