Il nostro Istituto ha ricevuto da parte del MEF – Ragioneria territoriale, sollecito in relazione alla rivalsa verso terzi relativa ad un sinistro in itinere con relativo infortunio che ha coinvolto un nostro dipendente.
Come opera la copertura assicurativa in questo caso?

Molto spesso le amministrazioni scolastiche a fronte di infortuni del personale scolastico (docenti o non docenti) causate per responsabilità di terzi, omettono di effettuare azione di rivalsa nei confronti dei responsabili.

Negli anni i singoli USR sparsi sul territorio nazionalehanno fornito indicazioni alle istituzioni scolastiche, relative alle azioni da eseguire nel caso di recupero degli emolumenti corrisposti al personale assente.

La normativa di riferimento è costituita dall’Art. 2043 del Codice Civile e dall’art. 17, comma 17, del CCNL comparto scuola del 29.11.2007.

L’amministrazione infatti è titolare del diritto al risarcimento del danno in tutti i casi, in cui il lavoratore non sia in grado di eseguire la prestazione lavorativa a causa del fatto illecito di un soggetto estraneo al rapporto contrattuale di lavoro.

Le azioni che il Dirigente Scolastico, deve porre in essere si distinguono in due diverse tipologie a seconda che l’infortunio si sia verificato durante il normale svolgimento del servizio, compreso l’infortunio in itinere o al di fuori dell’orario di lavoro. In questo caso possono rientrare svariate tipologie di danno come ad esempio: l’aggressione fisica, il danno arrecato da animali o cose, ecc.

Nel primo caso, ovvero quando l’infortunio è accaduto nel corso dello svolgimento del servizio, il DS dovrà denunciare l’accaduto, oltre che all’INAIL ed eventualmente alla società assicuratrice con cui è stata stipulata la polizza integrativa, ancheal soggetto che ha causato il danno e alla Società assicuratrice di quest’ultimo.

L’INAIL attiverà l’azione di rivalsa nei confronti dei terzi responsabili per infortuni di dipendenti statali (gestione per conto dello Stato), agendo come mandatario della P.A. e inviando ai soggetti terzi le diffide.

Terminata questa fase, l’INAIL invia il fascicolo alla Scuola interessata per il proseguimento dell’azione di rivalsa.

Il dirigente scolastico, ricevuto il fascicolo, dovrà quantificare il danno di cui si richiede il risarcimento, tenendo conto:

  1. Delle somme corrisposte a titolo retributivo al dipendente infortunato nel periodo di assenza dal servizio e di quelle corrisposte a titolo previdenziale e fiscale relativamente alle predette somme;
  2. Dell’eventuale maggior costo sostenuto per il pagamento di straordinario ad altri dipendenti per l’espletamento dell’attività del dipendente infortunato;
  3. Degli interessi al tasso legale e della rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di assenza del dipendente;
  4. Degli eventuali importi comunicati dall’INAIL.

La quantificazione del danno, in ogni caso, non dovrà superare i limiti del “pregiudizio effettivamente sofferto”, per cui non si terrà conto della retribuzione eventualmente corrisposta al personale supplente assunto in sostituzione del titolare assente, in quanto si tratta di somme erogate in seguito ad una prestazione di lavoro effettuata anche tenendo conto della maggior costo della spesa rispetto a quella del dipendente assente.

Quantificato il danno, il DS invierà comunicazione al soggetto che ha causato il danno e all’Assicurazione di quest’ultimo, nella quale si indicherà l’ammontare dei danni da risarcire nonché gli estremi del versamento.

Le somme eventualmente recuperate dovranno pervenire sul CC della Tesoreria Provinciale dello Stato competente territorialmente.

Qualora non si riesca a recuperare le somme, la Scuola, trascorso un termine di tre/quattro mesi, dovrà inviare il fascicolo all’Avvocatura distrettuale dello Stato, che valuterà l’opportuno o meno di procedere in via giudiziale.

Anche nel caso di infortunio al di fuori dell’orario di servizio, in modo assolutamente analogo, il DS, venuto a conoscenza dell’evento dannoso, invierà una diffida al danneggiante ed eventualmente alla sua compagnia di assicurazione e al dipendente infortunato. Nella diffida si dovrà esplicitare una generica richiesta risarcitoria e informare che ci si riserva di comunicare successivamente l’esatto importo del danno. Una volta quantificato il danno, il DS invierà una nuova comunicazione e, qualora il tentativo di recupero delle somme non andasse a buon fine, il dirigente dovrà inviare il fascicolo all’Avvocatura Distrettuale dello Stato, come sopra descritto.