L’accordo sul lavoro agile per i dipendenti del MIM, firmato la scorsa settimana da Ministero e sindacati, disciplina i rapporti di lavoro agile, qualunque sia il contratto firmato con l’amministrazione pubblica.
Si può richiedere la necessità di lavoro agile se l’interessato ha priorità relative alla cura della persona, della famiglia o alla qualità della vita, ma ogni richiesta verrà valutata caso per caso.
Inoltre, non sono previsti rimborsi spese per i consumi elettrici e di connessione a Internet, telefonici e buoni pasto.
Nell’accordo individuale sono precisateIl dipendente potrebbe essere richiamato al servizio in presenza senza il recupero delle giornate di lavoro da remoto, che andranno quindi perse, nei casi in cui: ci sono problemi informatici e di connessione, la riservatezza dei dati non è garantita, il lavoratore non è reperibile nella fascia di contattabilità, si accumulano arretrati.
Al di fuori della fascia di contattabilità (8-18) non sono previste richieste di contatto in nessuna forma: e-mail, telefonate, messaggi e accesso e connessione al sistema informativo dell’amministrazione.
Per ciò che riguarda la direzione del lavoro agile, l’accordo precisa che a monitorare il rispetto delle precedenti “clausole” sarà il dirigente, che potrà impartire comunicazione e direttive e istruzioni anche usando telefono o email.
L’efficacia degli accordi individuali sottoscritti prima di questo accordo, ossia in data anteriore al primo luglio 2024, avranno naturale scadenza ed efficacia.
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La privacy per chi lavora da remoto: il personale lavoratore della scuola in particolare, deve garantire il massimo della riservatezza, soprattutto, ma non solo, con l’utilizzo dei propri dispositivi personali, e lo ribadisce il CCNL 2019-2021 sottoscritto il 5 giugno 2024 ricordando il rischio di sanzione fino a 20 milioni di euro, oltre alla cessazione della modalità agile.
Se a fornire il lavoratore agile degli strumenti della PA sia la stessa, si ritiene necessario compilare un verbale di consegna e restituzione strumento, diversamente la PA deve essere informata sul tipo e caratteristiche dei dispositivi personali utilizzati dal lavoratore. In entrambi i casi, comunque, è necessaria la consegna di un protocollo con specifica informativa sul funzionamento degli strumenti e precauzioni privacy.