Sulla base delle scarne informazioni riportate nella richiesta di parere, si ritiene – in linea di principio - che la valutazione circa la compatibilità dell’incarico di cui trattasi con il rapporto di lavoro in essere, anche per i profili relativi alla verifica circa l’eventuale ricorrenza di potenziali situazioni di conflitto d’interesse, sia di competenza di codesto Istituto scolastico che, essendo a conoscenza di tutte le circostanze del caso concreto, potrà effettivamente stabilire se l’incarico sia o meno compatibile. Ciò posto, per quanto riguarda gli aspetti di competenza, si ritiene che, una volta esperite positivamente le valutazioni di cui sopra, non vi siano motivi per escludere l’applicazione della disciplina in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi, contenuta nell’articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai casi di aspettativa riconducibili alla previsione di cui all’articolo 26, comma 14, della legge n. 448 del 1998. Tanto si rappresenta per le definitive valutazioni di codesto Istituto, fatte salve eventuali ulteriori considerazioni del Ministero dell’istruzione, cui la presente nota è inviata per opportuna conoscenza.

V. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord. 9 marzo 2020, n. 6637 “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'autorizzazione allo svolgimento di attività extralavorativa retribuita è necessaria anche ove il dipendente si trovi in regime di aspettativa, in quanto, da un lato, la previsione contenuta nell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 non contiene una distinzione a seconda dello stato del rapporto di lavoro, e, dall'altro, la predetta aspettativa non fa cessare il rapporto stesso, sicché la persistente appartenenza del dipendente medesimo ad una pubblica amministrazione non fa venir meno i rischi di conflitto di interessi o di possibile utilizzazione di entrature che la citata previsione è preposta a prevenire”.