Il Decreto legge 75 del 2023 recante "disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025" Il decreto è all'esame in prima lettura alla Camera. Il termine per la conversione in legge scade il 21 agosto 2023. In materia di istruzione, il provvedimento in esame:
Modificata la disciplina in materia di reclutamento del personale docente delle scuole
Si prevede, in particolare, l'introduzione dei quesiti a risposta chiusa per i concorsi banditi in costanza di PNRR, e successivamente a tale periodo, la possibilità di scelta tra i quesiti a risposta chiusa e quelli a risposta aperta. Si modifica conseguentemente il contenuto della prova orale. Si prevede, poi, l'introduzione della possibilità di integrare le graduatorie in relazione ai posti oggetto di rinuncia con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali. Si dispone, inoltre, l'eliminazione della graduatoria dei "vincitori non abilitati". Si prevede, altresì, l'inserimento - tra i soggetti titolati a redigere i quesiti della prova scritta dei concorsi per docente - oltre alle università anche dei consorzi universitari e degli enti di ricerca di diritto pubblico nonché del Formez PA (articolo 20, comma 1);
Disposta l'integrazione con i candidati idonei di due tipologie di graduatorie (modificato l'art. 47, comma 11, del decreto-legge 36/2022)
i) dai concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno, da bandirsi a regime con frequenza annuale, nel limite dei posti messi a concorso (art. 59 comma 10 lett. d del decreto-legge 73/2021) ;
ii) dalle procedure concorsuali straordinarie per le classi di concorso e tipologie di posto funzionali – sempre nei limiti dei posti messi a concorso – alle immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2021/2022, in ragione degli obiettivi perseguiti tramite il PNRR circa il rafforzamento delle materie scientifiche e tecnologiche (STEM) (art. 59, comma 15, del decreto-legge 73/2021).
A tal fine, si opera su due versanti:
a) proroga la validità delle due tipologie di graduatorie sino al loro esaurimento;
b) nello stesso momento, circoscrive temporalmente (per il futuro) la portata della disposizione originaria dell'art. 47, comma 11, del D.L. 36/2022, là dove, da un lato, stabilisce che a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le medesime graduatorie integrate sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento dei target previsti dal PNRR; dall'altro lato, precisa ulteriormente che la previsione che dispone l'integrazione delle graduatorie non si applica ai concorsi che saranno banditi successivamente alla data di entrata in vigore della novella in commento (articolo 20, comma 2);
Modificato percorso di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie
Viene confermata l'originaria eliminazione del riferimento al fatto che, in generale o su specifiche classi di concorso, il sistema di formazione iniziale dei docenti non deve determinare una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla. Rispetto al testo iniziale, sono ora introdotte categorie aggiuntive di soggetti che accedono ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale relativi alla classe di concorso interessata, per i primi tre cicli. Si prevede che gli abilitati su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e gli specializzati sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, nell'ambito delle metodologie e delle tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento (non è più specificato che occorre conseguire 20 CFU/CFA in tale ambito).
Per tali soggetti, è inoltre eliminato anche il requisito degli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto. Infine, essi possono ora svolgere il percorso universitario e accademico di formazione iniziale anche mediante modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite del 20 per cento del totale, esclusivamente presso i Centri che organizzano e impartiscono percorsi accreditati ai sensi della normativa vigente. Si introducono due ulteriori categorie di soggetti i quali conseguono l'abilitazione all'insegnamento attraverso l'acquisizione di 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale. Viene previsto che la prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, per i vincitori di concorso che vi abbiano partecipato con 3 anni di servizio negli ultimi 5, può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria.
I vincitori del concorso su posto comune, che vi abbiano partecipato dopo aver conseguito 24 o 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, integrano i CFU/CFA, ove mancanti, per il completamento dello stesso percorso di formazione iniziale. La prova finale del percorso universitario e accademico, per i vincitori che hanno svolto un servizio presso le scuole statali di almeno tre anni scolastici, nei cinque anni precedenti, può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria.
Si stabilisce che, per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite del 20 per cento, e in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento del totale. Si stabilisce che i requisiti per la partecipazione al concorso per i posti di insegnante tecnico-pratico sono richiesti in relazione ai concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2024 anziché successivamente all'a.s. 2024/2025.
Viene aumentata dal 38 al 45 per cento la possibilità di innalzare dal 30 per cento la percentuale di incarichi dirigenziali di seconda fascia attribuibili ai sensi del combinato disposto dei commi 6 e 6-quater del d.lgs. 165 del 2001, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascun ente di ricerca di cui all'articolo 8 del D.P.C.M. n. 593 del 1993. Si prevede che al fine di potenziare le attività di ricerca, gli enti pubblici di ricerca di cui all'art. 1 del d.lgs. 218/2016 possono utilizzare, a valere sulle proprie risorse assunzionali, le procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo e secondo livello professionale per l'accesso rispettivamente al secondo e al primo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e il 1° gennaio 2022. Vengono infine modificati alcuni profili della disciplina per il riconoscimento della parità alle scuole non statali (articolo 20, commi 3-3-quater, modificati in sede referente).
Compensi commissioni esaminatrici concorsi
Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito (MIM), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (MEF), da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, sono determinati, i compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal MIM per il reclutamento del personale dirigenziale, docente ed ATA delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali e al referente informatico d'aula in caso di procedure informatizzate, nonché gli ulteriori compensi premiali a favore dei membri delle commissioni dei concorsi connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e al conseguimento del target PNRR M4C1-1.4 al fine di assicurare la conclusione delle operazioni concorsuali nelle tempistiche stabiliti dal Piano medesimo. Si stabilisce che l'onere complessivo per ogni procedura concorsuale derivante dalla revisione dei compensi prevista dal comma 4 non debba superare quello determinato in applicazione delle disposizioni vigenti (articolo 20, commi 4 e 5);
Reclutamento degli insegnanti di religione cattolica (modificato il comma 1 e il comma 2 dell'art. 1-bis del decreto legge 126 del 2019)
Al fine di rimodulare la percentuale di posti assegnabili, rispettivamente, mediante la procedura ordinaria e mediante la procedura straordinaria. In particolare:
1) riduce dal 50 al 30 per cento la quota di posti che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25, da coprire mediante il concorso che il Ministero dell'istruzione e del merito, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, deve bandire entro il 2023;
2) aumenta dal 50 al 70 per cento la quota dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/2023-2024/2025 e per gli anni scolastici successivi fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, da coprirsi mediante la procedura straordinaria riservata a coloro che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali (articolo 20, comma 6);
Previsioni per la Provincia autonoma di Bolzano
Per la Provincia autonoma di Bolzano la formazione iniziale dei docenti nella scuola secondaria (di primo e di secondo grado) possa avvenire anche mediante percorsi abilitanti disciplinati e istituiti dalla Giunta provinciale (articolo 20, comma 6-bis, inserito in sede referente);
Estensione della validità della graduatoria del corso-concorso per dirigenti scolastici (art. 5, commi 11-quinquies e seguenti del d-l n. 198/2022)
Per il corso-concorso nazionale indetto con D.D.G. del MIUR n. 1259 del 23 novembre 2017. Si interviene, in particolare, sui requisiti di ammissione al corso intensivo di formazione, con relativa prova finale - previsto dalla suddetta disciplina al fine della copertura dei posti vacanti - al quale accedono i partecipanti al predetto concorso che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e che soddisfino determinate condizioni. Vengono poi introdotte disposizioni aggiuntive concernenti la conferma definitiva in ruolo oppure l'immissione in ruolo dal 1° settembre 2024, di taluni soggetti che hanno partecipato al medesimo concorso, superando la prova scritta e la prova orale, previo superamento del periodo di formazione e prova (articolo 20, comma 6-ter, introdotto in sede di conversione);
Formazione delle graduatorie provinciali delle supplenze per i posti di sostegno
Viene stabilito che oltre a quanto riconosciuto per il servizio, per ciascun anno di servizio prestato sul posto di sostegno successivamente al conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno è riconosciuto un punteggio ulteriore di 3 punti (art. 20, comma 6-quater, introdotto in sede referente);
Scuola europea di Brindisi
introduce una serie di misure relative al fondo di funzionamento amministrativo-didattico della Scuola europea di Brindisi e alle spese per la retribuzione del personale docente e amministrativo (articolo 20, comma 6-quinquies, introdotto in sede referente);
Incremento di 2 posizioni dirigenziali di livello generale e di 8 posizioni dirigenziali amministrative di livello non generale l'attuale organico del MIM
Il medesimo dicastero è autorizzato, poi, nei limiti della vigente dotazione organica, a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a 40 unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019-2021. Si prevede, inoltre, l'incremento del fondo risorse decentrate del Ministero dell'istruzione e del merito di 6 milioni di euro per il 2023, di 7,5 milioni di euro per il 2024 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Nel corso dell'esame in sede referente sono stati introdotti nuovi commi. In particolare, si prevede che le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi PNRR possano attingere alle graduatorie d'istituto per lo svolgimento di attività di supporto tecnico. Viene quindi istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo, con la consistenza di 50 milioni di euro per il 2023, da ripartire tra gli Uffici scolastici regionali. Si è inoltre previsto che il Ministero dell'istruzione e del merito promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione della Piattaforma famiglie e studenti e che nell'ambito dei servizi digitali a sostegno del diritto allo studio, al fine di semplificare l'erogazione delle prestazioni a favore di famiglie e studenti, e di alimentare la predetta Piattaforma, il dicastero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad acquisire dall'INPS i dati, in forma aggregata e privi degli elementi identificativi, suddivisi per fasce, relativi all'ISEE delle famiglie con studenti iscritti presso le Istituzioni scolastiche ed educative statali, al fine di ripartire le risorse tra queste ultime, privilegiando quelle con un maggior numero di famiglie bisognose. Il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta uno o più decreti, di natura non regolamentare, con i quali definisce i servizi digitali inclusi nella Piattaforma di cui sopra, gli standard tecnologici e i criteri di sicurezza, accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità, i limiti e le condizioni di accesso. Si introduce, poi, la previa intesa, in sede di Conferenza unificata, per l'emanazione del decreto ministeriale concernente i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse per la riqualificazione dell'edilizia scolastica previste dalla legge di bilancio 2023. Si prorogano, inoltre, per gli anni 2023 e 2024, specifici interventi educativi urgenti nelle regioni del Mezzogiorno, volti a favorire il corretto sviluppo dei processi cognitivi e comunicativi dei bambini sordi e la loro inclusione sociale, destinando, a tal fine, 500.000 euro per ciascuno dei predetti anni. Si prevede, infine, che talune risorse previste per le attività formative dei docenti siano utilizzabili anche per la formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (articolo 21, modificato in sede referente).