Il diritto ad un congedo biennale, ai sensi dell’art. 42, comma 5 del Dlgs n.151 del 26.03.2001, nasce dall’impossibilità da parte del dipendente che ne usufruisce a svolgere normalmente la sua attività lavorativa dovendo assistere un parente con handicap grave, da ciò si evince che il lavoratore non possa esercitare nessuna altra attività lavorativa, continuando, altresì, a percepire anche un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa (ai sensi dell’art. 5-ter, dell’art. 42, comma 5, del Dlgs 151).